Differenze da annullamento: data di riferimento Data di acquisto delle partecipazioni (opzione prevista dalla VII Direttiva Comunitaria e non recepita dal legislatore nazionale). Metodo economicamente più corretto; Data in cui viene acquisito il controllo della partecipata (metodo suggerito dall OIC n. 17) Data in cui la partecipata è inclusa per la prima volta nel consolidato (art. 33 D.Lgs. n. 127/91 L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento ) 1
Data di riferimento: esempio Alfa Spa acquista il 100% delle partecipazioni nella società Beta Srl, di cui il 20% in data 1/2/x e il residuo 80% in data 1/7/x. Il patrimonio netto di Beta relativo all esercizio (x-1) è pari a 1.000; Gli utili conseguiti da Beta Srl nell anno x sono: all 1/2: 100; all 1/7: 600; al 31/12: 1200; Si ritiene che Beta sia dotata di un avviamento positivo pari a 200. Ipotesi che il valore di avviamento non sia cambiato durante l esercizio e che non vi siano premi di maggioranza o sconti di minoranza 2
Data di riferimento: esempio I prezzi pagati per l acquisto sono, conseguentemente: 1/2/x: 20% * (1000 + 200 + 100) = 260; 1/7/x: 80% * (1000 + 200 + 600) = 1.440; Alfa paga, pertanto, per l acquisto dell intero pacchetto di quote, complessivi 1.700, di cui 1.500 (1000 + 20% * 100 + 80% * 600) per patrimonio netto alla data dell acquisto e 200 per avviamento. 3
Data di riferimento: acquisto delle partecipazioni Se viene applicato il metodo, economicamente più corretto, della data di acquisto delle partecipazioni, la scrittura contabile sarà la seguente: Partecipazioni in (Beta) A 1.700 Differenza da consolidamento D 200 Patrimonio netto (Beta) D 1.500 I conti di Beta partecipano alla formazione dell utile consolidato per 2.200 (netto di Beta al 31/12/x) 1.500 = 700. Ciò è perfettamente logico poiché (20% *1.100 + 80% * 600) = 700 di utili sono maturati dopo l acquisto delle partecipazioni. La voce differenza di consolidamento riflette il prezzo effettivamente pagato a titolo di avviamento. 4
Data di riferimento: acquisizione del controllo Se viene applicato il metodo suggerito dal documento OIC n. 17 (riferimento alla data di acquisizione del controllo), il calcolo sarebbe il seguente: Prezzo di acquisto partecipazioni: 1.700 Patrimonio netto al 1/7/x: 1.600 Differenza positiva di consolidamento: 100 La scrittura, pertanto, diviene la seguente: Partecipazioni in (Beta) A 1.700 Differenza da consolidamento D 100 Patrimonio netto (Beta) D 1.600 I conti di Beta partecipano alla formazione dell utile consolidato per 2.200 (netto di Beta al 31/12/x) 1.600 = 600. Rispetto alla soluzione precedente, vi è una rappresentazione meno fedele delle realtà poiché una parte dell utile maturato dopo l acquisto (100) viene contabilizzato in riduzione della differenza di consolidamento. 5
Data di riferimento: data del primo consolidamento Se viene applicato il metodo disposto dal d.lgs. n. 127/91 (riferimento alla data in cui la partecipazione viene inclusa per la prima volta nel consolidato), il calcolo sarebbe il seguente: Prezzo di acquisto partecipazioni: 1.700 Patrimonio netto al 31/12/x: 2.200 Differenza negativa di consolidamento: 500 Seguendo questo metodo, pertanto, verrebbe a generarsi una differenza negativa di consolidamento priva di qualunque logica economico aziendale e, pertanto, di difficile collocazione nel bilancio consolidato. 6
Consolidamento delle partecipazioni indirette gruppi strutturati su più livelli di controllo, con società controllate che sono contemporaneamente controllanti Consolidamento Consolidamento simultaneo graduale 7
Consolidamento delle partecipazioni indirette Consolidamento graduale Si divide il gruppo in tanti sottogruppi quanti sono i rapporti di controllo diretto; il consolidamento dei valori avviene per stadi, partendo dai livelli più bassi della struttura, integrando di volta in volta il bilancio di un sottogruppo o di una singola azienda in quello della propria controllante Consolidamento simultaneo Consiste nella fusione contemporanea di tutti i bilanci delle società che rientrano nell'area di consolidamento; le operazioni di consolidamento delle partecipazioni si riducono ad un unico passaggio, qualunque sia il numero delle aziende e la struttura di composizione del gruppo 8
Consolidamento delle partecipazioni indirette Consolidamento graduale Vantaggi solo rapporti di partecipazione diretta migliore classificazione delle differenze di consolidamento semplificazione della procedura di eliminazione dei saldi infragruppo Svantaggi n elevato numero di passaggi di consolidamento nei gruppi più grandi 9
Consolidamento delle partecipazioni indirette Consolidamento simultaneo Vantaggi maggiore rapidità del consolidamento attraverso la determinazione dell equity ratio minore complessità ed onerosità del processo Svantaggi n Difficoltà nell interpretazione del significato economico delle differenze di consolidamento, in quanto determinate nel loro importo complessivo 10
Consolidamento delle partecipazioni indirette determinazione dell Equity ratio Soc. A 80% 90% Soc. B Soc. C 70% 60% 20% Soc. E Soc. D A B C terzi Equity ratio A 100% 0 100% B 80% 20% 80% C 90% 10% 90% D 20% 60% 20% E 70% 30% 70% (20*80%+60*90%) 56% (70*80%) 11
Consolidamento delle partecipazioni indirette Esempio Società A 70% Società B 60% Società C Voci di bilancio Bilancio Società A Bilancio Società B Bilancio Società C Attivo 1.600 700 700 Partecipazione in B 70% Partecipazione in C 60% 500 200 Passività 600 300 200 Capitale netto 1.500 600 500 12
Consolidamento delle partecipazioni indirette Consolidamento graduale Voci di bilancio Bilancio Società B Bilancio Società C rettifiche Bilancio consolidato B+C Attivo 700 700 1.400 Partecipazione in C 60% Differenza da consolidamento 200-200 (a) Passività 300 200 500 Capitale netto 600 500 Riserva da consolidamento Capitale e riserve di terzi 13-300 (a) -200 (b) 600 +100 (a) 100 +200 (b) 200
Consolidamento delle partecipazioni indirette Consolidamento graduale Voci di bilancio Bilancio Società A Bilancio consolidato B+C rettifiche Bilancio Consolidato Attivo 1.600 1.400 3.000 Partecipazione in B 70% Differenza da consolidamento 500-500 (a) +80 (a) 80 Passività 600 500 1.100 Capitale netto 1.500 600 Riserva da consolidamento Capitale e riserve di terzi -420 (a) -180 (b) 1.500 100-30 (c) 70 200 14 +180 (b) +30 (c) 410
Consolidamento delle partecipazioni indirette Consolidamento simultaneo 1. determinazione degli Equity Ratio 2. determinazione delle differenze di consolidamento e loro ripartizione tra capogruppo e terzi 3. determinazione del patrimonio netto di competenza di terzi 15
Consolidamento simultaneo delle partecipazioni 1. determinazione degli Equity Ratios A B terzi Equity ratio A 100% 100% B 70% 30% 70% C 60% 40% 42% 16
Consolidamento simultaneo delle partecipazioni 2. determinazione delle differenze di consolidamento e loro ripartizione tra capogruppo e terzi Impresa di riferimento A B Valore Partecipazione posseduta 500 200 frazione del Patrimonio netto della controllata 420 300 differenza di consolidamento +80-100 Equity ratio di riferimento 100% 70% differenza di consolidamento della maggioranza differenza di consolidamento della minoranza 17 +80-70 0-30
Consolidamento simultaneo delle partecipazioni 3. determinazione del patrimonio netto di competenza di terzi frazione del Patrimonio netto di B (600*30%) frazione del Patrimonio netto di C (500*40%) differenza di consolidamento (100*30%) 180 200 Capitale e riserve di pertinenza dei terzi 410 30 18
Consolidamento delle partecipazioni indirette Consolidamento simultaneo Voci di bilancio Bilancio Società A Bilancio Società B Bilancio Società C rettifiche Bilancio consolidato Attivo 1.600 700 700 3.000 Partecipazione in B 70% Partecipazione in C 60% Differenza da consolidamento 500-500 200-200 +10 10 Passività 600 300 200 1.100 Capitale netto 1.500 600 500 Capitale e riserve di terzi 19-600 -500 1.500 +410 410
Differenze tra i due metodi Voci di bilancio Simultaneo Graduale Attivo 3.000 3.000 Differenza da consolidamento 10 80 Passività 1.100 1.100 Capitale netto 1.500 1.500 Riserva da consolidamento Capitale e riserve di terzi 0 70 410 410 Nel consolidamento simultaneo si ottiene un valore di sintesi delle differenze di consolidamento, che ha scarso significato 20
La conversione dei bilanci esteri (Art. 38 co. 1 lett. b D.Lgs. 127/91) a. Scelta del metodo di conversione da utilizzare b. Individuazione delle differenze emergenti dalla conversione c. Trattamento delle differenze emergenti dalla conversione 21
Metodi di conversione 1. Metodo dei cambi correnti (o di fine esercizio ). Tale metodo implica l utilizzo del cambio esistente alla data di chiusura dell esercizio. Questo metodo prevede 2 varianti: a) uniforme - utilizzo del cambio di fine esercizio per tutti i valori (patrimoniali ed economici); b) differenziata - utilizzo del cambio di fine esercizio per i soli valori patrimoniali e del cambio medio di esercizio per i valori economici. 2. Metodo dei cambi storici. Implica che ogni valore debba essere tradotto in funzione del cambio esistente al momento della sua genesi. 22
Metodi di conversione: OIC n. 17 Il Principio OIC n. 17 (Par. 7.3) prevede che i valori dello stato patrimoniale (Patrimonio netto compreso) debbano essere tradotti in funzione del cambio di fine esercizio e che i valori del conto economico debbano essere convertiti in base al cambio medio dell esercizio (metodo dei cambi correnti, versione differenziata ) 23
Differenze di conversione Le differenze emergenti dalla conversione vanno contabilizzate in una apposita riserva di patrimonio netto del bilancio consolidato, denominata riserva di conversione valute Qualora tale differenza sia negativa, pare opportuno procedere alla riduzione del patrimonio netto consolidato. 24
Struttura del bilancio consolidato (cenni) 25
Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati (Art. 32 D.Lgs. 127/91) Struttura e contenuto previsti per i bilanci d esercizio delle imprese consolidate (artt. 2423 ter e ss. Codice Civile). In caso di presenza di alcune imprese con particolari schemi di bilancio (es. imprese bancarie, di assicurazione etc.) occorre utilizzare lo schema che permette di fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo. Obbligo di effettuare gli adeguamenti necessari per la rappresentazione del capitale e del risultato economico di gruppo. 26
Composizione e schemi del bilancio consolidato Ø Stato patrimoniale consolidato Ø Conto economico consolidato Ø Nota integrativa comprendente: Rendiconto finanziario consolidato Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato d esercizio consolidato Prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato 27
Struttura del bilancio consolidato: ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria (D.Lgs. 6/2003) I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento - differenza da consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127) 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinario 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) immobilizzazioni in corso e acconti 28
Struttura del bilancio consolidato: ATTIVO III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in: a) imprese controllate non consolidate b) imprese collegate [c) imprese controllanti] d) altre imprese 2) crediti: a) verso imprese controllate non consolidate b) verso imprese collegate [c) verso controllanti] d) verso altri 3) altri titoli 4) azioni proprie C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti 29
Struttura del bilancio consolidato: ATTIVO II - Crediti 1) verso clienti 2) verso imprese controllate non consolidate 3) verso imprese collegate [4) verso controllanti] 4-bis) crediti tributari (D.Lgs. 6/2003) 4-ter) imposte anticipate (D.Lgs. 6/2003) 5) verso altri III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate [3) partecipazioni in imprese controllanti] 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie 6) altri titoli IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa D) Ratei e risconti 30
Struttura del bilancio consolidato: PASSIVO A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da sopraprezzo delle azioni III - Riserve da rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie (D.Lgs. 6/2003) VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio (D.Lgs. 6/2003) VII - Altre riserve, distintamente indicate - riserva di consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127) VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio X - Capitale e riserve di terzi XI - Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (art. 32 D.Lgs. 127) B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite (D.Lgs. 6/2003) 3) altri 4) di consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127) 31
Struttura del bilancio consolidato: PASSIVO C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 1) obbligazioni 2) obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti (D.Lgs. 6/2003) 4) debiti verso banche 5) debiti verso altri finanziatori 6) acconti 7) debiti verso fornitori 8) debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate non consolidate 10) debiti verso imprese collegate [11) debiti verso controllanti] 12) debiti tributari 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14) altri debiti E) Ratei e risconti 32
Struttura del bilancio consolidato: CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 33
Struttura del bilancio consolidato: CONTO ECONOMICO B) Costi della produzione ( ) 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni: a) in imprese controllate b) in imprese collegate c) in controllanti d) in altre imprese 34
Struttura del bilancio consolidato: CONTO ECONOMICO C) Proventi e oneri finanziari ( ) 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: - verso imprese controllate - verso imprese collegate - verso controllanti - verso altre imprese b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti: - verso imprese controllate - verso imprese collegate - verso controllanti - verso altri ( ) 17) interessi e altri oneri finanziari: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altre imprese 17-bis) utili e perdite su cambi 35
Struttura del bilancio consolidato: CONTO ECONOMICO D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni a bis) di partecipazioni consolidate con il criterio patrimonio netto b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazione c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazione c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni del 36
Struttura del bilancio consolidato: CONTO ECONOMICO E) Proventi e oneri straordinari 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5) 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti Risultato prima delle imposte (A-B±C ± D ±E) 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23) Utile (perdita) dell'esercizio 23) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (art. 32 D.Lgs. 127) 37
Voci particolari afferenti a differenze di consolidamento Differenza da consolidamento : voce delle immobilizzazioni immateriali destinata a contenere quella quota di differenza positiva di consolidamento non attribuibile ad elementi dell attivo o del passivo. E un avviamento altrimenti denominato (OIC n. 17); Riserva di consolidamento : voce del patrimonio netto destinata a contenere quella quota di differenza negativa di consolidamento afferente ad un buon affare ; Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri : voce del Fondo rischi ed oneri destinata a contenere quella quota di differenza negativa di consolidamento afferente ad avviamento negativo; 38
Voci particolari afferenti alle interessenze di terzi Capitale e Riserve di terzi : voce del patrimonio netto relativa al capitale e alle riserve delle società controllate corrispondenti alla quota di partecipazione di terzi; Utile (perdita) dell esercizio di pertinenza di terzi : voce del patrimonio netto e del conto economico afferente alla quota dell utile consolidato relativa alla partecipazione di terzi. 39
Nota Integrativa consolidata (Art. 38 D.Lgs. 127/91) Ø Indicazione dei criteri adottati Ø Movimentazione e variazioni di singole poste di bilancio Ø Composizione dettagliata di alcuni saldi contabili Ø Altre informazioni residuali 40
Prospetto di raccordo tra PN e risultato della controllante e PN e risultato consolidati Ø Descrizione chiara e corretta della natura e dell ammontare delle differenze tra il risultato d esercizio e il patrimonio netto esposti nel bilancio d esercizio della società capogruppo e i corrispondenti valori esposti nel bilancio consolidato Ø Il prospetto di raccordo deve esporre: a. Il valore complessivo del PN e del risultato dell esercizio desunti dal bilancio della controllante b. Le rettifiche operate distinte tra: ü eliminazione degli effetti delle interferenze fiscali ü eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate ü eliminazione delle operazioni e dei saldi infragruppo ü altre rettifiche di consolidamento c. Il valore complessivo del PN e del risultato dell esercizio consolidati, con distinzione tra quota di pertinenza del gruppo e quota di pertinenza di terzi 41
Relazione sulla gestione: cenni. (Art. 40 D.Lgs. 127/91) Ø Non è parte integrante del bilancio Ø Ha l obiettivo di illustrare la situazione e l andamento globale della gestione di gruppo quale entità unitaria Ø E distinta ed autonoma rispetto alla relazione sulla gestione della capogruppo 42
Controllo del bilancio consolidato: oggetto (Art. 41 D.Lgs. 127/91) q Il rispetto delle regole di redazione: secondo la normativa e nel rispetto dei principi contabili q Le scritture contabili: conformità del bilancio consolidato con le scritture di consolidamento q Le notizie pervenute dalle imprese consolidate (art. 43 D.Lgs. 127/91): corrispondenza tra le singole voci dei bilanci delle controllate con quanto indicato nel bilancio consolidato trattamento delle voci tipiche del bilancio consolidato q La relazione sulla gestione 43
Pubblicazione del bilancio consolidato (Art. 42 D.Lgs. 127/91) q q A disposizione dei soci 15 gg. prima dell assemblea per l approvazione del bilancio d esercizio della controllante (art. 41 co. 6 D.Lgs. 127/1991) Deposito presso il Registro delle imprese entro 30 gg. dall approvazione del bilancio di esercizio. 44
Data di riferimento del bilancio Consolidato Principio generale: la data di riferimento del bilancio consolidato deve coincidere con quella di chiusura dell'esercizio della capogruppo (art. 30 D.Lgs. 127/91) Deroghe: facoltà di far coincidere la data di riferimento del consolidato con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese, in modo da ridurre il numero dei bilanci intermedi oppure delle più importanti di esse, in modo da rendere il consolidato maggiormente significativo 45
Riconduzione dei bilanci con data di chiusura esercizio differente rispetto a quella di riferimento del consolidato Principio generale: redazione di un bilancio intermedio riferito alla data del bilancio consolidato Alternativa possibile (art. 28 D.Lgs. 127/91): esclusione dall'area di consolidamento nel caso sia impossibile ottenere le informazioni necessarie con sufficiente tempestività, oppure il costo per acquisirle in tempi utili risulti eccessivamente alto 46
Criteri di valutazione delle poste del bilancio consolidato (Art. 35 D.Lgs. 127/91) Il bilancio consolidato deve essere redatto mediante utilizzo dei criteri di valutazione adottati dalla capogruppo per il proprio bilancio di esercizio. Tuttavia, possono anche essere utilizzati criteri diversi, a condizione che siano ammessi dagli artt. 2423 e ss. CC. (ad es. nei casi in cui tali diversi criteri siano utilizzati dalla maggior parte delle imprese appartenenti all area di consolidamento). In tal caso, tuttavia, è fatto obbligo di darne informativa in Nota Integrativa del Bilancio Consolidato. 47