Traduzione 1 Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche 2 0.311.31 Conchiuso a Parigi il 18 maggio 1904 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 gennaio 1905 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1905 Emendato mediante Protocollo firmato a Lake Success il 4 maggio 1949 3 (Stato 6 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell Impero Germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d Irlanda e dei possedimenti britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re d Italia; Sua Maestà la Regina d Olanda; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi; Sua Maestà l Imperatore di tutte le Russie, e Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia, desiderando assicurare alle donne maggiorenni, indotte al mal costume coll inganno o colla forza, nonché alle donne o fanciulle minorenni, una efficace protezione contro il traffico criminoso conosciuto sotto il nome di «tratta delle bianche», hanno risolto di conchiudere un accordo per concertare provvedimenti atti a conseguire questo scopo, e hanno nominato loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti: Art. 1 Ciascuno dei governi contraenti si obbliga a istituire o a designare un autorità incaricata di accentrare tutte le informazioni sull incetta delle donne e fanciulle a scopo di prostituzione all estero; questa autorità potrà corrispondere direttamente colle autorità congeneri istituite in ciascuno degli Stati contraenti. 4 CS 12 22 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RU 1972 1829 3 Sono emendate solamente le disposizioni relative alla funzione del depositario, trasferita dalla Francia al Segretario generale delle nazioni Unite. 4 L Ufficio federale di polizia ha la direzione degli uffici centrali incaricati di lottare contro le pubblicazioni oscene, nonché la tratta delle donne, delle ragazze e dei fanciulli (art. 1 let. e dell O del 30 nov. 2001 sull adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all Ufficio federale di polizia RS 360.1). 1
0.311.31 Repressione di taluni reati Art. 2 Ciascuno dei governi si obbliga a far esercitare vigilanza, allo scopo di ricercare, specialmente nelle stazioni, nei porti di imbarco e durante il viaggio, i conduttori di donne e fanciulle destinate alla prostituzione. A questo effetto, saranno mandate istruzioni ai funzionari o a qualsiasi altra persona a ciò qualificata, per ottenere, dentro i limiti legali, tutte le informazioni di tal natura da mettere sulla traccia di un traffico criminoso. L arrivo di persone che appariscano evidentemente essere gli autori, i complici o le vittime di un simil traffico, sarà notificato, se occorre, sia alle autorità del luogo di destinazione, sia agli agenti diplomatici o consolari interessati, sia a qualunque altra autorità competente. Art. 3 I governi si obbligano a far raccogliere, se occorre, e dentro i limiti legali, le dichiarazioni delle donne o fanciulle di nazionalità straniera che si danno alla prostituzione, affine di stabilire la loro identità e il loro stato civile, e a ricercare chi le abbia determinate ad abbandonare la patria. Le informazioni raccolte saranno notificate alle autorità del paese d origine di dette donne o fanciulle, per potere, al caso, farle rimpatriare. I governi si obbligano, dentro i limiti legali e per quanto è possibile, ad affidare provvisoriamente e per un eventuale rimpatrio, le vittime di un traffico criminoso, quando sieno sprovviste di mezzi, a istituzioni di beneficenza pubblica o privata o a particolari che offrano le necessarie garanzie. I governi si obbligano parimente, nei limiti legali e per quanto è possibile, a rimandare nel loro paese d origine quelle di tali donne o fanciulle che domandano di essere rimpatriate o che fossero reclamate dalle persone che hanno sopra esse autorità. Il rimpatrio non seguirà che previa intesa sull identità e la nazionalità, nonché sul luogo e la data dell arrivo alla frontiera. Ciascuno degli Stati contraenti faciliterà il transito sul proprio territorio. La corrispondenza relativa ai rimpatri si farà, per quanto è possibile, direttamente. Art. 4 Qualora la donna o fanciulla da rimpatriare non potesse rimborsare ella stessa le spese del suo trasporto e non avesse né un marito, né parenti, né un tutore che pagassero per lei, le spese del rimpatrio saranno a carico del paese sul cui territorio ella risiede, fino al prossimo confine o porto di imbarco in direzione del paese d origine, e di lì avanti a carico del paese d origine. Art. 5 Con le disposizioni degli articoli 3 e 4 non è derogato alle convenzioni particolari che fossero in vigore fra i governi contraenti. 2
Protezione contro la tratta delle bianche Acc. del 1904 0.311.31 Art. 6 I governi contraenti si obbligano, entro i limiti legali, a esercitare, per quanto è possibile, una vigilanza sugli uffici o agenzie che si occupano del collocamento di donne o fanciulle all estero. Art. 7 Gli Stati che non hanno sottoscritto il presente accordo possono sempre essere ammessi ad accedervi. A tale effetto dovranno notificare, in via diplomatica, la loro intenzione al governo francese, il quale ne darà contezza a tutti gli Stati contraenti. Art. 8 Il presente accordo entrerà in vigore sei mesi dopo lo scambio delle ratificazioni. Qualora una delle parti contraenti lo disdicesse, la disdetta non avrà effetto che per essa, e soltanto dopo dodici mesi dal giorno in cui l avrà data. Art. 9 Il presente accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile. In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904, in un solo esemplare che è stato depositato nell archivio del ministero degli affari esteri della Repubblica francese, e una copia del quale sarà consegnata a ciascuno degli Stati contraenti. (Seguono le firme) 3
0.311.31 Repressione di taluni reati Protocollo di firma I sottoscritti plenipotenziari, radunatisi quest oggi per procedere alla sottoscrizione dell accordo concernente la repressione della «tratta delle bianche», si sono scambiati la seguente dichiarazione per quanto riguarda l applicazione di detto accordo alle colonie degli Stati contraenti: Art. 1 Gli Stati contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo all accordo di cui sopra per le loro colonie o possedimenti all estero. A questo scopo, essi possono fare sia una dichiarazione generale colla quale tutte le loro colonie o possedimenti vengono compresi nell accessione, sia nominare espressamente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi a indicare quelli che ne sono esclusi. Art. 2 Il governo della Germania dichiara di riservare le sue risoluzioni rispetto alle sue colonie. Il governo della Danimarca dichiara che si riserva il diritto di accedere all accordo per le colonie danesi. Il governo della Spagna dichiara di riservare le sue risoluzioni riguardo alle sue colonie. Il governo della Francia dichiara che l accordo sarà applicato a tutte le colonie francesi. Il governo di Sua Maestà britannica dichiara di riservarsi il diritto di accedere all accordo e di disdirlo per ciascuna delle colonie o possedimenti britannici, separatamente. Il governo italiano dichiara che l accordo sarà applicato alla colonia Eritrea. Il governo d Olanda dichiara che l accordo sarà applicato a tutte le colonie olandesi. Il governo del Portogallo dichiara di riservarsi il decidere se l accordo sarà messo in vigore in alcune delle colonie portoghesi. Il governo russo dichiara che l accordo sarà applicato integralmente a tutto il territorio dell impero in Europa e in Asia. Art. 3 I governi che intendessero fare più tardi delle dichiarazioni riguardo alle loro colonie, le faranno nella forma prevista all articolo 7 dell accordo. Sul punto di procedere alla sottoscrizione dell accordo, S.A.S. il principe di Radolin, ambasciatore della Germania, domanda, in nome del suo governo, di fare la seguente dichiarazione: 4
Protezione contro la tratta delle bianche Acc. del 1904 0.311.31 A parere del governo della Germania, i regolamenti che fossero in vigore fra l Impero germanico e il paese d origine, in ordine alla mutua assistenza degli indigenti, non sono applicabili alle persone che saranno rimpatriate, in virtù del presente accordo, passando dalla Germania. In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente protocollo. Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904. (Seguono le firme) 5
0.311.31 Repressione di taluni reati Campo d applicazione il 6 febbraio 2007 5 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Algeria a 31 ottobre 1963 A 30 aprile 1964 Australia 3 luglio 1906 A 3 luglio 1906 Isola di Norfolk 18 febbraio 1914 A 18 agosto 1914 Austria 18 gennaio 1905 A 18 luglio 1905 Bahamas 10 giugno 1976 S 10 luglio 1973 Belgio 18 maggio 1905 18 luglio 1905 Benin 4 aprile 1962 S 1 agosto 1960 Brasile 12 maggio 1905 A 18 luglio 1905 Bulgaria 15 giugno 1921 A 15 giugno 1921 Camerun 3 novembre 1961 1 gennaio 1960 Canada 3 luglio 1906 A 3 luglio 1906 Ceca, Repubblica 30 dicembre 1993 S 1 gennaio 1993 Cile a 27 settembre 1934 A 27 marzo 1935 Cina a 6 novembre 1925 A 6 maggio 1926 Hong Kong b 6 giugno 1997 1 luglio 1997 Cipro 16 maggio 1963 S 16 agosto 1960 Colombia 16 febbraio 1937 A 16 febbraio 1937 Congo (Brazzaville) 15 ottobre 1962 S 15 agosto 1960 Côte d Ivoire 8 dicembre 1961 S 7 agosto 1960 Cuba a 5 aprile 1923 A 5 ottobre 1923 Danimarca 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Egitto 11 ottobre 1932 A 11 aprile 1933 Estonia 15 aprile 1930 A 15 ottobre 1930 Figi 12 giugno 1972 A 10 ottobre 1970 Finlandia a 27 settembre 1922 A 27 marzo 1923 Francia 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Dipartimenti e territori d oltremare 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Germania 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Ghana 7 aprile 1958 S 5 marzo 1957 Giamaica 30 luglio 1964 S 6 agosto 1962 Giappone a 20 ottobre 1925 A 20 aprile 1926 India 8 febbraio 1920 8 agosto 1920 Iran a 27 aprile 1933 A 27 ottobre 1933 Iraq a 7 maggio 1925 A 7 novembre 1925 Irlanda a 8 giugno 1934 A 8 dicembre 1934 Italia 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Libano 20 giugno 1949 A 20 giugno 1949 Lituania 30 ottobre 1931 A 30 aprile 1932 5 Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html). 6
Protezione contro la tratta delle bianche Acc. del 1904 0.311.31 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Lussemburgo 4 luglio 1910 A 4 luglio 1910 Madagascar 9 ottobre 1963 S 26 giugno 1960 Malawi a 10 giugno 1965 A 10 dicembre 1965 Mali 2 febbraio 1973 S 22 settembre 1960 Malta 24 marzo 1967 S 21 settembre 1964 Marocco 7 novembre 1956 S 2 marzo 1956 Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968 Messico a 21 febbraio 1956 A 21 agosto 1956 Monaco a 2 luglio 1921 A 2 gennaio 1922 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Myanmar 4 aprile 1939 S 1 aprile 1937 Niger 25 agosto 1961 S 3 agosto 1960 Nigeria 26 giugno 1961 S 1 ottobre 1960 Norvegia 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Nuova Zelanda 24 agosto 1907 A 24 agosto 1907 Paesi Bassi 14 gennaio 1907 14 luglio 1907 Antille olandesi 14 gennaio 1907 14 luglio 1907 Pakistan 16 giugno 1952 S 15 agosto 1947 Polonia 28 febbraio 1922 A 28 febbraio 1922 Portogallo 12 luglio 1905 18 luglio 1905 Regno Unito 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Gibilterra 23 settembre 1905 A 23 settembre 1905 Guernesey 21 settembre 1923 21 marzo 1924 Isola di Man 21 settembre 1923 21 marzo 1924 Isole Falkland 30 aprile 1924 30 ottobre 1924 Jersey 21 settembre 1923 21 marzo 1924 Sant Elena 18 marzo 1907 A 18 marzo 1907 Rep. Centrafricana 4 settembre 1962 S 13 agosto 1960 Russia 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Senegal 2 maggio 1963 S 20 giugno 1960 Serbia 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Sierra Leone 13 marzo 1962 S 27 aprile 1961 Singapore 7 giugno 1966 S 9 agosto 1965 Slovacchia 28 maggio 1993 S 1 gennaio 1993 Spagna 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Sri Lanka 14 luglio 1949 S 4 febbraio 1948 Stati Uniti 6 giugno 1908 A 6 giugno 1908 Sudafrica a 19 settembre 1913 A 19 marzo 1914 Sudan a 27 giugno 1932 A 27 dicembre 1932 Svezia 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Svizzera 18 gennaio 1905 18 luglio 1905 Tanzania a 18 marzo 1963 A 18 settembre 1963 Thailandia a 28 dicembre 1921 A 28 giugno 1922 Trinidad e Tobago 11 aprile 1966 S 31 agosto 1962 7
0.311.31 Repressione di taluni reati Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Tunisia a 1 gennaio 1922 A 1 luglio 1922 Turchia a 19 dicembre 1934 A 19 giugno 1935 Ungheria 18 gennaio 1905 A 18 luglio 1905 Uruguay a 30 giugno 1920 A 30 dicembre 1920 Zambia 26 marzo 1973 S 24 ottobre 1964 Zimbabwe 1 dicembre 1998 S 18 aprile 1980 a È parte del presente Acc. in seguito all adesione alla Conv. del 4 mag. 1910 (RS 0.311.32, art. 8 cpv. 3). b Dal 18 mar. 1907 al 30 giu. 1997 l Acc. era applicabile a Hong Kong in base ad una dichiarazione d estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1 lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l Acc. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1 lug. 1997. 8