RISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003

Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

OGGETTO: Istanza di Interpello Imposta di registro clausola penale inserita nei contratti di appalto di lavori pubblici.

OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico

OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972.

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Roma, 01 Aprile 2003 QUESITO

Oggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione.

RISOLUZIONE N. 104/E

Risoluzione n. 108/E

RISOLUZIONE N. 131/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 87/E QUESITO

Appalto di opere pubbliche: applicazione aliquota agevolata

OGGETTO: Istanza d interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000 n.212 FONDAZIONE ALFA

SOLUZIONE PROSPETTATA DALL ISTANTE

RISOLUZIONE N. 32/E. Quesito

RISOLUZIONE N.44/E. Oggetto: Istanza di interpello - Continuazione della tassazione di gruppo. Articolo 124, comma 5, del TUIR - ALFA S.r.l.

Roma, 20 Aprile Alle Direzioni Regionali e Provinciali. Agli Uffici dell Agenzia delle entrate

Risoluzione del 03/07/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N.42/E. Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 79/E. Roma, 16 giugno 2006

RISOLUZIONE N. 149/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 52/E. Soluzione prospettata dal contribuente

Risoluzione n. 135/E. OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge27 luglio 2000, n CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 69/E. OGGETTO: Istanza di interpello Trasferimento di immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali

RISOLUZIONE N. 355/E

RISOLUZIONE N. 112/E QUESITO

Roma, 4 agosto 2004 QUESITO

Negato il regime di esenzione IVA ai corsi didattici gestiti da associazione sportiva dilettantistica

Oggetto: Istanza di interpello - WK S.p.a. - Operazioni esenti dall imposta - Articolo 10, n. 18) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 27/E QUESITO

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 139/E QUESITO

Roma, 11 novembre 2005

RISOLUZIONE N. 247/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT. Trattamento dei contributi pubblici alla luce della circolare

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

Risoluzione N. 21/E. Roma, 16 febbraio 2005

Risoluzione n. 279/E

RISOLUZIONE n.95/e. Roma,21 marzo 2002

RISOLUZIONE N. 101/E. Roma, 27 luglio 2005

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale

Roma, 15 marzo Prot. 2007/40292

Roma, 10 novembre 2008

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 05 novembre 2009

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008

OGGETTO: Istanza di interpello Art. 90, comma 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289 Centro Sportivo ALFA Società Sportiva Dilettantistica S.R.L.

OGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 QUESITO

Risoluzione n. 73/E. Roma, 19 aprile 2007

RISOLUZIONE N. 404/E

Alle pertinenze di immobili abitativi si applica il prezzo valore e l aliquota prevista per il bene principale.

RISOLUZIONE N. 243/E

RISOLUZIONE N.24/E. Quesito

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

R E G O L A M E N T O S U L D I R I T T O D I I N T E R P E L L O

RISOLUZIONE N. 112/E. Roma, 5 agosto 2004

RISOLUZIONE N.156/E. Roma, 21 luglio 2003

L INTERPELLO ORDINARIO

RISOLUZIONE N. 56/E. Direzione Centrale Coordinamento Normativo. Roma, 18 luglio 2018

IVA - PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE RESA DA SOGGETTO NON RESIDENTE - ISTANZA D'INTERPELLO

RISOLUZIONE N.184/E. Roma, Roma,24 settembre 2003

RISOLUZIONE N. 61/E QUESITO

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 51 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente QUESITO

Risoluzione del 12/11/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Provincia di Treviso. Regolamento per l applicazione del diritto di interpello

RISOLUZIONE N. 50/E. Roma, 22 aprile 2011

Roma, 12 marzo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N.83 /E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 17 del QUESITO

Risoluzione del 01/03/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

RIR RISOLUZIONE N. 355/E

OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n CAF ALFA SRL

RISOLUZIONE N. 166/E

Risoluzione n. 379/E

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

Risoluzione n. 62/E. Roma, 16 maggio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015

RISOLUZIONE N.39/E. Roma, 09 marzo Istanza di interpello ALFA S.r.l. Trattamento fiscale, ai fini IVA, per la locazione finanziaria di immobili.

RISOLUZIONE N. 115/E. Roma, 10 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto: Interpello - Art.11, legge , n.212. XX S.A.S.

OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA- Articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 66, comma 6 bis del DL n. 331 del 1993, è stato esposto il seguente

Transcript:

RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di. IVA- Trattamento tributario applicabile a determinate tipologie di entrate nonché all aggio riconosciuto al concessionario per il servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento. Con istanza di interpello in oggetto, concernente l esatta applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente QUESITO Il Comune di. ha indetto una procedura per l affidamento in concessione del servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento delle seguenti entrate comunali: -canone per l installazione dei mezzi pubblicitari; -diritto sulle pubbliche affissioni e relativo servizio; -canone per l occupazione di suolo ed aree pubbliche; -tariffa di igiene ambientale giornaliera. A fronte di detto servizio al concessionario verrà riconosciuto un aggio. Il suddetto ente locale ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, agli effetti dell imposta sul valore aggiunto, applicabile alle diverse tipologie di entrate innanzi richiamate nonché all aggio corrisposto al concessionario per il suddetto servizio.

2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Non viene fornita alcuna soluzione. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare si ritiene utile precisare che, in base a quanto disposto, tra l altro, dall articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, l istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. Nell eventualità in cui non si verifichi tale condizione, ovvero una delle altre, previste dal citato articolo 3, comma 1, l istanza di interpello deve ritenersi inammissibile. Nella fattispecie prospettata l istanza di interpello non risulta sottoscritta dal legale rappresentante, conseguentemente l interpello deve ritenersi inammissibile. Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell interpello di cui all articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al fine di addivenire ad una corretta soluzione circa il trattamento IVA da riservare alle prestazioni rese dal comune in argomento, a fronte delle quali vengono richieste le entrate innanzi richiamate necessita valutare preliminarmente quando ricorrano congiuntamente il presupposto impositivo soggettivo, di cui all articolo 4 del suddetto DPR n. 633 del 1972 ed oggettivo, ai sensi dell articolo 3 del medesimo decreto, dando per scontato la sussistenza nella fattispecie di cui trattasi del presupposto territoriale. a) presupposto oggettivo L articolo 3, del citato DPR n. 633 del 1972 dispone, tra l altro, che Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo

3 dipendenti da contratti d opera, appalto, trasporto, mandato, e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.. Relativamente al diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osserva che con circolare ministeriale n. 10 del 17 marzo 1994 si è chiarito che il servizio delle pubbliche affissioni rappresenta un servizio che riveste natura pubblicistica a fronte del quale deve essere corrisposto il relativo tributo ; pertanto, tale diritto ha natura tributaria. Conseguentemente, l entrata relativa al servizio di pubbliche affissioni non deve considerarsi rilevante agli effetti dell IVA. Le entrate tributarie non hanno invero natura di corrispettivo, poiché non sussiste tra il comune e l utente un rapporto sinallagmatico; si deve, viceversa, riconoscere ad esse innegabilili caratteristiche di generalità tipiche del tributo. Conseguentemente, le suddette entrate non assumono rilevanza agli effetti dell IVA, per carenza del presupposto oggettivo di cui al citato articolo 3 del citato DPR n. 633 del 1972. Diversamente, come in passato chiarito dal Ministero delle finanze con le circolari n. 256 del 1998 e n. 111 del 1999, le restanti entrate, costituite dal canone per l installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e tariffa di igiene ambientale (TIA), non hanno natura tributaria. Ciò premesso, per quanto attiene alle prestazioni che danno luogo ad entrate per le quali è stata esclusa la natura tributaria (CIMP,COSAP e TIA), al fine di stabilire la loro rilevanza o meno ai fini dell imposta sul valore aggiunto, occorre esaminare se ricorra anche il presupposto impositivo soggettivo, di cui all articolo 4 del citato DPR n. 633 del 1972. b) presupposto soggettivo Per gli enti aventi natura non commerciale, tra i quali devono annoverarsi anche i comuni, il citato articolo 4, quarto comma prevede, tra l altro, che, si

4 considerano effettuate nell esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fate nell esercizio di attività commerciali o agricole... Nell ambito del requisito soggettivo, occorre tuttavia precisare che l articolo 4, paragrafo 5, della sesta Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, dispone, tra l altro, che Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Relativamente al concetto di pubblica autorità sussiste una consolidata giurisprudenza comunitaria in base alla quale le attività esercitate in quanto pubbliche autorità sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in forza del regime giuridico cui sono sottoposti gli operatori economici privati; più precisamente per verificare se l ente pubblico esercita una tale attività occorre esaminare l insieme delle modalità di svolgimento dell attività in causa previste dal diritto nazionale. Al riguardo, considerate le disposizioni che disciplinano il canone per l installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) ed il canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), si rileva che le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l esercizio di poteri pubblicistici - amministrativi tipici degli enti pubblici. Quindi, essendovi, da parte del Comune di, un esercizio del proprio potere autoritativo nel rilascio delle suddette autorizzazioni e concessioni a fronte delle quali viene richiesto il corrispondente canone, si ritiene che non sussista il presupposto soggettivo d imposta ai sensi della citata disposizione comunitaria. Non configurandosi, pertanto, l esercizio di un attività commerciale da parte del medesimo ente locale, ai sensi del citato articolo 4 del DPR n. 633, il canone non risulta assoggettabile ad IVA.

5 Relativamente alla tariffa di igiene ambientale (TIA), si osserva che essa, come si rileva dall articolo 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, si configura alla stregua di un corrispettivo, nel presupposto che l espletamento del servizio avvenga secondo regole di diritto comune. Verificandosi pertanto i presupposti impositivi soggettivo ed oggettivo, la medesima deve essere assoggettata all IVA, con aliquota agevolata del 10 per cento, come previsto dalla Tabella A, parte terza, n. 127-sexiesdecies), allegata al suddetto DPR n. 633 del 1972, nel caso che trattasi della gestione di rifiuti urbani e/o dei rifiuti speciali ad essi assimilati. Infine, per quanto riguarda il quesito relativo al trattamento applicabile, ai fini dell IVA, all aggio riconosciuto al concessionario a cui verrà affidato il servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento delle entrate innanzi richiamate, si osserva quanto segue. Si precisa, preliminarmente, che detto aggio costituisce un corrispettivo a fronte di una specifica prestazione di servizi (obbligazione di fare), di cui all articolo 3 del DPR n. 633 del 1972, resa da un soggetto nell ambito della propria attività d impresa ed è, quindi, rilevante agli effetti dell IVA. Ciò premesso, occorre stabilire se detta prestazione rientri o meno tra le operazioni esenti dall imposta elencate nell articolo 10 del citato DPR n. 633. In base a quanto disposto dall art. 10, n. 5), del DPR n. 633 del 1972, sono esenti dall IVA le operazioni relative alla riscossione dei tributi. Pertanto, in forza di detta disposizione, è riconducibile nell esenzione dall IVA l aggio relativo al servizio di riscossione concernente il diritto sulle pubbliche affissioni, in considerazione della qualificazione della medesima entrata come tributo. Tuttavia, nel caso in cui al concessionario venga corrisposto un aggio unico per un servizio pattuito unitariamente che comprenda anche l accertamento e la liquidazione del tributo, si ritiene che l intero aggio debba essere

6 assoggettato ad IVA nella misura ordinaria, atteso che la norma di esenzione è espressamente riferita alle sole operazioni relative alla riscossione dei tributi. La norma richiamata, che prevede un esenzione tributaria, non è suscettibile, infatti, di interpretazione analogica e non consente di assimilare il trattamento relativo al servizio di riscossione a quelli concernenti l accertamento e la liquidazione. Si precisa, infine, che l aggio corrisposto al concessionario per il servizio relativo alle restanti entrate (CIMP, COSAP e TIA), deve essere assoggettato ad IVA, in quanto dette entrate non sono qualificabili come tributi. La riposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.