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Scuola di Giurisprudenza REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (sede di Ravenna) CLASSE: LMG/01 Giurisprudenza ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO Per essere ammesso al Corso di Studio lo studente deve essere in possesso di un Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, ovvero oppure di un Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e completato da un anno integrativo o, qualora non sia possibile, del debito formativo assegnatogli. È richiesto inoltre il possesso di una adeguata preparazione. Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Bologna, le conoscenze e competenze necessarie sono: - buona cultura generale; - capacità logiche e di ragionamento; - capacità di comprendere e interpretare testi e documenti (in lingua italiana); - conoscenza di nozioni giuridiche di base Tali conoscenze sono verificate sulla base di un test di autovalutazione obbligatorio per tutti gli immatricolati. Le modalità di svolgimento del test di autovalutazione saranno definite con delibera del Consiglio della Scuola, su proposta del Consiglio di Corso di Studio e rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Nel caso in cui la verifica delle conoscenze non risultasse positiva, allo studente immatricolato verranno assegnati precisi Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso. L assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi potrà avvenire alternativamente mediante: 1) il superamento, entro le scadenze previste dall Ateneo, delle prove di verifica dei seguenti insegnamenti: - Diritto Costituzionale - Diritto Privato - Istituzioni di Diritto Romano 2) la maturata frequenza del percorso di recupero organizzato dal Corso di studio di concerto con la Scuola di Giurisprudenza e il superamento, entro le scadenze previste dall Ateneo, delle prove di verifica di due tra i seguenti insegnamenti: - Diritto Costituzionale - Diritto Privato - Istituzioni di Diritto Romano Il mancato assolvimento degli OFA comporta l'iscrizione come "ripetente" nell'a.a. successivo a quello di immatricolazione. Sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze e competenze richieste e non hanno obblighi formativi aggiuntivi (OFA), gli studenti che: sono già immatricolati in anni accademici precedenti in altro Ateneo italiano o straniero (inclusi i passaggi di Corso);

sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario; esercitano il diri9o di opzione ai nuovi ordinamen: didattici; si immatricolano a seguito di rinuncia/decadenza avendo superato almeno una prova d'esame di uno dei seguenti insegnamenti: Diritto privato, o Diritto Costituzionale o Istituzioni di diritto romano. In tutti gli altri casi l'eventuale esonero dalla verifica delle conoscenze e delle competenze è valutato dal Consiglio di Corso di Studio. ART. 2 REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI DI STUDIO Lo studente regolarmente iscritto in corso deve completare il piano didattico tramite procedura telematica con le modalità di seguito indicate e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio della Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Lo studente regolarmente iscritto al I anno di corso deve compilare il piano di studio limitatamente alle scelte previste nel piano didattico per il I anno di corso. Allo studente che non presenti il piano di studio verranno inserite d'ufficio le attestazioni di frequenza degli insegnamenti obbligatori previsti in lingua italiana. Lo studente regolarmente iscritto ad un anno di corso successivo al I deve compilare il piano di studio complessivo quinquennale, integrandolo con le scelte previste per ogni anno di corso dal piano didattico. Non è prevista la possibilità di presentare Piani di studio individuali. ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE Il piano didattico indica la tipologia delle forme didattiche, le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, nonché eventuali ore di esercitazioni pratiche o di tirocinio ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di Studio non prevedono l'obbligo di frequenza ad esclusione che per il tirocinio formativo. Le eventuali propedeuticità delle singole attività formative sono riportate nel piano didattico e vengono rese note tramite il Portale di Ateneo ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE Il Piano didattico del Corso di Studio prevede i casi in cui le attività formative si concludano con una prova d'esame riportante una votazione in trentesimi ovvero con una prova di verifica che preveda un giudizio di idoneità. La prova di verifica potrà essere sostenuta solo successivamente alla conclusione del corso delle lezioni dell'anno in cui lo studente abbia previsto nel proprio piano didattico l'insegnamento. Le modalità di svolgimento delle prove di verifica vengono rese note allo studente tramite Portale di Ateneo. Lo studente, per poter sostenere le prove di verifica delle attività formative deve iscriversi in apposite liste di prenotazione giornaliera secondo le regole definite dalla Scuola. ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE Lo studente può scegliere uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate annualmente dal Consiglio di Corso di Studio. Lo studente che intenda sostenere una prova di verifica relativa ad un insegnamento/attività formativa non individuata dal Consiglio di Corso, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente per la presentazione del piano di studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Lo

studente che intenda inserire nel proprio piano didattico un insegnamento/attività formativa attivato in un Corso di Studio a numero chiuso deve contestualmente fare riferimento ai termini per la presentazione delle istanze e alle modalità previste dal relativo Consiglio di Corso di Studio ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Lo studente a cui siano stati riconosciuti dei debiti formativi relativi ad insegnamenti parzialmente riconosciuti deve necessariamente presentare al Docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato. A questo proposito il Docente può pubblicare sul Portale di Ateneo apposite indicazioni che possano essere applicate a casi analoghi. Qualora residuino crediti non utilizzati essi verranno riconosciuti, sulla base delle affinità didattiche e culturali, applicando le seguenti regole: Attività affini o integrative : 1. vengono riconosciuti gli insegnamenti, e i relativi crediti formativi, qualora il settore scientifico disciplinare sia compreso nell'ordinamento didattico nell'ambito delle attività affini o integrative, nel limite di 28 crediti; 2. vengono riconosciuti i crediti residui di precedenti riconoscimenti nel limite di 3, qualora il numero di crediti riconosciuti nell'ambito delle attività affini o integrative non sia un multiplo di 7. Attività autonomamente scelte dallo studente : 1. vengono riconosciuti eventuali ulteriori insegnamenti non precedentemente riconosciuti, anche se non appartenenti a settori scientifico disciplinari compresi nell'ordinamento didattico, qualora ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studi dello studente; 2. vengono riconosciuti eventuali crediti residui di precedenti riconoscimenti indipendentemente dal settore scientifico disciplinare di appartenenza. ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE E IN CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI Nel caso in cui nel certificato degli esami sostenuti presentato dallo studente non siano riportati i crediti formativi si applicano le seguenti regole: - Corsi di Studio appartenenti ad un ordinamento attivato precedentemente alla riforma universitaria introdotta con il D.M. 509/99: verranno attribuiti 3 crediti per i corsi semestrali, 9 crediti per i corsi annuali e 18 crediti per i corsi biennali. - Corsi di Studio attivati presso Paesi stranieri: verranno attribuiti i crediti in base al numero delle ore di lezione del corso di insegnamento. I crediti formativi universitari precedentemente maturati, o attribuiti in base a quanto stabilito nei commi precedenti, verranno riconosciuti applicando le seguenti regole: Attività di base e caratterizzanti Vengono riconosciuti i crediti maturati nello stesso settore scientifico disciplinare e nella stessa categoria di attività formative compatibilmente con il contenuto degli insegnamenti e fino al numero limite di crediti previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Studio per ogni singolo settore scientifico disciplinare. Lo studente a cui siano stati riconosciuti dei debiti formativi relativi ad insegnamenti parzialmente riconosciuti deve necessariamente presentare al Docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato. A questo proposito il Docente

può pubblicare sul Portale di Ateneo apposite indicazioni che possano essere applicate a casi analoghi. ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: -quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; - quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso un Ateneo. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni determinate dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso di Studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, considerati anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Riconoscimenti di certificati linguistici Vengono riconosciuti certificati attestanti conoscenze linguistiche, conseguite dallo studente, che abbiano attribuito il livello di conoscenze e competenze definite dal Piano didattico secondo le regole definite dagli Organi Accademici. ART. 10 TIROCINIO Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: - nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; - per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; - per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; - per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE La prova finale consiste nella redazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente e in un colloquio finale sull'argomento trattato, sotto la supervisione di un Relatore che indirizza il candidato sia sul versante metodologico sia su quello sostanziale. Lo studente può chiedere il titolo della tesi in qualsiasi materia attivata presso il Corso di Studio indipendentemente dal fatto di averne sostenuto la relativa prova d'esame. L'assegnazione della tesi deve avvenire almeno 7 mesi prima dalla data di discussione dell'elaborato. La redazione e discussione della tesi di laurea rappresenta un fondamentale momento di perfezionamento e di verifica del percorso di studio: da un lato permettendo al candidato di affrontare lo studio approfondito di un tema specifico e di affinare le proprie capacità di argomentazione giuridica in forma scritta; dall altro consentendo alla commissione l accertamento del grado di maturazione delle capacità di giudizio e di comunicazione dello studente.

Lo studente può, altresì, fare richiesta di autorizzazione alla redazione della tesi in lingua diversa dall'italiano, ma esclusivamente in inglese, francese, tedesco o spagnolo, al Presidente della Scuola (previo consenso del Relatore, il quale si fa garante della qualità, anche linguistica, dell'elaborato) che ne valuta la congruenza con il percorso formativo dello studente. In tal caso la tesi deve essere accompagnata da un riepilogo in lingua italiana, mentre la discussione dell'elaborato avviene sempre in lingua italiana. I laureandi maggiormente motivati e il cui progetto di tesi richieda un approfondimento specifico possono usufruire - partecipando a bandi ad hoc (almeno due all' anno) - di appositi contributi per svolgere all estero il lavoro di ricerca. Il Relatore, se ritiene che l'elaborato meriti particolare apprezzamento sia per la complessità del tema e/o per la durata necessaria al reperimento del materiale utile alla sua redazione sia per la peculiare originalità ed interdisciplinarietà dei risultati raggiunti, può fare richiesta di correlazione al Presidente della Scuola. Il Correlatore deve appartenere ad un Settore Scientifico Disciplinare diverso da quello di appartenenza del Relatore ed affianca attivamente il Relatore nell orientamento della discussione. ART. 12 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 21 novembre 2013 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.