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BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AI DISTRIBUTORI INTERMEDI Art. 1 Ambito di applicazione Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (di seguito BI ) e i distributori intermedi di specialità medicinali (di seguito Distributori ). Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d acquisto redatte dal Distributore non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da BI ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate. Qualora il Distributore si avvalga di diversi depositi che emettono ordini separati, le Condizioni Generali, ancorché sottoscritte dalla sola sede centrale, si applicheranno a tutti depositi. Art. 2 Formazione del contratto La conferma dell ordine o l evasione dell ordine da parte di BI, in qualunque modo effettuate, comportano l applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di BI non sono impegnative e vincolanti per quest ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa BI. Art. 3 Ordini 3.1. PRODOTTI LISTINO CONSUMER HEALTH CARE Potranno essere evasi esclusivamente ordini pervenuti per iscritto, per un totale di almeno 300 di fatturato netto. 3.2. PRODOTTI LISTINO PRESCRIPTION MEDICINES Potranno essere evasi esclusivamente ordini che pervengano attraverso il network DAFNE comprensivi di almeno 600 pezzi ciascuno e, come previsto dall art. 105 1. del d.lgs. 219/2006, almeno del 90% del listino di BI Prodotti da Prescrizione, provenienti da grossisti che inviino regolarmente almeno due ordini al mese. BI si riserva di evadere parzialmente gli ordini, in toto o relativamente a singoli prodotti, in base alla disponibilità a magazzino degli stessi e del fabbisogno della clientela. Art. 4 Prezzi Pagamenti I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell evasione dell ordine da parte di BI. BI si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta al Distributore. I prezzi dei prodotti s intendono sempre CIP Magazzino Distributore (Incoterms 2010), fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le parti. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o Sepa Direct Debit business to business o ricevuta bancaria nei termini indicati nel listino prezzi in vigore, alle coordinate indicate in fattura. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di BI non si intendono effettuati, e pertanto non liberano l acquirente dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla medesima. Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a BI il diritto di: a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione; b) variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l emissione di ulteriori garanzie; c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di BI di chiedere il risarcimento del maggior danno Pagina 1 di 5

subito. Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a BI diventa immediatamente esigibile. Il Distributore sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto. Il Distributore rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di BI. Per eventuali difficoltà nei pagamenti delle fatture o per particolari necessità legate al credito, il referente per il Distributore è il Credit Management di BI e-mail _ugcprivati@boehringer-ingelheim.com tel _02/5355607 Art. 5 Consegna Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s intende CIP Magazzino Distributore (Incoterms 2010) e pertanto i rischi relativi alla fornitura passano al Distributore nel momento in cui i prodotti vengono consegnati dal vettore. La consegna avverrà indicativamente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine. Qualora il Distributore non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e BI potrà ritardare le consegne fino a quando il Distributore non abbia corrisposto le somme dovute. Qualora, per cause non imputabili a BI o al il vettore da questa designato, il Distributore non provveda a prendere in consegna i prodotti, BI, previa comunicazione al Distributore, potrà stoccarli addebitando a quest ultimo ogni relativo costo sostenuto. Per eventuali problematiche relative alle consegne, il referente del Distributore è il Customer Service di BI: Tel 02/53559410 Fax 02/53559441 e-mail cro.flo@boehringer-ingelheim.com Art. 6 Ritardi giustificabili BI non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: a) cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore; b) azioni (od omissioni) del Distributore ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a BI per procedere con la fornitura dei prodotti; c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Distributore; Nell eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, BI provvederà a comunicarla al Distributore unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna. Art. 7 Accettazione e Contestazioni delle consegne All accettazione della merce il Distributore deve apporre sul Documento di Trasporto timbro e firma (leggibile), indicando data ed orario di consegna. Per eventuali contestazioni relative a difettosità manifeste (es. colli rotti, manomessi, mancanti, deteriorati ecc.), il Distributore dovrà accettare la merce annotando una riserva specifica sul Documento di Trasporto, precisando la natura della riserva stessa (ovvero specificando il motivo, il prodotto etc. ed allegando la documentazione fotografica a supporto) e comunicare la riserva a BI entro e non oltre le 72 ore successive alla data di ricevimento. In caso di mancata segnalazione entro i termini di cui sopra o di genericità della riserva, decade ogni diritto di rivalsa da parte del Distributore. Per contestazioni relative a mancanza di prodotto e/o deterioramento non rilevabile al momento della consegna merce ricevuta in cartoni standard sigillati, il Distributore è tenuto a segnalare la difettosità non riconoscibile entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce (ex. Artt. 1698 e 1497 c.c. ) a pena di decadenza dalla facoltà di esercitare ogni diritto. Pagina 2 di 5

Art. 8 Qualifica del distributore Potranno essere accettati esclusivamente ordini inviati da Distributori qualificati. Per ottenere la qualificazione i distributori devono: - Inviare a BI copia dell autorizzazione all attività di distribuzione all ingrosso di specialità medicinali, in accordo alle normative in vigore, in corso di validità, ed indicare il nominativo del responsabile del magazzino - Garantire il rispetto delle GDP in vigore BI si riserva il diritto di effettuare audit e di richiedere la compilazione di questionari atti a valutare il sistema di qualità del Distributore. In tali casi il Distributore si impegna a collaborare attivamente con BITSPA ed a fornire la documentazione dalla stessa eventualmente richiesta. Bi si riserva inoltre di escludere dalla lista dei distributori propri clienti, i distributori che non siano in grado di soddisfare i requisiti di cui sopra. Art. 9 Resi Qualora il Distributore intenda rendere dei prodotti a BI, dovrà richiederlo per iscritto indicando i prodotti, il numero di lotto ed i relativi quantitativi ed allegando copia della fattura di acquisto emessa da BI. I casi nei quali BI potrà accordare al Distributore un rimborso a fronte di un reso sono i seguenti: - difettosità del prodotto per responsabilità di BI o del suo trasportatore - errata consegna per responsabilità di BI o del suo trasportatore, ovvero difformità rispetto all ordine dei quantitativi e/o dei prodotti consegnati Le difettosità e/o difformità dovranno essere segnalate entro i termini di cui all art. 7 precedente. Non saranno invece accettati e rimborsati resi nei seguenti casi: - prodotti scaduti o in prossimità della scadenza o della data di utilizzo consigliata - alterazione estetica del confezionamento secondario per responsabilità del Distributore - cancellazione dell ordine da parte del Distributore successiva alla consegna - deterioramenti del prodotto avvenuto durante il periodo di stoccaggio Gli eventuali resi dovranno essere sempre corredati da evidenza di corretta conservazione (autocertificazione). I prodotti divenuti invendibili in seguito a provvedimenti delle autorità sanitarie saranno ritirati e gestiti da Assinde se appartenenti al listino Prescription Medicines, mentre verranno rimborsati come resi se appartenenti al listino Consumer Health Care. Prezzo di rimborso Il prodotto sarà rimborsato al valore del prezzo in fattura, al netto di eventuali sconti. Art. 10 Recall In caso di recall di un prodotto il Distributore si impegna a collaborare con BI al fine di ottimizzare il processo di recupero presso la propria sede dei prodotti (identificazione dei lotti, quantità e soggetti coinvolti ecc.) al fine di consentire il ritiro da parte di BI. 11. Note di credito Eventuali note di credito verranno emesse soltanto a fronte di uno specifico accordo scritto stipulato tra BI e il Distributore, salvo resi accordati ai sensi del precedente art. 9 Art. 12 Normativa Export control Ai fini della presente clausola, i termini sotto indicati dovranno essere interpretati come segue: Prodotti : qualsiasi prodotto la cui fornitura sia disciplinata dalle presenti Condizioni Generali. Restrizioni al commercio : ogni restrizione relativa a Transazioni quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, richieste di permessi, notifiche alle autorità, embarghi, Sanctioned party lists, divieti, etc. Sanctioned party list : lista di persone e società per le quali sussistono particolari divieti o restrizioni relative all'esercizio delle attività commerciali in base alle Leggi. (come più avanti definite). Pagina 3 di 5

Transazione : ogni forma di esportazione, ri-esportazione, trasferimento, fornitura, o assimilabili, indipendentemente dal tipo di trasferimento. Prodotti soggetti a restrizione : qualsiasi Prodotto soggetto Restrizioni al commercio in base alle Leggi. Leggi : tutte le leggi, normative, ordinanze, direttive, regole e regolamenti, siano esse internazionali, sovranazionali, federali, statali, locali, emanate da qualsiasi pubblica autorità italiana, europea, U.S., o di altro Stato (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattati, regolamenti, direttive e decisioni dell Unione Europea) che prevedano Restrizioni al commercio. Il Distributore prende atto che il Prodotto fornito da BI in base alle presenti Condizioni Generali potrebbe essere soggetto a Restrizioni al commercio al di fuori dell Italia. Il Distributore dovrà, pertanto, rispettare tutte le Leggi, come sopra definite. Il Distributore dichiara di non essere presente in nessuna Sanctioned party list e di non essere soggetto a controllo da parte di un soggetto inserito in una Sanctioned party list e si impegna ad informare immediatamente BI in caso di modifica di tale situazione. Il Distributore dovrà ottenere dalle Autorità competenti le autorizzazioni necessarie prima di (i) fornire i Prodotti al di fuori dell Italia se soggetti a Restrizioni al commercio, ai sensi delle Leggi come sopra definite; (ii) fornire i Prodotti ad alcun paese, persona, o terza parte che non possa riceverlo ai sensi delle Leggi (di seguito Terzo soggetto ad embargo); oppure (iii) fornire i Prodotti a una persona o altro terzo se il Distributore è a conoscenza del fatto, o ha ragione di pensare, che tale persona o terzo intenda fornire i Prodotti ad un Terzo soggetto a embargo, o intenda utilizzarlo o consentire ad altri di utilizzarlo per attività militari o comunque soggette a restrizione. Il Distributore si impegna ad ottenere e mantenere a sue spese ogni autorizzazione, approvazione, richiesta di autorizzazione, permesso o licenza necessaria allo stesso per effettuare la Transazione avente ad oggetto il Prodotti soggetto a restrizione Il Distributore si impegna a collaborare con BI in caso di audit o ispezioni relative alle attività oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dalle Leggi. Il Distributore terrà integralmente indenne e manlevata BI rispetto a qualsiasi danno, azione, pretesa o richiesta derivante da o comunque connessa alle disposizioni del presente articolo, inclusa ogni violazione commessa dai propri dipendenti o consulenti. In caso il Distributore risultasse appartenere ad una Sanctioned party list o essere controllato da un soggetto inserito in una Sanctioned party list oppure effettuasse Transazioni di Prodotti non in conformità alle Leggi, BI non potrà dar corso alle forniture. Art. 13 Riservatezza Il Distributore prende atto che BI è titolare esclusivo delle eventuali informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche riguardanti i propri prodotti e/o attività, di cui lo stesso Distributore possa esser venuto a conoscenza durante l esecuzione del contratto, o comunque in connessione con lo stesso (le Informazioni Riservate ). Il Distributore si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate e a non usarle per fini diversi dall esecuzione del contratto di fornitura, anche dopo la sua scadenza o cessazione. Il Distributore si impegna ad imporre gli stessi obblighi di riservatezza e segretezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, e dei terzi che abbiano accesso alle Informazioni Riservate, restando solidalmente obbligato con gli stessi anche in caso di loro inadempimento agli obblighi di riservatezza. I predetti vincoli di riservatezza non si applicheranno alle informazioni che siano di pubblico dominio o che debbano essere divulgate per ordine dell autorità giudiziaria. Qualora il Distributore intenda rendere pubbliche informazioni, anche diverse dalle Informazioni Riservate, inerenti i rapporti contrattuali intercorrenti o intercorsi con BI, dovrà chiederne, di volta in volta, preventiva approvazione scritta al Distributore. Art. 14 Inadempimento e risoluzione Pagina 4 di 5

Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui BI possa disporre in base alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a BI responsabilità di alcun genere, BI avrà il diritto di risolvere il contratto di vendita intercorrente con il Distributore, o parte di esso, con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 CC, previa comunicazione scritta al Distributore, e nel caso: (a) il Distributore violi o non adempia: i) alle obbligazioni che riguardano il pagamento come da art. 4; ii) alle obbligazioni che riguardano la riservatezza come da art. 13; iii) alle obbligazioni che riguardano la normativa Export Control come da art. 12 (b) vengano instaurati nei confronti del Distributore procedure concorsuali, fallimento, ristrutturazione, o liquidazione coattiva. All occorrere di uno degli eventi sopra, tutti i pagamenti che debbano essere eseguiti dal Distributore in base al contratto di vendita diverranno immediatamente esigibili. Nel caso di cessazione o risoluzione del contratto di vendita, le Condizioni Generali destinate a esplicare ulteriori effetti, continueranno ad essere efficaci. Art. 15 Varie La cessione da parte del Distributore dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di BI, sarà considerata nulla. Bi avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal contratto, dopo averlo notificato per iscritto al Distributore. L invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti clausole. E' inteso che l'eventuale tolleranza a violazioni delle presenti Condizioni Generali non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinunzia ad esercitare i diritti e/o le facoltà ad esse collegate o conseguenti. Art. 16 Codice di condotta Il Distributore prende atto del fatto che il Gruppo Boehringer Ingelheim Italia, ha adottato un proprio Codice di Condotta, disponibile sul sito internet www.boehringer-ingelheim.it, che contiene, tra l altro, principi e norme riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Uffici e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Le parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di legge che vietano atti di corruzione e concussione in ambito nazionale o internazionale. In caso di violazione del suddetto obbligo, le presenti Condizioni Generali si intenderanno risolte di diritto e con effetto immediato in danno della parte inadempiente Art. 17 Legge applicabile e Foro competente Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di Milano. Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II co., Codice Civile, l Acquirente dichiara di conoscere e accetta espressamente le seguenti clausole: Art. 2 Formazione del contratto, Art. 4 Pagamenti, Art. 7 Accettazione e Contestazioni delle consegne, Art. 12 Normativa Export Control, Art. 14 Inadempimento e risoluzione, Art. 15 Varie, Art. 16 Codice di condotta, Art. 17 Legge applicabile e Foro competente Luogo e data firma: Il Distributore: Pagina 5 di 5