23/07/2013 pag. 1/8 Reg. n. del REGIONE VENETO UNITA DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA OGGETTO: Affidamento lavori complementari ai sensi dell art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs 163/2006. CUP: CIG: Importo di affidamento: di cui per oneri per la sicurezza IMPRESA: CF. e P.I: CONTRATTO PER LAVORI COMPLEMENTARI (art. 57 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) Premesso che: - con l Ordinanza del Commissario Delegato ex OPCM 3906/2010 n è stato finanziato l importo complessivo di per l esecuzione dei Lavori ; - con contratto rep. n. stipulato a Padova in data, l'impresa con sede in ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di di cui per oneri per la sicurezza; - - - Vista la perizia n. del dell Unità di Progetto Genio Civile di Padova e relativa ai lavori in argomento; Pag.1/8
23/07/2013 pag. 2/8 Considerato che Visto il D.Lgs n. 163/2006; Visto il DPR 207/2010; Vista l Ordinanza Commissariale n. Tutto ciò premesso e considerato Le parti: il dott. ing. Tiziano Pinato nato a Brugine (PD) il 29 luglio 1954, Dirigente Regionale dell Unità di Progetto Genio Civile di Padova, il quale interviene al presente atto in base alla nota prot. n. 120051 del 19/03/2013 del Dirigente dell Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto, soggetto individuato con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2013 n. 43 quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nei compiti di cui all OPCM 3906, il quale Dirigente dell Unità di Progetto Genio Civile agisce in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia e il sig. nato a il domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene in questo contratto in nome e per conto dell Impresa con sede legale in, C.F. e P. IVA, nella sua qualità di legale rappresentante; Pag.2/8
23/07/2013 pag. 3/8 ai sensi dell art. 57, comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 l esecuzione dei lavori complementari dei Lavori con CUP CIG: per l importo complessivo di ( ) di cui per oneri per la sicurezza convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 Il contraente, legale rappresentante dell impresa, con sede a in via, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in argomento per un importo complessivo di di cui per oneri per la sicurezza. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata sulla contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d Italia Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia. Il pagamento all Appaltatore verrà effettuato mediante mandato emesso dalla Banca d Italia Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, secondo le modalità di pagamento indicate dall Appaltatore nella scheda dati anagrafici. Tali indicazioni sulle modalità di pagamento sono considerate valide fino a diversa comunicazione. ART. 2 I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al piano di lavoro concordato, alle indicazioni di perizia ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori ed in particolare si dovrà procedere: Pag.3/8
23/07/2013 pag. 4/8 -. Le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da ogni responsabilità. I lavori sono soggetti a tutte le norme del vigente Capitolato Generale d Appalto, nonché alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d Appalto, al cronoprogramma, all elenco dei prezzi, agli elaborati grafici progettuali ART. 3 L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a (euro ) di cui per oneri di sicurezza. ART. 4 L'impresa, per l effetto dell esecuzione del presente atto, che è da intendersi estensione del precedente contratto n. del, presta una cauzione corrispondente al 10% dell'importo dei lavori in affidamento, pari a (euro ). Qualora, la suddetta Impresa fosse in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:9002, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la polizza è ridotta del 50%. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell Appaltatore, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Pag.4/8
23/07/2013 pag. 5/8 La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione. Oltre alla cauzione definitiva l'impresa aggiudicataria deve stipulare una polizza di assicurazione, ai sensi dell art. 125 del D.P.R. 207/2010, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti di opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori stabilita in: Partita 1 (euro ) per danni agli impianti e opere; Partita 2 (euro ) per danni agli impianti e opere preesistenti; Partita 3 (euro ) per demolizione e sgomberi. Detta polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell esecuzione dei lavori per un importo minimo di 500.000,00. Tale polizza deve specificatamente prevedere l indicazione che tra le persone coperte dall assicurazione s intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all accesso al cantiere e della direzione dei lavori. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza devono essere coperti i rischi dell incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. Le polizze citate, devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l intero periodo dell appalto fino al termine previsto per l approvazione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Pag.5/8
23/07/2013 pag. 6/8 ART. 5 Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nel presente atto il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene fissato di gg. ( ) decorrenti dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo verrà applicata una penale giornaliera dell 1 per mille dell importo contrattuale oltre all obbligo del rimborso della spesa per protratta sorveglianza e all aumento corrispondente alle maggiori spese di direzione dei lavori sostenute dalla Stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del 10 per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse. ART. 6 Trattasi di lavori a misura. I prezzi con cui verranno contabilizzati i lavori in argomento sono quelli relativi al contratto n. del e al verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data. Art. 7 La modalità di calcolo e la contabilizzazione delle opere avverrà nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente, dal Capitolato Generale d Appalto, dal Capitolato Speciale d Appalto relativo al contratto n. del e All ultimazione dei lavori complementari in oggetto sarà emesso il relativo certificato di pagamento. ART. 8 L Affidatario, a pena di nullità del presente atto di affidamento, assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L Affidatario che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli Pag.6/8
23/07/2013 pag. 7/8 obblighi di tracciabilità finanziaria procede all immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova. ART. 9 Le parti, nel sottoscrivere il presente atto, si impegnano a fare riferimento e a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Per quanto riguarda la cessione dei crediti, i subappalti, gli obblighi dell appaltatore nei confronti dei propri dipendenti vale quanto disciplinato dagli artt. 9, 10,11 del contratto n. del. ART. 10 L Appaltatore si impegna a consegnare il Piano Operativo di Sicurezza di cui all art.131, comma 2, lettera c) del D.Lgs 163/2006. L Appaltatore inoltre si impegna, ai sensi dell articolo 26, Capo III, Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, ad applicare ai propri lavoratori dipendenti le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione. Nell esecuzione delle opere previste l impresa dovrà ottemperare a tutte le disposizioni vigenti circa l assunzione degli operai, ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti. Pag.7/8
23/07/2013 pag. 8/8 ART. 11 Per l interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. dal 1362 al 1371 del Codice Civile. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale d Appalto per i lavori pubblici di interesse regionale prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d Appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale d Appalto con gli elaborati tecnici, prevalgono le prime. ART. 12 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato Speciale d Appalto. Le parti concordano di non procedere alla registrazione dell atto, riservandosi di effettuare tale operazione in un tempo successivo, in caso d uso ai sensi dell art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. L impresa Il Dirigente Regionale Dott. Ing. Tiziano Pinato Pag.8/8