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L 14/36 IT INDIRIZZO (UE) 2016/66 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 novembre 2015 che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.1 e 5.2 e gli articoli 12.1 e 14.3, considerando quanto segue: (1) La riduzione di tre giorni del periodo di segnalazione dei dati supplementari, che dovrebbe applicarsi dalla prima trasmissione nel 2017 ai sensi dell'indirizzo BCE/2013/24 ( 1 ), non sarà ora necessaria in ragione delle modifiche al calendario delle riunioni del Consiglio direttivo. Per una maggiore efficienza, le decisioni in merito alla riduzione dei periodi di segnalazione per tener conto di possibili future modifiche del calendario dovrebbero essere delegate al Comitato esecutivo, che deve tenere conto dei pareri del Comitato per le statistiche («CST»). (2) Inoltre, gli obblighi in materia di «dati supplementari» stabiliti nell'indirizzo BCE/2013/24 devono essere modificati per includere, su base volontaria, i prestiti tra società non al fine di estendere la copertura e la qualità degli aggregati dell'area dell'euro. (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2013/24, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 Modifiche L'Indirizzo BCE/2013/24 è così modificato: 1) all'articolo 2, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Gli obblighi in materia di dati supplementari coprono le operazioni e le consistenze per il periodo dall'ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. Tali dati supplementari sono segnalati sulla base delle migliori stime. Gli obblighi in materia di dati supplementari di cui alle colonne H, H1 e H2 delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori), e di cui alla colonna B, righe 3 e 13 delle tabelle 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti a prestiti tra società non ) sono assolti su base volontaria.»; 2) all'articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. I dati supplementari descritti all'articolo 2, paragrafo 2, sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. Il Comitato esecutivo può ridurre tale termine a 82 giorni, ove opportuno, tenuto conto del parere del CST. Il Comitato esecutivo informa indugio il Consiglio direttivo della propria decisione. La BCE annuncia qualsiasi modifica del periodo di segnalazione con almeno un anno di anticipo rispetto alla data di attuazione.»; 3) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato al presente indirizzo. ( 1 ) L'indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea del 25 luglio 2013 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

L 14/37 IT Articolo 2 Efficacia e attuazione 1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. 2. Le banche dell'eurosistema ottemperano al presente indirizzo dal 1 o gennaio 2016. Articolo 3 Destinatari Tutte le banche dell'eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo. Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2015 Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario DRAGHI

L'allegato I all'indirizzo BCE/2013/24 è così modificato: 1) la tabella «Sintesi degli obblighi in materia di dati» è sostituita dalla seguente: «Sintesi degli obblighi in materia di dati 2.2 4.1 Articolo 2.3 a) 2.5 3.2 3.3 a), b) 4.2 Contenuto Dati supplementari, solo celle in nero Dati nazionali, tutte le celle Tabelle T1 attività T2 passività T4 prestiti a breve termine T5 prestiti a lungo termine T1 attività T2 passività T3 depositi T4 prestiti a breve termine T5 prestiti a lungo termine Tipologia di dati Prima data di segnalazione Consistenze Operazioni ALLEGATO Altre variazioni di volume Periodo di riferimento 2012, trim.4 in avanti 2012, trim.4 in avanti Tempestività Osservazioni Set. 2014 t + 85 Migliori stime Celle in nero nelle colonne H, H1 e H2 su base volontaria Celle in nero nelle colonne B, righe 3 e 13 delle tabelle T4 e T5 su base volontaria Set. 2014 Fino a dic.2016: t + 100 Da marzo 2017 in avanti:: t + 97 Accompagnati da metadati da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime da T3 a T5, non pubblicati L 14/38 IT 2.3 b) 2.5 3.2 3.3 c) 4.2 Dati nazionali, tutte le celle T1 attività T2 passività T3 depositi T4 prestiti a breve termine T5 prestiti a lungo termine 1999, trim.1-2012, trim. 3 Set. 2017 Fino a dic. 2016: t + 100 Da marzo 2017 in avanti:: t + 97 Migliori stime colonne J, K di T1 e T2 su base volontaria Accompagnati da metadati da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime da T3 a T5, non pubblicati

Articolo 2.4 2.5 3.2 3.3 a), b) 4.2 Contenuto Dati nazionali, tutte le celle Tabelle T6 titoli di debito a breve termine T7 titoli di debito a lungo termine T8 azioni quotate T9 quote di fondi di 2) le tabelle 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti: Settore debitore 1 (S.1) Settore creditore 2 (S.1) 3 4 S.121 S.123 5 S.124 6 S.125 S.127 7 S.128 Tipologia di dati Prima data di segnalazione Consistenze Operazioni Altre variazioni di volume «Tabella 4 Periodo di riferimento 2013, trim.4 in avanti Prestiti a breve termine (F.41) ( 1 ) Tempestività Set. 2015 Fino a dic. 2016: t + 100 Da marzo 2017 in avanti: t + 97 Osservazioni Accompagnati da metadati dati nelle righe da 12 a 21 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime da T3 a T5, non pubblicati»; non di pubbliche IT L 14/39

Settore creditore Settore debitore 8 S.129 9 S.13 10 S.14 + S.15 11 (S.2) 12 (S.1) 13 14 S.121 S.123 15 S.124 16 nell'area S.125 S.127 Non residenti diversi da dell'euro 17 quelli nazionali S.128 18 S.129 19 S.13 20 S.14 + S.15 non di pubbliche L 14/40 IT 21 al di fuori dell'area dell'euro ( 1 ) Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici. ( 2 ) Istituzioni monetarie (IFM; S.121 + S.122 +. Conformemente al SEC 2010 (paragrafo 5.118), prestiti a breve termine concessi a istituti di deposito + S.122) sono classificati come depositi (F.22 o F.29). comuni monetari (;. ( 4 ) Istituzioni l famiglie (S.15)

Settore debitore 1 (S.1) Settore creditore 2 (S.1) 3 4 S.121 S.123 5 S.124 6 S.125 S.127 7 S.128 8 S.129 9 S.13 10 S.14 + S.15 11 (S.2) 12 (S.1) 13 Non residenti nell'area dell'euro 14 diversi da quelli nazionali S.121 S.123 Tabella 5 Prestiti a lungo termine (F.42) ( 1 ) non di pubbliche IT L 14/41

Settore debitore Settore creditore 15 S.124 16 S.125 S.127 17 S.128 18 S.129 19 S.13 20 S.14 + S.15 non al di fuori dell'area dell'euro 21 ( 1 ) Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici. ( 2 ) Istituzioni monetarie (IFM; S.121 + S.122 +. Fondo comune monetario (;. ( 4 ) Istituzioni l famiglie (S.15)» di pubbliche L 14/42 IT