DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO Nr. DEL.P-2015-0000280 del 30/06/2015 OGGETTO: SETTORE B7 RISORSE UMANE Dipendente Ing. Gianpaolo Calvarese - Incarico di Arbitro di Calcio Autorizzazione ex art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni. L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 15:30 negli Uffici della Provincia di Teramo, Via G. Milli n. 2, il Presidente della Provincia Avv. DOMENICO DI SABATINO, in presenza del Segretario Generale Dott. PASQUALE PAPA, ha assunto la seguente deliberazione: PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P-2015-280 del 30/06/2015 COPIA
RICHIAMATA l istanza acquisita al Prot. dell Ente n. 130681 del 04/06/2015, con cui il dipendente provinciale Ing. Giampaolo Calvarese, Funzionario Capo Ufficio (Ingegnere Industriale) cat D a tempo indeterminato e part time, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere l incarico di Arbitro di calcio in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio Associazione Italiana Arbitri; CONSIDERATO che nella detta istanza e relativa nota allegata l Ing. Calvarese ha precisato che l incarico che chiede di essere autorizzato a svolgere consiste nell inserimento ruoli della CAN A (rectius: Commissione Arbitri per i Campionati di serie A) e annessa cessione dei diritti di immagine, specificando altresì che l attività arbitrale da me svolta è un attività dilettantistica occasionale; la p. IVA da me aperta non è utilizzabile per fini imprenditoriali, ma solo per un unico contratto stipulato con la Federazione Italiana Gioco Calcio, alla quale devo cedere i miei diritti di immagine. Infatti voglio sottolineare che tale cessione dei diritti di immagine alla F.I.G.C. è condizione essenziale affinché io possa svolgere l attività arbitrale. ; CONSIDERATO che nella detta istanza l Ing. Calvarese ha altresì precisato che l incarico in questione ha durata annuale e che il compenso lordo presunto è di 60.000,00; VISTO l art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; VISTI i Criteri per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi al personale dell Ente, approvati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 493 del 05/07/2007 e succ. mod.; VISTO in particolare l art. 2 comma 1 (rubricato Casi di incompatibilità) dei detti Criteri il quale stabilisce che sono in generale incompatibili con il rapporto di impiego pubblico gli incarichi o le cariche extraistituzionali che generano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dal servizio di assegnazione di cui possano pregiudicare l esercizio imparziale o che, per l impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze di servizio ; VISTO l articolo 3 dei detti criteri, ed in particolare il punto b), il quale stabilisce che non è incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, fatta salva sempre la necessità di munirsi di regolare provvedimento di autorizzazione, qualunque tipo di incarico a favore di soggetti pubblici o privati, purché caratterizzato da saltuarietà, sporadicità e occasionalità e purché non riguardi attività rientrante nei compiti d ufficio o resa in ragione del proprio ufficio o in rappresentanza dell Ente e non eccedente le 150 ore annue; RILEVATO che fin dal 2008 l Iing. Calvarese risulta essere stato autorizzato a svolgere l attività di arbitro dell Associazione Italiana Arbitri nonché all incarico accessorio alla detta attività, comportante la necessità di aprire la Partita IVA per la gestione dei diritti di immagine dello sponsor dell Associazione detta (giusta delibere di Giunta provinciale n. 625 del 25/09/2008 e n. 94 del 26/02/2009 nonché atti ricognitori annuali), avendo ritenuto che l'attività di arbitro costituisca una attività autorizzabile, ovviamente se svolta fuori dall'orario di servizio; RILEVATO che, da ultimo, a seguito di nuova istanza Prot. dell Ente n. 75616 del 24 marzo 2014, con deliberazione del Presidente della Provincia n. 30 del 27/11/2014, il dipendente provinciale Ing. Giampaolo Calvarese è stato autorizzato, per le motivazioni ivi riportate, ad accettare e a svolgere, purché completamente al di fuori dell orario di servizio, l incarico di Arbitro di calcio in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio Associazione Italiana Arbitri dalla data della Sua richiesta del 24/03/2014 e fino alla conclusione della stagione calcistica e dunque presuntivamente fino al 30/06/2015; PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P-2015-280 del 30/06/2015 Pagina 1 di 3 COPIA
RILEVATO che, pur in assenza di una previsione normativa che espressamente sancisca il divieto, nessun dipendente pubblico a tempo pieno potrebbe essere titolare di partita IVA, ritenendosi altrimenti leso il principio di esclusività: ciò in quanto la partita Iva è strumento finalizzato alla riscossione di imposta applicata (secondo le definizioni del D.P.R. n. 633/1972) a soggetti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo; RILEVATO peraltro che nel caso di specie non si è in presenza di una attività abituale ma occasionale, come non solo da ultimo dichiarato nell istanza Prot. dell Ente n. 130681 del 04 giugno 2015 dallo stesso Ing. Calvarese, ma finanche pure autorevolmente e sia pure indirettamente sostenuto dalla Commissione Tributaria di Lecce (che, nella sentenza n. 395 del 05/04/2011, chiamata ad esprimersi in merito ad un ricorso presentato in materia di assoggettabilità ad IVA dei compensi percepiti da un arbitro di calcio per la cessione dei diritti di immagine, ha ritenuto che la cessione del diritto di immagine sia da qualificarsi come occasionale e non abituale e con compensi dunque, da non sottoporre al regime dell IVA (art. 5 DPR 633/72), a differenza dei compensi percepiti nell ambito di prestazioni di servizi effettuate nell esercizio di arti o professioni (professione abituale) ; DATO ATTO che l occasionalità del rapporto che intercorre tra gli arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 12.05.2009 n. 10867) che ha configurato la sussistenza di un mero vincolo associativo, nel quale le prestazioni svolte dell associato non sono svolte in funzione dello scambio con la retribuzione, ma dirette al perseguimento di uno scopo comune, quale adempimento del contratto sociale nato con il tesseramento ; CONSIDERATO che gli arbitri della Can A sono ordinariamente chiamati alla cessione convenzionale dietro compenso forfetario dei propri diritti di immagine alla FIGC, cessione che costituisce, secondo quanto dichiarato dal dipendente istante, condizione essenziale per poter esercitare l attività di arbitro; VISTI altresì gli articoli 14, 15 e 16 dei criteri in materia di autorizzazione all assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti provinciali, ed in specie l art. 16, comma 3 che stabilisce che Il provvedimento di autorizzazione ai dipendenti dell'amministrazione viene rilasciato con deliberazione di (allora) Giunta Provinciale, su proposta del Dirigente del Servizio Personale, sentito il Dirigente del settore interessato, chiamato ad esprimere il suo parere scritto e motivato in merito all accoglimento o meno dell istanza ; VISTA la nota prot. n. 144836 del 18/06/2014 con cui, dietro richiesta di rendere in materia il prescritto parere motivato, il Dirigente del Settore B5 ha rappresentato, tra le altre cose, che a seguito della scelta operata dal dipendente di opzione per lavoro part time a 15 ore settimanali, la sua richiesta di autorizzazione all attività di arbitro non rappresenta più un impedimento ad una regolare e proficua attività presso il settore e pertanto la stessa può essere autorizzata anche perché l attività non è svolta a fini professionali ma dilettantistici e viene svolta al di fuori del normale orario di lavoro e non interferisce con quest ultima ; RILEVATO, pertanto ed alla luce del parere dirigenziale richiamato, che l esercizio del sopra descritto incarico non appaia incompatibile con le esigenze di servizio e con le mansioni assegnate, in quanto si tratta di attività non stabile e non riguarda attività rientrante nei compiti d ufficio o resa in ragione del proprio ufficio o in rappresentanza dell Ente; RITENUTO, pertanto, di autorizzare l Ing. Calvarese ad accettare e a svolgere, purché completamente al di fuori dell orario di servizio, l incarico di Arbitro di calcio in seno alla PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P-2015-280 del 30/06/2015 Pagina 2 di 3 COPIA
Federazione Italiana Gioco Calcio Associazione Italiana Arbitri alle condizioni indicate nell istanza di autorizzazione acquisita al Prot. dell Ente n. 130681 del 4 giugno 2015, atteso che l esercizio di tale prestazione non appare allo stato attuale incompatibile con l attività di istituto dell ente, né arreca pregiudizio alle esigenze di servizio; DATO ATTO che la odierna autorizzazione è da intendersi rilasciata a valere dalla data della 01/07/2015 e fino al 30/06/2016, in ossequio al principio dell occasionalità e temporaneità degli incarichi autorizzabili, come prevedono i vigenti Criteri regolamentari all art. 15, comma 3, Lettera c); RITENUTO di riservarsi, alla luce di quanto previsto dall art. 17, comma 1 e 2 dei Criteri per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi al personale dell Ente, al modificarsi dei presupposti e della situazione di fatto attualmente esistenti, di procedere alla eventuale successiva revoca e/o alla sospensione della autorizzazione odiernamente accordata; VISTA l attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, comprovante che il presente atto non comporta oneri per il bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto Provinciale e dell art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; VISTO il vigente Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il nuovo Statuto Provinciale, ed in specie l art. 13, comma 3; Il Presidente, DELIBERA 1. AUTORIZZARE, per tutte le motivazioni ed argomentazioni riportate in narrativa ed intendersi qui richiamate, il dipendente provinciale Funzionario (Capo Ufficio Ingegnere Industriale) CAT D1 a tempo indeterminato e part time Ing. Giampaolo Calvarese ad accettare e a svolgere, purché completamente al di fuori dell orario di servizio, l incarico di Arbitro di calcio in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio Associazione Italiana Arbitri, alle condizioni indicate nell istanza di autorizzazione prot. n. 130681 del 04/06/2015; 2. PRECISARE che la odierna autorizzazione è da intendersi rilasciata a valere dal 01/07/2015 e fino al 30/06/2016, in ossequio al principio dell occasionalità e temporaneità degli incarichi autorizzabili, come previsto dai vigenti Criteri regolamentari all art. 15, comma 3, Lettera c); 3. RISERVARSI, così come rappresentato in narrativa e previsto dall art. 17, comma 1 e 2 dei Criteri per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi al personale dell Ente, al modificarsi dei presupposti e della situazione di fatto attualmente esistenti, di procedere ad eventuale successiva revoca e/o sospensione della autorizzazione odiernamente accordata. Il Presidente della Provincia dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P-2015-280 del 30/06/2015 Pagina 3 di 3 COPIA
Allegato alla delibera n. DEL.P-2015-0000280 del 30/06/2015 Oggetto: SETTORE B7 RISORSE UMANE Dipendente Ing. Gianpaolo Calvarese - Incarico di Arbitro di Calcio Autorizzazione ex art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni. Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali: Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo Teramo, lì 30/06/2015 Il Responsabile f.to DANIELA COZZI Parere sulla regolaritá contabile: Positivo Teramo, lì 30/06/2015 Il Responsabile f.to DANIELA COZZI PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P-2015-280 del 30/06/2015 COPIA
Il presente processo verbale è stato approvato e firmato a termine di legge. Il Presidente della Provincia f.to Avv. DOMENICO DI SABATINO Certificato di pubblicazione Copia della presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata pubblicata all Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 01/07/2015 Teramo, lì 01/07/2015 Certificato di esecutivitá La presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. Teramo, lì 30/06/2015 Certificato di avvenuta pubblicazione Si attesta che la presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata affissa all albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2015 al 15/07/2015 Teramo, lì PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P-2015-280 del 30/06/2015 COPIA