Omissis n. 1 L anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di aprile, in Palermo e nella sala del Consiglio dell Ordine degli Avvocati sita nel Palazzo di Giustizia, si è riunito il consiglio dell Ordine degli Avvocati di Palermo sotto la PRESIDENZA dell Avv. Enrico SANSEVERINO. Sono presenti i Signori Consiglieri: Avv. Francesco GRECO CONSIGLIERE SEGRETARIO; Avv. Pietro ALOSI, Avv. Maurizio ARGENTO, Avv. Renato CATUOGNO, Avv. Giuseppe DI STEFANO, Avv. Cesare FAIELLA, Avv. Ciro FORTUNATO, Avv. Maurizio GIACONIA, Avv. Annamaria INTROINI, Avv. Francesco PANTALEONE, Avv. Antonino REINA, Avv. Marina VAJANA. O M I S S I S ASTENSIONE DALLE UDIENZE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO che l'assemblea dell'organismo Unitario dell'avvocatura Italiana riunitasi in data 25 marzo 2011 in Roma presso la Cassa Forense in Via Ennio Quirino Visconti, 8 ha confermato lo stato di agitazione dell'avvocatura ed al contempo ha proclamato l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni 14 e 15 aprile 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"; inoltre, che l'assemblea degli Avvocati di Palermo nella seduta del 3.3.2011 ha condiviso tutte le ragioni della contestazione aderendo
formalmente alla proclamata astensione dalle udienze indetta dall'oua; ancora, che il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo, preso atto della detta volontà dell'assemblea degli Iscritti, ha ritenuto ancora tutte sussistenti le ragioni della contestazione aderendo al citato deliberato dell'oua che ha proclamato l'astensione dalle udienze per i giorni 14 e 15 aprile 2011; Ritenuto che diversi iscritti all'albo nella odierna giornata di astensione dalle udienze hanno segnalato che la Prima Sezione del Tribunale di Palermo, interpretando estensivamente il disposto dell'art. 5 lettera a) del codice di autoregolamentazione, ha ritenuto che l'astensione non è consentita agli avvocati nei giudizi di separazione e divorzi che riguardano le posizioni di figli minori atteso che gli stessi daranno sempre luogo ad una sentenza che riguarderà l'affidamento o il mantenimento dei minori stessi; Ritenuto che tale interpretazione, non condivisa da questo Consiglio, ha di fatto vanificato la possibilità per gli avvocati di poter aderire alla proclamata contestazione limitando gravemente il loro diritto di astensione, diritto inviolabile e costituzionalmente garantito; che i casi in cui non è consentita l'astensione degli avvocati (art.5 cod. autoregolamentazione) hanno tutti riguardo a procedimenti e giudizi
civili di natura sommaria, cautelare e Presidenziale o a giudizi che per la particolare tipologia necessitano di immediata trattazione (controversie sulle questioni di Stato, sui provvedimenti modificativi, sugli alimenti, alla repressione della condotta antisindacale, procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza, alla materia elettorale e alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti, o ai soli procedimenti di convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali etc ) e che conseguentemente, deve essere loro data una rigorosa interpretazione limitativa ai soli casi espressamente indicati e non certo indeterminata ed estensiva; inoltre, che la stessa letterale previsione del citato art.5 lettera a) non prevede affatto che l'astensione non è consentita nei procedimenti relativi "all'affidamento o mantenimento di minori" nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzi, dovendosi invece ritenere - con una corretta interpretazione costituzionalmente orientata - tale previsione esclusivamente riferita ai giudizi davanti ai Tribunali dei Minorenni ove si controverta di tali materie, ai giudizi di reclamo davanti la Corte di Appello avverso i provvedimenti Presidenziali ex art. 708 cpc sull'affidamento o il mantenimento dei minori, nei procedimenti ex art. 709 ter cpc che riguardano l'esatta applicazione dei provvedimenti sull'affidamento o il mantenimento dei minori,
ovvero al più, nei soli sub-procedimenti paralleli ai giudizi di separazione e divorzi che riguardano la modifica dei provvedimenti di affidamento o di mantenimento dei figli; infine, che secondo la prospettata interpretazione dei Giudici della Prima Sezione del Tribunale di Palermo, gli avvocati potrebbero esercitare il loro diritto di astensione dalle udienze solo nei giudizi di separazione e divorzi di coniugi senza figli o con figli maggiorenni; in ultimo che non si palesa di certo coerente con la previsione del citato art. 5 lettera a) l'obbligo dell'avvocato di non potersi astenere da una udienza istruttoria in materia di separazione e divorzio qualora la prova da escutere abbia riguardo solo all'addebito e non alla materia dell'affidamento o del mantenimento dei figli minori; Ciò posto, il Consiglio dell'ordine, I N V I T A il Presidente del Tribunale di Palermo a voler dare coerente ed univoco indirizzo interpretativo alla disposizione di cui all'art.5 lettera a) ultima parte del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati per quanto riguarda i giudizi di separazione e divorzio ritenendo che nelle udienze di mera trattazione e/o di istruttoria degli stessi sia sempre consentito agli avvocati di poter esercitare il loro diritto di astensione. Manda alla segreteria per l'invio nella mattina del giorno 15 aprile 2011 alla Presidenza del Tribunale ed al Presidente della Prima
Sezione Civile del Tribunale e per darne pubblicazione sul sito del Consiglio. F.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (AVV. FRANCESCO GRECO) F.to IL PRESIDENTE (AVV. ENRICO SANSEVERINO)