REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI

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REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI Premesso che: - con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti; - ai sensi dell art. 2, comma 4 della citata Legge regionale n. 17/2007 e in attuazione della D.G.R. n. 30-8150 del 4 febbraio 2008, la Regione e Finpiemonte in data 25 febbraio 2008 hanno sottoscritto la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (nel seguito Convenzione Quadro); - la citata Convenzione Quadro agli artt. 7 e 10 prevede l onere per Finpiemonte di procedere, tra l altro, anche alla pubblicazione dei criteri di selezione per il conferimento incarichi di collaborazione che deve avvenire nell osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati; - Finpiemonte ha approvato il Regolamento per l acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell art.125 D.Lgs. 163/2006 e per l aggiudicazione di appalti aventi per oggetto i servizi di cui all allegato II B D.Lgs. 163/2006, disciplinando ivi i criteri e le procedure per l acquisizione di beni e servizi nonché per il conferimento dei servizi di consulenza e stabilendo idonee forme di pubblicità. Tutto ciò premesso, Finpiemonte adotta il presente Regolamento, al fine di garantire il rispetto dei principi trasparenza e pubblicità delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, in esecuzione di quanto disposto dalla Convenzione Quadro e dei principi desumibili dalle vigenti disposizioni in materia. Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure ed i limiti per l affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, per tutte le tipologie di prestazioni da parte di Finpiemonte S.p.A. (nel seguito Finpiemonte). 2. Finpiemonte provvede al conseguimento degli scopi statutari, dei programmi e dei progetti alla stessa affidati con la propria organizzazione e il proprio personale. Fermo restando il predetto principio generale, Finpiemonte può avvalersi della cooperazione di soggetti esterni, conferendo incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 codice civile. 3. I predetti incarichi possono avere ad oggetto attività di studio, incarichi di ricerca, di consulenza e altre forme di collaborazione esterna riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza. 4. A fini dell applicazione del presente regolamento, i predetti incarichi possono costituire oggetto di ciascuna delle seguenti tipologie di contratto di collaborazione autonoma di seguito descritte:

a) incarichi di collaborazione occasionale: rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d opera episodica o nel raggiungimento di un risultato, aventi il carattere della occasionalità e svolti dal collaboratore con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione; b) incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (Co.co.co.) e di collaborazione a progetto (co.co.pro.): i rapporti di lavoro autonomo finalizzati alla produzione di un risultato o di un progetto e integrati nell attività del committente, che sono instaurati con soggetti chiamati a svolgere attività aventi il carattere di continuità e soggette al coordinamento di Finpiemonte attraverso il dirigente o funzionario di riferimento che definisce il contenuto delle stesse e ne controlla lo svolgimento. Si tratta di prestazioni a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto. 5. Tutti i contratti d opera di cui sopra sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di Finpiemonte e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche presso la sede della società. 6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) i servizi di consulenze riconducibili a contratti pubblici di appalto di servizi da affidare ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del Regolamento per l acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell art.125 D.Lgs. 163/2006 e per l aggiudicazione di appalti aventi per oggetto i servizi di cui all allegato II B D.Lgs. 163/2006 di cui in premessa; b) gli incarichi di collaborazione individuati o già conferiti da enti terzi soci a soggetti esterni, indicati nell ambito di programmi complessi disciplinati convenzionalmente con i soci stessi ed il cui onere economico è ricompreso nell ambito dei costi riconosciuti a Finpiemonte; c) gli incarichi di collaborazione conferiti a singoli relatori per convegni e seminari organizzati da Finpiemonte; d) gli incarichi conferiti a dipendenti della Regione Piemonte o degli altri soci, ai fini della composizione di comitati di valutazione; e) gli incarichi di collaborazione conferiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai componenti di commissione di gara. Articolo 2 - Presupposti e limiti 1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti: a) il Direttore Generale attesta l esigenza di fare ricorso all affidamento di un incarico di collaborazione a soggetti esterni, verificando preliminarmente l assenza di strutture organizzative o professionalità interne a Finpiemonte in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti. Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste sia nel caso 2

di presenza delle professionalità richieste ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti. Il Direttore Generale verifica la compatibilità della spesa prevista in relazione alle previsioni di spesa della società; b) l oggetto della prestazione deve riguardare quesiti, obiettivi e/o progetti specifici e determinati; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e detto requisito si intende soddisfatto se la durata complessiva dell'incarico non eccede il limite di 12 mesi eventualmente prorogabili per un periodo analogo (o inferiore) ovvero se la durata risulta connessa alla realizzazione di uno specifico progetto. Sono vietati incarichi a tempo indeterminato. d) la prestazione deve essere altamente qualificata e detto requisito si intende soddisfatto per attività da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, ovvero per attività per le quali è necessaria l iscrizione in ordini, collegi, albi o altri simili ; e) devono essere preventivamente determinati o determinabili la durata, il luogo, l oggetto e il compenso - ovvero i criteri di determinazione del compenso stesso - dell incarico; f) il compenso connesso all incarico deve essere proporzionato all attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria; g) il dirigente o funzionario referente dovrà acquisire una relazione o un rendiconto puntuale dell attività svolta quando l oggetto della prestazione non si sostanzia nella produzione di studi, ricerche o pareri. Articolo 3 Individuazione delle professionalità con procedura comparativa 1. Il Direttore Generale, nell ambito dei propri poteri, ovvero in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone tramite l ufficio Risorse umane, un apposito avviso di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi finalizzati ad individuare le professionalità richieste: a) definizione dell oggetto dell incarico, con eventuale riferimento a piani e programmi relativi all attività della società; b) specifici requisiti formativi e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) durata dell incarico; d) luogo di svolgimento dell incarico e modalità dell espletamento; e) corrispettivo per la prestazione con indicazione di tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare e quant altro necessario); f) indicazione della struttura di riferimento di Finpiemonte per l esecuzione dell incarico e del corrispondente referente. 3

2. L avviso di selezione e l esito della procedura sono resi pubblici nei modi indicati all art. 7 che segue e restano pubblicati per almeno 15 (quindici) giorni solari. 3. Nel medesimo avviso, oltre ad essere riportati gli elementi di cui al comma 1, è individuato un termine perentorio per la presentazione dei curricula e delle relative offerte per l incarico nonché un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura. 4. Il Direttore Generale o il dirigente o funzionario a ciò incaricato dallo stesso Direttore, procede alla valutazione dei curricula e delle relative offerte presentate sulla base dei criteri indicati nell avviso. Ad ogni singolo curriculum e relativa offerta attribuisce, ai fini della redazione di una graduatoria, un punteggio che valuti, tra l altro, i seguenti elementi: a) qualificazione professionale più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l incarico da affidare; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell incarico; d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell attività e sul compenso indicato nell avviso; e) ulteriori elementi legati alla specificità dell attività da affidare. 5. Al fine di meglio vagliare le competenze degli offerenti, i candidati che, in relazione alle predette verifiche presentino le professionalità più corrispondenti all attività oggetto dell incarico da conferire e si siano collocati ai primi posti della predetta graduatoria, possono essere convocati per un colloquio orale, cui è attribuito un punteggio preventivamente stabilito nell avviso di selezione. 6. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Direttore Generale ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei candidati, nell avviso di selezione verrà specificato che la selezione stessa sarà effettuata attraverso apposita commissione, eventualmente costituita con il supporto e la partecipazione di personale di Finpiemonte. 7. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti della società - settore Risorse Umane. 8. Nel caso di conferimento di incarichi di collaborazione occasionale di importo inferiore ai 20.000,00 Euro, per esigenze di celerità ed economicità, il Direttore Generale può stabilire, in alternativa rispetto alla pubblicazione sul sito internet, di trasmettere l avviso di selezione ad almeno tre soggetti esterni con invito a presentare i propri curriculum e l offerta per lo svolgimento della collaborazione richiesta. 9. Per esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di assistenza legale (parere legale) e tecnica (parere fiscale, contabile ecc) potranno essere predisposti, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di collaboratori altamente qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne. A tal fine, ove già presenti, potranno essere utilizzati gli elenchi predisposti per l acquisto di beni e servizi in economia, ai sensi del D.Lgs.163/2006 e del Regolamento societario per l acquisto di beni e servizi in economia. 4

10. Per il conferimento di incarichi a componenti di comitati di valutazione delle domande di accesso a qualsivoglia agevolazione, in ragione della particolare ed elevata professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico e nel rispetto dei principi trasparenza e parità di trattamento, il Direttore individua i soggetti affidatari sulla base delle indicazioni contenute nei Bandi Pubblici, in altri atti amministrativi, ovvero facendo ricorso ad una delle professionalità inserite in specifici albi nazionali o internazionali, pertinenti con l oggetto del contratto. In mancanza di qualunque indicazione o albo, l incarico sarà conferito avviando una specifica procedura ad inviti. Articolo 4 Modalità di individuazione senza procedura comparativa 1. Fermo restando che il ricorso alle procedure comparative secondo quanto previsto nell articolo precedente deve ritenersi il procedimento ordinario, Finpiemonte può conferire gli incarichi esterni di cui al presente regolamento senza esperimento di procedure comparative quando ricorrono i seguenti presupposti: a) procedura comparativa andata deserta; b) quando, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l esperimento di procedure comparative; c) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo ovvero per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni; d) per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti Pubblici che richiedono concerto nell'individuazione dei criteri e modalità di affidamento dell incarico; Articolo 5 - Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti 1. Gli incarichi vengono conferiti dal Direttore Generale nel rispetto dei poteri allo stesso attribuiti, ovvero previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con atto motivato nel quale sono indicati i presupposti di cui all art.2 lettera a), l esito della procedura comparativa, l oggetto dell incarico, la durata e la spesa programmata, oltre alle altre clausole ritenute essenziali. 2. Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante stipulazione di un contratto avente i seguenti contenuti essenziali: a) oggetto dell incarico con descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento dello stesso; b) tempi di realizzazione previsti ed eventuali clausole penali; c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese; d) obblighi e responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione 5

delle attività; e) profili inerenti la proprietà dei risultati. Articolo 6 - Verifica dell esecuzione e del buon esito 1. Il Direttore Generale, per il tramite del dirigente o funzionario referente, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e la funzionalità delle attività prestate e dei risultati conseguiti. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, è possibile richiedere al soggetto incaricato una integrazione entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, fatta salva la liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito ovvero la risoluzione del contratto per inadempienza. Articolo 7 Pubblicità 1. Dell avviso di cui all art. 3 si dà adeguata pubblicità sul sito internet della società o attraverso altre forme di comunicazione a mezzo stampa. 2. Dell esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. 3. Fatto salvo quanto disposto in relazione al singolo conferimento e alle forme di pubblicità ad esso connesse, Finpiemonte pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito internet in un'apposita sezione, l elenco di tutti gli incarichi conferiti nel semestre di riferimento con indicazione dei nominativi, dell oggetto dell'incarico, della durata e dell'ammontare del compenso pagato. 4. A tal fine, le informazioni di cui al presente articolo devono essere trasmesse da parte dei dirigenti o funzionari referenti nel rispetto delle procedure aziendali all Ufficio Comunicazione, che ne cura la pubblicazione. Articolo 8 - Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche 1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. 6

Articolo 9 - Entrata in vigore regime transitorio 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet di Finpiemonte. 2. Per gli incarichi esterni in corso di svolgimento alla data di approvazione del presente regolamento, in quanto stipulati prima dell entrata in vigore dello stesso, viene disposta la pubblicazione sul sito internet di Finpiemonte dell elenco dei nominativi dei consulenti che intrattengono rapporti con Finpiemonte, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso. 7