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STATUTO DEL CIRCOLO DI RICREAZIONE E AZIONE SOCIALE Approntato dal Consiglio Direttivo in data 14 gennaio 2008. Approvato nell assemblea dei soci del 25 gennaio 2008. ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione e durata E costituito un Circolo di Ricreazione e di Azione Sociale nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. Il Circolo assume la denominazione di ENDAS Bolzano - Associazione Sportiva Dilettantistica da qui in poi nominata ENDAS Bolzano A.s.d. nel presente testo. L ENDAS Bolzano A.s.d ha la propria sede sociale nel Comune di BOLZANO in Località Castel Firmiano. ed aderisce all ENDAS NAZIONALE del quale accetta lo Statuto i regolamenti e le tessere sociali. Altresì si impegna ad osservare le norme e i regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. La durata è illimitata. ARTICOLO 2 Caratteristiche L ENDAS Bolzano A.s.d è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l uguaglianza di tutti i soci. L ENDAS Bolzano A.s.d non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati integralmente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell ENDAS Bolzano A.s.d, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L ENDAS BOLZANO A.s.d. si connota fra le associazioni di volontariato ed in tale regime svolge le proprie attività. ARTICOLO 3 Scopi e attività L ENDAS Bolzano A.s.d, attraverso i metodi del libero associazionismo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche, in particolare tennis e sci, compresa l attività didattica. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, sociali, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. A tal fine l ENDAS Bolzano A.s.d potrà: a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali; b) allestire e gestire bar, mense o punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni; c) esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti. L ENDAS Bolzano A.s.d diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali. L ENDAS Bolzano A.s.d non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

ARTICOLO 4 Soci All ENDAS Bolzano A.s.d possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. I soci, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell ENDAS Bolzano A.s.d, di usufruire dei rispettivi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l effettività del rapporto medesimo. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo, ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali purchè: abbiano cittadinanza italiana o di un Paese della U.E. siano in regola con il pagamento delle quote associative; non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte dell ENDAS, del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni cui l associazione svolge attività, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno. Non sono ammessi soci temporanei. ARTICOLO 5 Criteri di ammissione o esclusione dei soci. L ammissione all ENDAS Bolzano A.s.d è subordinata alle seguenti norme: a) presentazione della domanda; b) accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Il Consiglio direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell ENDAS Bolzano A.s.d e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi. Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvedere alla cancellazione dal libro dei soci. L espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi: a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell ENDAS Bolzano A.s.d o con le norme del presente statuto b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell ENDAS Bolzano A.s.d ; c) mancato pagamento delle quote associative; d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all ENDAS Bolzano A.s.d. In ogni caso, prima di procedere all espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Per tutte le controversie insorgenti fra l associazione ed i soci medesimi gli iscritti si impegnano all esclusiva competenza degli organi interni all associazione ARTICOLO 6 Organi dell ENDAS Bolzano A.s.d Sono organi dell ENDAS Bolzano A.s.d : a) l Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente. d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. ARTICOLO 7 L Assemblea generale ordinaria. L Assemblea generale dei soci è l organo sovrano dell associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un solo Socio. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo. L Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale e adempiere ai seguenti compiti; approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l anno sociale; elegge il Consiglio direttivo se decaduto e ne stabilisce il numero dei componenti; elegge il Collegio dei Revisori Contabili delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l ordinaria amministrazione; delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni; decide l importo della quota associativa annuale; approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell anno precedente; decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto; esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo; delibera le modifiche del presente statuto. Le convocazioni dell Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell ENDAS Bolzano A.s.d almeno 20 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l ordine del giorno, la data, l orario ed il luogo della prima e dell eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.. L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all ordine del giorno. L Assemblea, è presieduta da un Presidente nominato dall Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Per l elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l Assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l esposizione per 10 giorni dopo l approvazione nella sede dell ENDAS Bolzano A.s.d.

ARTICOLO 8 Assemblea generale straordinaria L Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, con avviso scritto a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma inviato al domicilio di ogni socio, almeno 10 giorni prima della data fissata e dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. Si convoca: tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei revisori contabili allorchè ne faccia richiesta motivata 1/5 dei soci per lo scioglimento e la liquidazione del Circolo ENDAS Bolzano A.s.d. L Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, e delibera con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti. L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un solo Socio. ARTICOLO 9 Il Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è composta da almeno 7 e non più di 11 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente il Vice Presidente ed il Segretario tesoriere. Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni e/o società sportive dilettantistiche nell ambito delle medesime discipline. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consigliere che, fatte salve giustificate causa di forma maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti. Il Consiglio ha il compito di: redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall Assemblea dei soci; curare l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale; deliberare sulle domande di ammissione dei soci; formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all approvazione dell Assemblea; favorire la partecipazione dei soci all attività dell ENDAS Bolzano A.s.d ;

provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività; adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto a mezzo di posta, ordinaria o elettronica da inviare almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l ordine del giorno, la data, l orario ed il luogo della seduta. ARTICOLO 10 Il Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell ENDAS Bolzano A.s.d sia di fronte ai terzi che in giudizio, Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l attuazione delle deliberazioni assunte. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tale consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione. ARTICOLO 11 Segretario tesoriere Il Segretario tesoriere dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l amministrazione dell associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili se previsti, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo ARTICOLO 12 Collegio dei Revisori Contabili Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall assemblea dei soci. I revisori contabili durano in carica 2 anni e sono rieleggibili Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel Circolo; in caso di parità di anzianità presiederà il revisore più anziano d età. I Revisori dei Conti,sono nell ENDAS Bolzano A.s.d, incompatibili con qualsiasi incarico nei relativi organi elettivi. ARTICOLO 13 Patrimonio. I mezzi finanziari sono costituiti dalla quota associativa. Dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali. ARTICOLO 14 Anno sociale. L anno sociale e l esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Modifiche allo Statuto. ARTICOLO 15

Il presente statuto può essere modificato dall Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7. Le variazione statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea. ARTICOLO 16 Scioglimento dell ENDAS Bolzano A.s.d In caso di scioglimento dell ENDAS Bolzano A.s.d, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fata salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall Assemblea. ARTICOLO 17 Libri sociali Libro dei soci e quanto previsto dalle norme. ARTICOLO 18 Rinvio. Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le norme contenute nello statuto nazionale dell ENDAS e dalle leggi in materia. BOLZANO, lì 14 gennaio 2008