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Transcript:

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 7 del 5 febbraio 2014 OGGETTO N. 5 Definizione della controversia contro VODAFONE OMNITEL Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri

Definizione della controversia Definizione della controversia contro VODAFONE OMNITEL VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 12/07/2012-prot. n. 3653 con la quale, corrente in n., ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone Omnitel, ora Vodafone Omnitel ; VISTA la nota datata 23/08/2012 -prot.n.3969- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie e documenti; VISTA la nota difensiva dell'operatore pervenuta in data 01/10/2012 prot.n.4767; VISTE le note difensive dell'istante inviate il 02 ottobre 2012 prot.n.4772 unitamente alla documentazione ivi elencata e in data 12 ottobre 2012 prot.n.4994; VISTA la nota del Responsabile del procedimento 29 ottobre /2012 -prot. n.5328- con cui sono state disposte le seguenti integrazioni istruttorie: [ ] le parti provvedano a produrre copia del contratto stipulato per l'attivazione della linea telefonica [ ] ; VISTA la documentazione inviata dall'istante in data 28 novembre 2012 prot.n.6454; VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 22 gennaio 2014 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati; quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA CONSIDERATO 1.1-L'istante, relativamente all'utenza privata fissa rappresenta quanto segue: a)-di avere aderito il 27 giugno 2011 alla proposta di abbonamento VodafoneCasa avente ad oggetto la fornitura di servizi telefonici con portabilità del numero dall'operatore Telecom Italia; b)-di non avere ricevuto gli apparati necessari per l'attivazione dei servizi; c)-di non avere mai ottenuto l'attivazione dei servizi Vodafone;

d)-di avere subito l'interruzione dei servizi telefonici dal precedente operatore; e)-di avere ricevuto fatture dall'operatore Vodafone e di avere saldato la prima ricevuta avente un importo di 24,16; f)-di avere effettuato numerosi reclami senza ottenere alcunché. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede il pagamento di euro 3.600 a titolo d'indennizzo per la mancata attivazione del servizio, il pagamento di euro 150 per il mancato rimborso nei tempi previsti dalla carta dei servizi della somma pagata a saldo della prima fattura. Il tutto oltre interessi legali e spese del procedimento. 1.2-L'operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta che la domanda è infondata per i seguenti motivi: a)-la procedura di portabilità geografica ha una durata media di circa trenta giorni e la carta del cliente Vodafone prevede addirittura una durata ben superiore, 75-110 giorni; b)-la migrazione del numero è stata più volte rifiutata dal gestore di provenienza; c)-vodafone non ha potuto impedire detto rifiuto; d)-la fatturazione è corretta perché si riferisce all'attivazione di numerazioni provvisorie che, in quanto funzionanti iniziano a generare costi, i quali devono ritenersi assolutamente dovuti. Sulla base di tale rappresentazione Vodafone Omnitel chiede il rigetto delle domande dell'istante. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-La domanda d'indennizzo per la mancata migrazione e la mancata attivazione dei servizi telefonici è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono. Dalla copia del contratto in atti risulta che in data 27 giugno 2011 l'istante ha aderito all'offerta standard denominata VodafoneCasa con portabilità del numero dall'operatore Telecom Italia. In base alla regolamentazione tecnica di settore (delibere Agcom n.35/10/cir e n.274/07/cons) la procedura di migrazione deve essere attivata dall'operatore recipient (nella specie Vodafone). Inoltre, la carta dei servizi Vodafone impegna detto operatore ad attivare i servizi telefonici entro il tempo massimo di 60 giorni solari dalla richiesta. A Vodafone, in quanto parte contrattuale dell'istante, spettava provare l'attivazione e l'erogazione dei servizi alla scadenza del detto termine contrattuale di 60 giorni, ovvero l'impossibilità non imputabile a propria colpa della ritardata/mancata portabilità/attivazione dei servizi telefonici sull'utenza fissa. Vodafone ha dichiarato di avere ricevuto comunicazione di rifiuto alla migrazione, senza tuttavia darne alcuna prova.

Infine, in atti non risulta che l'istante abbia ricevuto comunicazioni da Vodafone riguardanti i motivi del ritardo ovvero del mancato completamento di detta procedura di migrazione. Ne consegue che, allo stato degli atti, Vodafone risulta l'unico responsabile nei confronti dell'istante sia relativamente alla mancata migrazione che alla mancata attivazione dei servizi telefonici. L'inadempienza, nella specie, va fatta decorrere dal 27 agosto 2011, cioè allo scadere del detto termine di sessanta giorni previsto dalla carta dei servizi Vodafone. Dall'accertato inadempimento dell'operatore consegue il diritto all'indennizzo in favore dell'istante. Il periodo indennizzabile è compreso tra il 27 agosto 2011 ed il 12 luglio 2012, cioè fino alla data di presentazione dell'istanza di definizione, pari a complessivi 320 giorni solari. L'istante esegue il calcolo dell'indennizzo in base alla Carta dei Servizi che prevede 10,00 prodie e ciò sarebbe conforme al dettato dell'art.2, comma 2, del Regolamento Indennizzi il quale prevede che vadano applicati gli indennizzi contrattualmente stabiliti qualora di importi unitari superiori, indipendentemente dai limiti massimi eventualmente previsti. Tuttavia, poiché la carta dei servizi Vodafone esclude dal computo il sabato ed i giorni festivi, fatti i conti risulta più vantaggioso per l'istante eseguire il computo dell'indennizzo ai sensi dell'art. 3, 1 comma del Regolamento Indennizzi. E d infatti l'indennizzo calcolato in base alla Carta dei Servizi sarebbe pari ad euro 2.220,00 ( 10,00xgg 222= 2.220), mentre quello calcolato in base all'art.3, 1 comma del Regolamen to Indennizzi è pari ad euro 2.400,00 ( 7,5x320gg= 2.400). All'istante va dunque riconosciuta la somma di euro 2.400,00 a titolo d'indennizzo per la mancata migrazione e la mancata attivazione dei servizi telefonici. 2.2-E' infondata e, quindi, va rigettata la domanda di indennizzo per il mancato rimborso della somma di euro 24,16 in quanto l'istante non ha dato prova di avere eseguito detto pagamento, né l'operatore ha ammesso di averlo ricevuto. 2.3-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l'indennizzo come sopra determinato deve essere maggiorato dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 2.4-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par.iii.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

D E L I B E R A in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 12/07/2012-prot. n. 3653 da, corrente in n. l'operatore VODAFONE OMNITEL in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra esposti, è tenuto a: -corrispondere all'istante la somma di euro 2.400 a titolo d'indennizzo per la mancata migrazione e la mancata attivazione dei servizi telefonici, maggiorata degli interessi legali dal 12 luglio 2012 al saldo; -corrispondere all'istante la somma di euro 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)