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ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 25/2014 Napoli 7 Luglio 2014 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. CAUSA DI SERVIZIO ANCHE SE LA PATOLOGIA E CONCAUSATA DA FATTORI EXTRA-LAVORATIVI. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 13954 DEL 19 GIUGNO 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 13954 del 19 giugno 2014, ha statuito che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno anche se la patologia patita trova la propria origine (anche) in concause estranee al rapporto di lavoro. Nel caso de quo, un dipendente, addetto almeno tre volte al giorno all operazione di deviazione manuale dei treni, veniva afflitto da ernia del disco. I Giudici di merito, compulsati dal prestatore, deliberavano il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro. Inevitabile il ricorso in Cassazione. Orbene gli Ermellini, nell avallare in toto il decisum di prime cure, hanno sottolineato che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno anche laddove lo stesso non sia ascrivibile esclusivamente all attività lavorativa espletata ma, ex adverso, trovi concausa in fattori avulsi dalla prestazione. 1

Pertanto, atteso che nel caso in disamina era emerso incontrovertibilmente che il lavoratore veniva sottoposto quotidianamente a notevoli sforzi fisici, i Giudici di legittimità hanno confermato la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in suo favore. LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO NELLA DISCIPLINA EX ART. 2087 C.C. IMPONE L ONERE DI ALLEGAZIONE E PROVA DA PARTE DEL LAVORATORE CHE ASSERISCA DI AVER SUBITO DANNI PSICOFISICI. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 13863 DEL 18 GIUGNO 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 13863 del 18 giugno 2014, ha stabilito, in tema di tutela delle condizioni di lavoro, ex art. 2087 c.c., che la parte che subisce l'inadempimento è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate. Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore nei confronti della Banca della Campania S.p.A., volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'eccessivo carico di lavoro cui era stato sottoposto, con conseguente aggravamento della patologia cardiaca da cui era affetto, nonché il risarcimento dei danni per la mancata progressione in carriera, quale funzionario, ed il supplemento di retribuzione per l'attività lavorativa svolta. Il lavoratore, insoddisfatto, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sul presupposto che erroneamente, la Corte di merito aveva ritenuto di escludere la responsabilità del datore di lavoro, sul presupposto del "difetto di allegazioni. Orbene, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso ha affermato che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 c.c. (id: Tutela delle condizioni di lavoro), la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il 2

rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Nella specie, hanno concluso gli Ermellini, il ricorrente ha dedotto l'esistenza del nesso causale fra la condotta del datore di lavoro e i danni, ma non già l'omessa predisposizione da parte della Banca di misure minime di sicurezza e di prevenzione atte a scongiurare, nei limiti del possibile, la commissione di fatti delittuosi. L INDENNITA PER FERIE NON GODUTE, AVENDO CARATTERE RISARCITORIO, NON E SOGGETTA NE A CONTRIBUTI, NE AD IMPOSTE. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SENTENZA CAUSA C-118/13 DEL 12 GIUGNO 2014 La Corte di Giustizia europea, sentenza relativa alla causa C-118/13 del 12 giugno 2014 (Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG), ha confermato l orientamento della Giustizia italiana che qualifica l indennità per ferie non godute, corrisposta in caso di cessazione improvvisa del rapporto di lavoro, quale somma di carattere risarcitorio e, pertanto, da non assoggettare a trattenute previdenziali e/o ritenute fiscali. Nel caso in commento, la Corte di Giustizia Europea ha esaminato la vexata quaestio in riferimento all erogazione ed al correlato trattamento previdenziale/fiscale, dell indennità sostitutiva per ferie non godute a favore degli eredi di un dipendente deceduto improvvisamente. Orbene, i Giudici sovra-nazionali, nel confermare l interpretazione affermatasi nella nostra giurisprudenza di legittimità, ha sancito il carattere risarcitorio dell indennità de qua in quanto intesa a ristorare il danno emergente del prestatore causato dalla scelta del datore di lavoro di procrastinarne il godimento del periodo feriale. Pertanto, attesa la natura risarcitoria dell indennità per ferie non godute, la Corte di Giustizia Europea ne ha affermato la non imponibilità previdenziale e/o fiscale. 3

AI FINI DEL REDDITOMETRO LE ELARGIZIONI FAMILIARI GIUSTIFICANO IL DIVERSO TENORE DI VITA SE SONO PROVATE DA DOCUMENTAZIONE IDONEA. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 14063 DEL 20 GIUGNO 2014 La Corte di Cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n 14063 del 20 giugno 2014, ha stabilito che la mera "prassi familiare" di liberalità da parte dei genitori in favore dei figli non rientra nella comune esperienza in base alla quale il Giudice può basare il fondamento della decisione senza bisogno di prove. Nella fattispecie in esame, l'agenzia delle Entrate di Nola accertava a carico di una contribuente una maggiore capacità contributiva alla luce dell'acquisto di un fabbricato. Conclusasi con esito negativo la fase dell'accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso avverso il conseguente avviso di accertamento deducendo che, invero, il prezzo dell'acquisto era stato corrisposto tramite compensazione di una quota di credito vantata dal padre, in qualità di socio, nei confronti della società venditrice, oggetto di donazione in suo favore. La C.T.P. rigettava il ricorso proposto osservando che la ricorrente non aveva offerto alcuna prova della cessione, a titolo gratuito, delle quote da parte del padre. La decisione, appellata dalla contribuente, veniva integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che giungeva alla contraria conclusione sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra i titolari del rapporto in esame, non potendosi escludere lo spirito liberale della donazione tra padre e figlia. Orbene, la Suprema Corte, compulsata dall Agenzia delle Entrate, ha accolto per fondatezza il ricorso ed ha escluso che si possa annoverare nella nozione di comune esperienza, in base alla quale il Giudice può basare il fondamento della decisione, su un evento o una situazione soltanto probabile quale, la mera prassi familiare di liberalità da parte dei genitori in favore dei figli. Infatti, in base ai principi fissati dall'art. 38, comma 6, d.p.r. n. 600/73, la prova delle liberalità deve essere documentale e conseguentemente la 4

tracciabilità del pagamento non può essere disattesa neppure nei rapporti tra parenti o affini. LA CORREZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E AMMISSIBILE SOLO ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 14294 DEL 24 GIUGNO 2014 La Corte di Cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n 14294 del 24 giugno 2014, ha statuito l importante principio in base al quale la correzione di errori o di omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito è ammissibile solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. Nel caso in specie, un contribuente si era rivolto alla giustizia tributaria per impugnare una cartella di pagamento ai fini IRPEF, conseguente al mancato riconoscimento di detrazioni relative a spese per il recupero del patrimonio edilizio, non riportate nella dichiarazione originale (anni d imposta 2002/2003), ma successivamente indicate in una dichiarazione integrativa presentata alcuni anni dopo e precisamente nel 2006. La C.t.r., in riforma della sentenza del Giudice Tributario di prime cure, dichiarava ammissibile la correzione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2002-2003, seppure operata dal contribuente nel 2006. Da qui il ricorso per Cassazione ad opera dell Agenzia delle Entrate che poneva quale motivo di gravame la violazione dell articolo 2 del D.P.R. n. 322/98. Orbene, i Giudici del Palazzaccio, nell accogliere il ricorso dell Amministrazione finanziaria, con la sentenza de qua, hanno rilevato come la norma invocata dalla ricorrente: Al comma 8, disponesse che, salva l applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d imposta possono essere integrate per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli 5

approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall articolo 43 del D.p.r. n. 600/73, e successive modificazioni ; Al successivo comma-8 bis invece stabilisse che le dichiarazioni dei redditi dell imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. L eventuale credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ; Per cui dalle disposizioni sopra richiamate, hanno concluso i Giudici nomofilattici, si deve dedurre che la correzione di errori o di omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito - come nel caso esaminato è ammissibile solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, (in sensi conforme, cfr.. Cassazione n 11500/2013). Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! 6

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo. 7