COMUNE DI CASALE SUL SILE

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Transcript:

COMUNE DI CASALE SUL SILE Provincia di Treviso COPIA Delibera nr. 65 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Oggetto: CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TREVISO E COMUNE PER L'APPLICAZIONE L anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di giugno alle ore 18:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione verbale del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono i Signori: GIULIATO STEFANO SINDACO P BIOTTI LORENZO VICE SINDACO P BORTOLINI STEFANO ASSESSORE P CESTARO PAOLO ASSESSORE P DA ROS MASSIMO ASSESSORE P Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ghedin Daniela. Il SINDACO GIULIATO STEFANO, riconosciuta legale l adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sull oggetto sopra indicato la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione. n.. reg. pubblicazioni REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CONTESTUALE INVIO AI CAPIGRUPPO (Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000) Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all albo OnLine ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. Casale sul Sile, F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Oggetto: CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TREVISO E COMUNE PER L'APPLICAZIONE LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - l art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro e, se l abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio; - l'art. 262 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 prevede che all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta dello stesso decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione e il successivo art. 263 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta dello stesso decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all esercizio delle funzioni di controllo Dato atto che all accertamento della violazioni sanzionatorie dall art. 255, comma 1, provvedono di norma i Comuni direttamente o tramite i Consorzi; Ricordato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26.07.2012, il Comune ha aderito alla proposta di convenzione con la Provincia di Treviso per l applicazione delle sanzioni amministrative per l abbandono di rifiuti, che sostanzialmente prevedeva i seguenti punti: - la Provincia di Treviso destina ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione sanzionata dall art. 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 il 50% delle somme riscosse, purché l accertamento sia stato - la Provincia provvederà entro il mese di febbraio di ciascun anno alla liquidazione delle somme a favore dei Comuni; - i Comuni provvederanno a relazionare alla Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno sull utilizzo delle somme introitate nell anno precedente; Preso atto che la convenzione è scaduta e che in data 20.04.2015, con prot. n. 6165, la Provincia ha ripresentato una nuova bozza di schema di convenzione, sostanzialmente identica alla precedente, fatte salve alcune modifiche sulla tempistica degli obblighi, nei punti salienti qui riportata integralmente: - la Provincia di Treviso destina ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione sanzionata dall art. 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 il 50% delle somme riscosse, purché l accertamento sia stato - entro il mese di marzo di ciascun anno: - la Provincia provvede alla liquidazione delle somme a favore dei Comuni; - i Comuni provvedono a relazionare alla Provincia sull utilizzo delle somme introitate nell anno precedente; qualora le somme versate dalla Provincia non dovessero essere state spese nel corso dell'anno di competenza, il Comune dovrà darne evidenza nella relazione di cui al punto 3, giustificandone il mancato impegno; Ritenuto pertanto di rinnovare la Convenzione con la Provincia di Treviso per l applicazione delle sanzioni amministrative per l abbandono di rifiuti, art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 che avrà efficacia per gli anni 2015 e 2016; Visti: - il D. Lgs. n. 267/00; - il Testo Unico Ambientale, Norme in materia ambientale, approvato con D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente; Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), della Legge n. 213/2012 del D. Lgs. n. 267/00; Visto il parere del Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge, DELIBERA 1. di aderire alla proposta di rinnovo della convenzione con la Provincia di Treviso per l applicazione delle sanzioni amministrative per l abbandono di rifiuti, ex art. 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, presentata dalla Provincia di Treviso con nota n. 6165 del 20.04.2015; 2. di approvare lo schema di Convenzione con la Provincia di Treviso, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che prevede i seguenti punti: - la Provincia di Treviso destina ai Comuni nel cui territorio è stata accertata a violazione sanzionata dall art. 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 il 50% delle somme riscosse, purché l accertamento sia stato - entro il mese di marzo di ciascun anno: - la Provincia provvede alla liquidazione delle somme a favore dei Comuni; - i Comuni provvedono a relazionare alla Provincia sull utilizzo delle somme introitate nell anno precedente; qualora le somme versate dalla Provincia non dovessero essere state spese nel corso dell'anno di competenza, il Comune dovrà darne evidenza nella relazione di cui al punto 3, giustificandone il mancato impegno; 3. di dare mandato al Sindaco pro-tempore di Casale sul Sile per la sottoscrizione della suddetta Convenzione allegata alla presente; 4. di demandare al Responsabile l espletamento dei servizi, nei modi e nei tempi stabiliti agli artt. 4 e 5 della convenzione allegata alla presente; 5. di trasmettere alla Provincia di Treviso copia della presente deliberazione per il seguito di competenza.

Allegato alla delibera nr.65 del 11-06-2015 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TREVISO E COMUNE PER L'APPLICAZIONE ESTENSIONE DEL PARERE TECNICO, CONTABILE (art. 49 - comma 1 e art.147 bis, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), L. 213/2012, del D.Lgs.vo n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali) Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere: per quanto concerne la REGOLARITA TECNICA esprime parere: Favorevole Data 09-06-2015 Il Responsabile del Servizio f.to Furlanetto Agostino ESTENSIONE DEL PARERE DEL SEGRETARIO (art. 97 - comma 2 del D.Lgs.vo n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprime parere: Favorevole Data 11-06-2015 Il Segretario Generale f.to Ghedin Daniela

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente F.to GIULIATO STEFANO Il SEGRETARIO COMUNALE F.to Ghedin Daniela Copia conforme all originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. Lì, Il Responsabile del Servizio CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000) Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo OnLine comunale e la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3 comma, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione. Lì F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE