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COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA (Provincia di Catanzaro) Delibera N 120 Del 05/10/2010 Copia Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: Ricorso Società Gemsa Energia Fonti Rinnovabili SAPI s.r.l. contro Regione Calabria - Costituzione in giudizio per rimozione Decreto dirigenziale 6.7.2010 n 10050, inerente sospensione efficacia autorizzazione unica costruzione ed esercizio Parco Eolico denominato Piano Barone. Indirizzo al Responsabile dell Area Segreteria. L anno 2010 il giorno cinque del mese di ottobre dalle ore 16,20 a seguire, nella sala delle adunanze del Comune di San Pietro a Maida, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: ASSESSORI PRESENTI ASSENTI PIETRO PUTAME Sindaco X SEBASTIANO SENESE Vice Sindaco X DE SANDO BRUNO Assessore X CALISTO FRANCESCO Assessore X PROCOPIO FRANCESCO Assessore X AZZARITO LORETTA Assessorae X MELITO GIOVANDOMENICO Assessore X Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: All inizio dell anno 2008, la società Gemsa Energie Fonti Rinnovabili SAPI s.r.l. (di seguito anche la Società ) ha presentato alla Regione Calabria Settore Politiche Energetichedomanda di autorizzazione ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n 387, per la costruzione e l esercizio dell impianto eolico denominato Piano barone nel Comune di San Pietro a Maida, inizialmente composto da 32 aerogeneratori per una potenza complessiva di 75 MW e successivamente ridotto, prima a 23 aerogeneratori per una potenza complessiva finale di 69 MW e, poi, a 52,5 MW per 21 WTG. Il progetto è stato preliminarmente sottoposto alla procedura verifica di assoggettabilità (c.d. screning ambientale) ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006 e con i decreti dirigenziali 12 marzo 2008, n. 2372 e 11 agosto 2009 n. 15217, la Regione ha dichiarato la non assoggettabilità dell impianto all ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Terna S.p.A. ha inoltre rilasciato la soluzione Tecnica Minima Generale (STGM), accettata dalla Società, ed ha attestato la rispondenza dei requisiti tecnici di connessione dell impianto, ai fini dell ottenimento delle autorizzazioni necessarie al suo esercizio. In Applicazione dell articolo 12, comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 387 del 2003, la Regione ha quindi convocato la conferenza di Servizi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di acquisire i necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni da parte delle amministrazioni interessate alla realizzazione dell impianto in esame. La suindicata conferenza si è tenuta in data 19 marzo 2008, 11 aprile 2008, 1 semestre 2009 e 20 ottobre 2009 e nel corso di tali sedute sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli necessari ad autorizzare la costruzione e l esercizio dell impianto, incluso quello della Società Nazionale per l Assistenza al Volo (ENAV S.p.A. ), emesso in data 30 giugno 2009. Al contrario, l Ente Nazionale per l Aviazione Civile (ENAC), sarebbe anch esso regolarmente e tempestivamente convocato per ognuna delle suindicate sedute, non ha mai partecipato alla Conferenza di Servizi, né ha comunicato la propria giustificata assenza; né ha comunque fornito il proprio parere di competenza nell ambito della Conferenza di Servizi. Nonostante l evidente violazione da parte ENAC delle norme sul procedimento in materia di partecipazione alla Conferenza dei Servizi, nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 20 ottobre 2009, la Regione ha comunque provvisoriamente subordinato il rilascio dell Autorizzazione Unica all acquisizione del parere ENAC assegnando alla ENAC un ulteriore termine di trenta giorni per fornire il parere di competenza ai sensi dell art. 24 comma 17 della legge regionale Calabria 4 settembre 2001, n. 19. Ad oltre quattro mesi della conclusione della Conferenza di Servizi, stante il perdurante silenzio di ENAC, in data 3 marzo 2010, considerato che ENAC, regolarmente invitato alle sedute della Conferenza di Servizi ( ) non ha mai preso parte ai lavori della Conferenza di Servizi, non ha espresso alcun parere, né in alcun modo manifestato il proprio motivato dissenso ai sensi dell art. 124-quater della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii. e dell art. 24, comma 22 della L.R. 19/01 e ritenuta pertanto integrata, con riferimento al parere Enac ( ) la fattispecie del silenzio-assenso ai sensi dell art. 14-ter, comma 7 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e dell art. 24, comma 17 della L.R. 19/01, con decreto dirigenziale n. 2142, la Regione ha rilasciato alla Società l Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 2003 e della L.R. n. 42 del 2008, per la costruzione ed esercizio del Parco Eolico denominato Piano Barone nel Comune di San Pietro a Maida. Tale decreto è stato quindi pubblicato il successivo 28 aprile 2010 sul Supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria 16 aprile 2010, n. 7.

Sebbene fosse perfettamente a conoscenza del decreto autorizzazione rilasciato alla ricorrente, ENAC non ha tuttavia fatto pervenire alla Regione alcun parere nei termini di legge, né ha impugnato l Autorizzazione Unica la quale è divenuta nel frattempo definitiva. Solo in data 16 giugno 2010, con nota prot. n. 0063505, ENAC ha comunicato alla Regione di non poter esprimere allo stato attuale un parere favorevole sul progetto presentato dalla Società e ha inviato l amministrazione a sospendere, con effetto immediato, l esecutività del decreto dirigenziale n. 2142 del 3 marzo 2010 ed a considerare la possibilità di riaprire i termini della Conferenza di servizi. Ad integrazione e giustificazione della suindicata richiesta, con nota 18 giugno 2010 acquisita al protocollo della Regione il 21 giugno 2010 al n. 10650/Dip., ENAC ha trasmesso all Amministrazione la nota datata 14 dicembre 2009, mai prima del 21 giugno 2010 pervenuta alla Regione. Senza alcuna previa comunicazione alla società di avvio del procedimento, con decreto dirigenziale 6 luglio 2010 n. 10050, il Dirigente Generale Dipartimento Attività Produttive Settore Politiche Energetiche della Regione ha sospeso l efficacia dell Autorizzazione Unica rilasciata alla ricorrente e ha disposto la riaperture dei termini della conferenza di servizi. Che la Società Gemsa Energia Fonti Rinnovabili SAPI s.r.l. a mezzo degli Avv.ti Stefano Maria Zappalà, Carlo Gioffrè e Alfredo Gualtieri, ha presentato ricorso al TAR Calabria avverso la Regione Calabria per l annullamento previa sospensiva del Decreto Dirigenziale del 6.7.2010 n. 10050, che notificava l atto de quo anche al Comune di San Pietro a Maida. Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio de quo per tutelare le ragioni dell Ente, atteso che il Decreto Dirigenziale per cui si controverte appare pregiudizievole per lo stesso. Ritenuto conferire incarico ad un Legale di fiducia dell Ente, dando all uopo l indirizzo al Responsabile dell Area Amministrativa-Servizi Generali, di individuare apposito professionista amministrativista disponibile ad accettare l incarico di che trattasi nel rispetto del D.Lgs. 196/2006 e s.m.i. nonché della Legge 248/2006 (così detta Legge Bersani); Visto, altresì, lo schema di convenzione che il Responsabile dell Area dovrà stipulare con il Prefessionista individuato e ritenutolo meritevole di approvazione; Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell art. 49 D.Lgs 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati; Visto il D.Lgs. 267/2000; Ad unanimità di voti DELIBERA 1. La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 2. Prendere atto del ricorso notificato al Comune in data 30.09.2010 ed acclarato al prot. n. 6609 del 5 ottobre 2010 presentato davanti al TAR Calabria dalla Società Gemsa Energia contro la Regione Calabria avverso il Decreto Dirigenziale del 6.7.2010 n 10050 inerente la sospensione dell efficacia dell Autorizzazione Unica del 3 marzo 2010 n. 2142, per la realizzazione e l esercizio di un Parco Eolico in loc. Barone di San Pietro a Maida; 3. Costituirsi nel giudizio de quo per tutelare le ragioni dell Ente; 4. Dare incarico al Responsabile dell Area Amministrativo-Servizi Affari Generali di procedere alla nomina di un legale per la difesa degli interessi del Comune nonché all impegno della spesa necessaria, sulla scorta della convenzione come da schema che si approva come parte integrante e sostanziale; 5. Autorizzare il Sindaco pro-tempore ad intervenire nel giudizio de quo nell interesse e per conto dell Ente che rappresenta; 6. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA Provincia di Catanzaro Proposta di deliberazione per: Χ Giunta Comunale Consiglio Comunale OGGETTO: Ricorso Società Gemsa Energia Fonti Rinnovabili SAPI s.r.l. contro Regione Calabria - Costituzione in giudizio per rimozione Decreto dirigenziale 6.7.2010 n 10050, inerente sospensione efficacia autorizzazione unica costruzione ed esercizio Parco Eolico denominato Piano Barone. Indirizzo al Responsabile dell Area Segreteria. PARERI AI SENSI DELL ART. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 PARERE DI REGOLARITA TECNICA Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. San Pietro a Maida, lì 05/10/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Domenico Sgrò PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata. San Pietro a Maida, lì 05/10/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Tommaso Suppa

Comune di San Pietro a Maida (Provincia di Catanzaro) Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: IL SINDACO F.to Dott. Pietro Putame F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà Rep. Pubbl. n. Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d Ufficio, Che la presente deliberazione: A T T E S T A E stata affissa all Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 06/10/2010 come previsto dall art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n 267; E stata comunicata, con lettera n. 6666 in data 06/10/2010, ai signori capigruppo consiliari; Il sottoscritto inoltre F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà A T T E S T A che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/10/2010 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267); perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). Dott.ssa Rosetta Cefalà E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Dalla residenza municipale, lì 06/10/2010 Dott.ssa Rosetta Cefalà