Libertà e diritti dei cittadini Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, 31 Ottobre 2013 Avv. Alessia Boario Avv. Daniele Beneventi 1
Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili
Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili
Libertà di pensiero Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Art. 21 Cost.
Libertà di stampa La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Libertà economica Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente li autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. Art. 21 Cost.
I mezzi di informazione
Limiti riservatezza buon costume apologia di reato onorabilità persona segreto giudiziario segreto di Stato
Libertà di pensiero
Reato di diffamazione Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. Art. 595 c.p. (estratto)
Diffamazione col mezzo della stampa Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, Art. 596 bis c.p.
Libertà di riunione I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e` richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 17 Cost.
Libertà di riunione
Libertà di associazione I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 18 Cost.
Libertà di associazione
Forme Sociali: famiglia e scuola (artt. 29 e 33 Cost.); Politiche: partiti (art. 49 Cost.); Economico-sociali: istituti di assistenza (art. 38 Cost.); sindacati (art. 39 Cost.); cooperative (art. 45 Cost.); Religiose: cattoliche e acattoliche (artt. 8 e 20 Cost.);
Libertà di religione Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 19 Cost.
Libertà di religione
Libertà di religione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 7 Cost.
Statuto, Patti, Concordato
Confessioni religiose Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 8 Cost.
Convenzioni Tavola Valdese, 21.02.1984 Assemblee di Dio in Italia, 29.12.1986 Unione delle Chiese Aventiste del 7 giorno, 29.12.1986 Unione Comunità Ebraiche Italiane, 27.02.1987 Unione Cristiana Evangelica Battista, 29.03.1993 Chiesa Evangelica Luterana in Italia, 20.04.1993 Leggi 2012 Testimoni Geova
Divieto di discriminazione Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne` di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Art. 20 Cost.