Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero

Documenti analoghi
Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Legge sul censimento federale della popolazione

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Obiettivi strategici del Consiglio federale per il Museo nazionale svizzero

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sulla promozione della cultura. (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) Capitolo 1: Disposizioni generali

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Allegato 2 Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim. Regolamento di gestione

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini

Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge federale sulla promozione della cultura. (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) Capitolo 1: Disposizioni generali

del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017)

Legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016

Regolamento sull organizzazione

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Accordo amministrativo

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Codice civile svizzero

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

del 14 maggio 2004 (stato 15 luglio 2016)

Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Decreto federale Disegno

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge sulla promozione della cultura (LPCult)

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute

Legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto

Concordato sulle imprese di sicurezza

Transcript:

Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero (Legge sul Museo nazionale, LMu) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002 2, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo La presente legge si prefigge di contribuire alla conservazione e allo sviluppo di una collezione rappresentativa di testimonianze della cultura del Paese nonché di trasmettere il patrimonio culturale al pubblico e alle generazioni future. Art. 2 Forma giuridica e sede del Museo nazionale svizzero 1 La Confederazione istituisce per il Museo nazionale svizzero una fondazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Zurigo. 2 La Fondazione è autonoma per quanto concerne l organizzazione e la gestione e tiene una contabilità propria. Sezione 2: Settori di attività Art. 3 Compiti 1 La Fondazione gestisce i suoi musei, segnatamente il Museo nazionale di Zurigo e la sede romanda presso il Castello di Prangins. Amministra inoltre le sedi esterne, ossia il Castello di Wildegg, il Museo doganale svizzero alle Cantine di Gandria, la Casa della corporazione zur Meisen e il Museo della Bärengasse a Zurigo, il Forum della storia svizzera a Svitto e il Museo degli automi musicali a Seewen SO. 2 La Fondazione ha segnatamente i compiti seguenti: a. amministra, completa e preserva le collezioni di oggetti significativi dal profilo culturale e storico (oggetti da collezione) e li rende accessibili. Mira a costituire una collezione rappresentativa; 1 RS 101 2 FF 2003 461 2001-0421 535

b. rende noto il contesto storico degli oggetti da collezione favorendo in tal modo la comprensione del presente e la configurazione del futuro; c. conduce ricerche nell ambito del suo settore di compiti; d. contribuisce allo sviluppo e al coordinamento dei musei nazionali e internazionali; e. si adopera per impedire l esodo di importanti beni culturali del Paese. 3 La Fondazione stimola l autoconsapevolezza e la comprensione e contribuisce alla coesione nazionale e al dialogo tra le culture. 4 Nell ambito della sua attività tiene conto delle necessità delle diverse regioni del Paese e fa in modo di essere presente in tutte le regioni linguistiche. Art. 4 Forme dell adempimento dei compiti Per adempiere i suoi compiti la Fondazione può effettuare tutti i negozi giuridici necessari, segnatamente: a. collaborare con istituzioni, enti e terzi; b. partecipare a istituzioni e enti, dirigerli e conferire diritti ad essi o a terzi; c. fondare società o partecipare a società; d. acquistare, amministrare o alienare fondi e installazioni. Art. 5 Attività commerciali accessorie 1 La Fondazione può, nell osservanza dei principi dell economia di mercato, fornire prestazioni a terzi e conferire loro diritti dietro compenso, sempre che questo sia in stretta relazione con i suoi compiti e non ne pregiudichi l adempimento. 2 La Fondazione può, segnatamente: a. fornire prestazioni a musei e istituzioni simili; b. dirigere aziende accessorie o affidarne la direzione a terzi; c. mettere a disposizione di terzi oggetti, riproduzioni, stabili e immobili o concedere loro diritti su di essi. 3 La Fondazione è tenuta ad allestire la contabilità aziendale in modo tale che i costi e i proventi delle singole prestazioni possano essere esposti dettagliatamente. Un sovvenzionamento trasversale delle attività commerciali accessorie è vietato. 4 Per quanto concerne le attività commerciali accessorie, la Fondazione sottostà alle medesime prescrizioni in materia di diritto della concorrenza come gli offerenti privati. 536

Art. 6 Collaborazione con la Confederazione 1 Nell ambito dei compiti della Fondazione, il Consiglio federale può: a. chiedere la collaborazione della Fondazione per questioni riguardanti la salvaguardia di beni culturali importanti e il confronto con la loro storia e tradizione; b. consultare la Fondazione per l elaborazione di atti normativi e nell ambito della cooperazione internazionale; c. affidare alla Fondazione l amministrazione di patrimoni e infrastrutture a destinazione vincolata. 2 Il Consiglio federale, l Assemblea federale e altre autorità federali possono utilizzare gli immobili e i musei della Fondazione come luoghi di rappresentanza per manifestazioni speciali. Art. 7 Collaborazione internazionale 1 La Fondazione pratica uno scambio culturale attivo. Può organizzare manifestazioni internazionali nonché collaborare con istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni internazionali. 2 Il Consiglio federale può, di propria competenza, concludere accordi internazionali, sempre che necessario ai fini della cooperazione internazionale della Fondazione, segnatamente negli ambiti seguenti: a. scambio di oggetti da collezione o di esposizioni; b. scambio e perfezionamento di persone attive nell ambito museografico; c. elaborazione di principi internazionali nel settore dello scambio di beni culturali e dell attività museale. Sezione 3: Mandato di prestazioni e convenzione sulle prestazioni Art. 8 1 Il Consiglio federale assegna alla Fondazione un mandato di prestazioni. 2 Il Dipartimento competente conclude annualmente con la Fondazione una convenzione sulle prestazioni. 3 Il mandato di prestazioni e la convenzione sulle prestazioni possono essere modificati previo adeguamento dell indennità. 537

Sezione 4: Organizzazione Art. 9 Organi Gli organi della Fondazione sono: a. il Consiglio di fondazione; b. il Direttore; c. l Ufficio di revisione. Art. 10 Consiglio di fondazione 1 Il Consiglio di fondazione è l organo supremo della Fondazione ed è composto di cinque a sette membri. 2 Il Consiglio federale nomina il Consiglio di fondazione e ne designa il presidente. Tiene conto, oltre che della qualifica professionale dei candidati, degli interessi dei Cantoni di ubicazione, segnatamente dei Cantoni di Zurigo e di Vaud, nonché degli interessi del Cantone di Ginevra e della città di Zurigo. 3 Il Consiglio di fondazione ha i compiti seguenti: a. fissa l orientamento strategico e gli strumenti di direzione della Fondazione; b. propone al Consiglio federale la nomina del Direttore; c. rappresenta gli interessi della Fondazione nell elaborazione del mandato di prestazioni e della convenzione sulle prestazioni; d. approva il piano di gestione e il preventivo sulla scorta degli obiettivi definiti nel mandato di prestazioni e nella convenzione sulle prestazioni; e. sorveglia l adempimento del mandato di prestazioni e della convenzione sulle prestazioni e fa rapporto al Dipartimento; f. propone al Consiglio federale l importo dell indennità che la Confederazione deve versare; g. approva il regolamento organizzativo della Fondazione su proposta del Direttore e emana le prescrizioni interne; h. approva il rapporto di gestione e i conti annuali; i. nomina gli altri membri della Direzione su proposta del Direttore; j. emana il regolamento sul personale della Fondazione, che deve essere approvato dal Consiglio federale; k. prende le decisioni che gli incombono in veste di datore di lavoro giusta l articolo 3 lettera c della legge del 23 giugno 2000 3 sulla Cassa pensioni della Confederazione; l. adempie tutti i compiti che la presente legge non assegna a un altro organo. 3 RS 172.222.0 538

Art. 11 Direttore 1 Il Direttore è nominato dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di fondazione. 2 Il Direttore ha i seguenti compiti: a. è il superiore gerarchico dei membri della Direzione e degli altri collaboratori in conformità all organizzazione interna; b. dirige la Fondazione insieme ai membri della Direzione, secondo i principi della delega e della definizione concordata degli obiettivi; c. è responsabile della gestione nei confronti del Consiglio di fondazione; d. elabora le concezioni strategiche e le sottopone al Consiglio di fondazione; e. rappresenta la Fondazione verso l esterno. Art. 12 Ufficio di revisione 1 L Ufficio di revisione è designato dal Consiglio federale. 2 L Ufficio di revisione verifica: a. la contabilità; b. i rapporti relativi all adempimento del mandato di prestazioni e della convenzione sulle prestazioni; c. il corretto funzionamento dei sistemi di pianificazione, controllo, soprintendenza e resoconto della Fondazione. 3 l Ufficio di revisione informa il Consiglio federale, il Dipartimento e il Consiglio di fondazione in merito ai risultati delle verifiche. Sezione 5: Oggetti da collezione e musei Art. 13 Oggetti da collezione della Confederazione 1 La Confederazione dà in usufrutto alla Fondazione, affinché essa possa adempiere i propri compiti, le sue collezioni e i suoi oggetti da collezione gestiti dal Museo nazionale svizzero. 2 I nuovi oggetti da collezione che la Fondazione acquista con mezzi della Confederazione sono di proprietà di quest ultima. La Fondazione riceve detti oggetti in usufrutto. 3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la Confederazione e la Fondazione. 4 L usufrutto è valido per la durata di validità della presente legge, al massimo però per la durata massima giusta l articolo 749 capoverso 2 del Codice civile 4. Può essere prorogato. 4 RS 210 539

5 L Ufficio federale competente decide in merito alla destinazione degli oggetti da collezione che appartengono alla Confederazione e che la Fondazione non utilizza più. 6 La Confederazione può dare in usufrutto alla Fondazione altri oggetti da collezione o collezioni. Il mandato di prestazioni, la convenzione sulle prestazioni e l indennità vengono adeguati in modo corrispondente. Art. 14 Oggetti da collezione risultanti dall adempimento di compiti della Confederazione 1 I servizi e gli organi della Confederazione e gli altri enti incaricati di compiti federali collezionano, a complemento dell attività della Fondazione, oggetti scelti di particolare valore storico-culturale, che sono in relazione con l adempimento dei loro compiti. 2 Mettono questi oggetti temporaneamente e gratuitamente a disposizione della Fondazione se essa ne fa richiesta. Art. 15 Oggetti da collezione di terzi 1 La Fondazione può stipulare con il Cantone e la città di Zurigo convenzioni di diritto pubblico relative alla loro collaborazione. Le prestazioni della Fondazione e della Confederazione vanno indennizzate. 2 La Fondazione può stipulare convenzioni per il trasferimento dei rapporti di diritto con altri terzi che hanno affidato oggetti da collezione al Museo nazionale svizzero con riserva di proprietà. 3 I diritti, le decisioni, gli oneri e le condizioni dei donatori sono vincolanti per la Fondazione. Art. 16 Immobili 1 La Confederazione mette a disposizione della Fondazione, per l adempimento dei suoi compiti, i musei e gli immobili utilizzati dal Museo nazionale svizzero prima dell entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli aspetti seguenti: a. le necessità museali particolari per quanto concerne l esercizio e lo sfruttamento; b. la possibilità di metterli a disposizione di terzi; c. la rappresentanza da parte della Fondazione dei diritti immateriali sugli immobili nell ambito della legislazione in vigore. 2 Il valore degli immobili messi a disposizione della Fondazione va conservato. 3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la Confederazione e la Fondazione. 4 Viene fissata un indennità che tenga conto del carattere pubblico e della destinazione degli immobili e dei musei; essa può essere compensata o condonata. 540

5 L Assemblea federale può dare in esercizio alla Fondazione altri immobili e musei con o senza collezioni. Su proposta del Consiglio di fondazione, il Consiglio federale può sopprimere sedi esterne. Il mandato di prestazioni concluso con la Fondazione, la convenzione sulle prestazioni e l indennità vengono adeguati in modo corrispondente. Sezione 6: Finanziamento Art. 17 Modalità di finanziamento 1 La Fondazione finanzia le sue attività attraverso: a. l indennità della Confederazione; b. i mezzi della Confederazione destinati ad acquistare oggetti da collezione; c. gli introiti risultanti dalla gestione dei musei e dalle attività commerciali accessorie; d. gli introiti risultanti dalla collaborazione con terzi; e. le liberalità. 2 La Fondazione opera attivamente al fine di ottenere introiti e mezzi da terzi; si adopera affinché l adempimento dei suoi compiti non ne risulti pregiudicato. 3 L Assemblea federale decide un limite di spesa con un decreto federale semplice. 4 Per mezzo dell indennità la Confederazione fa in modo che la Fondazione possa adempiere il suo mandato di prestazioni. Tiene conto delle possibilità di autofinanziamento della Fondazione. Art. 18 Traffico dei pagamenti e mutui 1 La Fondazione dispone di un conto corrente presso la Confederazione. 2 Investe le eccedenze presso la Confederazione, ai tassi di mercato. 3 Può accendere mutui presso la Confederazione ai tassi di mercato per assicurare la sua solvibilità segnatamente in caso di grandi progetti o in casi eccezionali per acquistare importanti oggetti da collezione o per allestire esposizioni particolari. 4 La Confederazione e la Fondazione disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico. Art. 19 Rimunerazione La Fondazione si fa rimunerare alle condizioni di mercato per le sue prestazioni e per il trasferimento di diritti, sempre che i limiti del suo mandato lo consentano. Pubblica le aliquote applicabili di volta in volta. 541

Art. 20 Rendiconto e riserve 1 Per il rendiconto, l articolo 662a del Codice delle obbligazioni 5 si applica per analogia. 2 Gli utili della Fondazione sono impiegati per la costituzione di riserve, destinate segnatamente alla copertura di rischi di perdite e ad accantonamenti per progetti e per investimenti previsti. Se superano, durante un periodo di quattro anni, un importo ritenuto adeguato dalla Fondazione o se il motivo dell accantonamento viene a cadere, le riserve vengono prese in considerazione per la fissazione dell indennità. Art. 21 Assicurazione 1 La Fondazione assicura in maniera adeguata se stessa e gli oggetti da collezione nonché gli altri valori ad essa affidati. 2 La Confederazione può coprire essa stessa i rischi connessi agli oggetti da collezione. La Confederazione e la Fondazione stipulano un contratto di diritto pubblico. Art. 22 Imposte 1 La Fondazione è esentata dal pagamento delle imposte dirette federali, cantonali e comunali. 2 Sono fatte salve le seguenti imposte federali: a. l imposta sul valore aggiunto; b. l imposta preventiva e le tasse di bollo. Sezione 7: Rapporti di lavoro Art. 23 Diritto in materia di personale 1 La Fondazione assume i suoi collaboratori conformemente alla legislazione sul personale federale. 2 Per determinare gli onorari dei membri del Consiglio di fondazione, la rimunerazione dei membri della Direzione e quella del personale rimunerato in maniera analoga, nonché le altre condizioni contrattuali convenute con dette persone, si applicano per analogia le corrispondenti prescrizioni della legislazione sul personale federale. Art. 24 Previdenza professionale I collaboratori della Fondazione sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione, conformemente alla pertinente legislazione. 5 RS 220 542

Sezione 8: Rapporti di diritto Art. 25 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, i rapporti di diritto sottostanno al diritto privato. Sezione 9: Vigilanza Art. 26 1 La Fondazione è posta sotto la vigilanza della Confederazione. 2 Nell ambito della vigilanza sono verificati: a. l adempimento dei compiti previsti dalla legge; b. l impiego conforme alla legge dei mezzi della Fondazione; c. il rispetto del mandato di prestazioni e della convenzione sulle prestazioni. Sezione 10: Disposizioni finali Art. 27 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: a. la legge federale del 27 giugno 1890 6 sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero; b. il decreto federale del 21 giugno 1902 7 a compimento di quello del 27 giugno 1890 sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero; c. il decreto federale del 5 marzo 1970 8 concernente il credito per l acquisto d antichità nazionali. Art. 28 Istituzione e trasferimento 1 La Fondazione assume personalità giuridica propria con l entrata in vigore della presente legge. Essa subentra al Museo nazionale svizzero. Subentra nei rapporti di diritto inerenti al Museo nazionale svizzero, ridefinendoli dove necessario. 2 Il Consiglio federale prende i seguenti provvedimenti ai fini del trasferimento dei valori, dei diritti e degli obblighi alla Fondazione e dell inizio della sua attività: a. definisce la data della notifica dell iscrizione nel registro fondiario del contratto di diritto pubblico concluso con la Fondazione giusta l articolo 16 capoverso 3. Le iscrizioni sono esenti da imposte e emolumenti; 6 CS 4 229; RU 1985 152 7 CS 4 232 8 RU 1970 1033, 1987 32 543

b. approva l inventario degli oggetti da collezione e eventuali obblighi, condizioni e oneri ad essi connessi. 3 Il Consiglio federale prende inoltre i seguenti provvedimenti: a. trasferisce alla Fondazione i mezzi del fondo speciale del Museo nazionale svizzero conformemente all articolo 12 della legge del 6 ottobre 1989 9 sulle finanze della Confederazione; b. approva il bilancio d apertura della Fondazione; c. stabilisce la data a partire dalla quale hanno effetto giuridico altri diritti e obblighi relativi alla Fondazione. 4 Qualora all entrata in vigore della presente legge il limite di spesa autorizzato per indennizzare il mandato di prestazioni non sia ancora disponibile, la Fondazione ha temporaneamente a disposizione i crediti riservati per il Museo nazionale svizzero nel preventivo della Confederazione e le prestazioni dei competenti uffici federali. Art. 29 Trasferimento dei rapporti di lavoro I rapporti di lavoro dei collaboratori del Museo nazionale svizzero sono trasferiti alla Fondazione all entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la nomina del Direttore giusta gli articoli 10 capoverso 3 lettera b e 11 capoverso 1. Art. 30 Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 9 RS 611.0 544