ASTENSIONE DALLE UDIENZE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO



Documenti analoghi
Le regole per lo sciopero degli avvocati

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE AVVOCATI

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio Processo civile ordinario (1)

Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

Settore Consulenti del Lavoro. Commissione di Garanzia. dell Attuazione della Legge sullo. Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Primo GRADO Impugnazione Cassazione. Processi di valore fino a ,00. 43,00. 64,50. 86,00

Nome e Cognome... Indirizzo abitazione... Telefono abitazione... Telefono cellulare... Indirizzo studio... Telefono studio...

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex)

Tabelle Contributo Unificato C.U.

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. . Residente in

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna)

Casi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori. Avv. Vania Cirese.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

C i t t à d i B a c o l i (Prov. di Napoli)

Il gravame è fondato.

Comune di Sassari Deliberazione del Commissario Straordinario Assunta con i poteri del Consiglio comunale

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

proposta di legge n. 286

GIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO

PROCEDURE CONSIGLIATE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

TRATTATO DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO

ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE. Cento, 14 marzo 2012

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Art. 54 decreto legge

SEPARAZIONE E DIVORZIO

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore PREMESSO

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Comune di Cupra Marittima

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 61 DEL 18/11/2014 OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA

Parametri d.m. 140/2012

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE ISTITUTI DI VIGILANZA

COMUNE DI MARRADI Provincia di Firenze

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

SCUOLA PER LA FORMAZIONE DELL AVVOCATO DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE Programma

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONI AI PIANI DI ATTRIBUZIONE

Il / La sottoscritt nat a il prov./naz. di cittadinanza residente in Via/piazza n a (c.a.p.) città, Tel.

Indice TAVOLE STATISTICHE

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ROMA - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA TARIFFARIO MEDIAZIONI IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 2014

PROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Comune di Cimolais. Provincia di Pordenone VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

RISOLUZIONE N. 195/E

DELIBERAZIONE N. 260 /2015

Stop alla trasmissione abusiva delle partite di calcio e condanna dei principali fornitori di connettività

CONTRIBUTO UNIFICATO Processo civile ordinario

L anno duemiladieci, addì diciannove del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 18,00

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

INDICE-SOMMARIO. Parte I IL QUADRO NORMATIVO E L INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE di Silvia Governatori. Capitolo 1 INTRODUZIONE

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

COMUNE DI RIO MARINA PROVINCIA DI LIVORNO

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ***********************************************************************************************

SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

COPIA Delibera di Consiglio Comunale

ANSA. Avvocati: Mirella Casiello nuova presidente Oua. Dialogo aperto su riforme, politiche sostegno a giovani

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA

Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE D UFFICIO PER IL CIRCONDARIO DI ISERNIA (aggiornato al nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31/01/2014)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO

RISOLUZIONE N. 304/E. Quesito

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

C o m u n e d i T r i b i a n o PROVINCIA DI MILANO. Codice Ente: DELIBERA N 26 del 08/09/2011. VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 REGISTRO DELIBERAZIONI COMUNE DI CASTELL ARQUATO Provincia di Piacenza ... ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio

COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 23

Transcript:

Omissis n. 1 L anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di aprile, in Palermo e nella sala del Consiglio dell Ordine degli Avvocati sita nel Palazzo di Giustizia, si è riunito il consiglio dell Ordine degli Avvocati di Palermo sotto la PRESIDENZA dell Avv. Enrico SANSEVERINO. Sono presenti i Signori Consiglieri: Avv. Francesco GRECO CONSIGLIERE SEGRETARIO; Avv. Pietro ALOSI, Avv. Maurizio ARGENTO, Avv. Renato CATUOGNO, Avv. Giuseppe DI STEFANO, Avv. Cesare FAIELLA, Avv. Ciro FORTUNATO, Avv. Maurizio GIACONIA, Avv. Annamaria INTROINI, Avv. Francesco PANTALEONE, Avv. Antonino REINA, Avv. Marina VAJANA. O M I S S I S ASTENSIONE DALLE UDIENZE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO che l'assemblea dell'organismo Unitario dell'avvocatura Italiana riunitasi in data 25 marzo 2011 in Roma presso la Cassa Forense in Via Ennio Quirino Visconti, 8 ha confermato lo stato di agitazione dell'avvocatura ed al contempo ha proclamato l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni 14 e 15 aprile 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"; inoltre, che l'assemblea degli Avvocati di Palermo nella seduta del 3.3.2011 ha condiviso tutte le ragioni della contestazione aderendo

formalmente alla proclamata astensione dalle udienze indetta dall'oua; ancora, che il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo, preso atto della detta volontà dell'assemblea degli Iscritti, ha ritenuto ancora tutte sussistenti le ragioni della contestazione aderendo al citato deliberato dell'oua che ha proclamato l'astensione dalle udienze per i giorni 14 e 15 aprile 2011; Ritenuto che diversi iscritti all'albo nella odierna giornata di astensione dalle udienze hanno segnalato che la Prima Sezione del Tribunale di Palermo, interpretando estensivamente il disposto dell'art. 5 lettera a) del codice di autoregolamentazione, ha ritenuto che l'astensione non è consentita agli avvocati nei giudizi di separazione e divorzi che riguardano le posizioni di figli minori atteso che gli stessi daranno sempre luogo ad una sentenza che riguarderà l'affidamento o il mantenimento dei minori stessi; Ritenuto che tale interpretazione, non condivisa da questo Consiglio, ha di fatto vanificato la possibilità per gli avvocati di poter aderire alla proclamata contestazione limitando gravemente il loro diritto di astensione, diritto inviolabile e costituzionalmente garantito; che i casi in cui non è consentita l'astensione degli avvocati (art.5 cod. autoregolamentazione) hanno tutti riguardo a procedimenti e giudizi

civili di natura sommaria, cautelare e Presidenziale o a giudizi che per la particolare tipologia necessitano di immediata trattazione (controversie sulle questioni di Stato, sui provvedimenti modificativi, sugli alimenti, alla repressione della condotta antisindacale, procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza, alla materia elettorale e alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti, o ai soli procedimenti di convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali etc ) e che conseguentemente, deve essere loro data una rigorosa interpretazione limitativa ai soli casi espressamente indicati e non certo indeterminata ed estensiva; inoltre, che la stessa letterale previsione del citato art.5 lettera a) non prevede affatto che l'astensione non è consentita nei procedimenti relativi "all'affidamento o mantenimento di minori" nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzi, dovendosi invece ritenere - con una corretta interpretazione costituzionalmente orientata - tale previsione esclusivamente riferita ai giudizi davanti ai Tribunali dei Minorenni ove si controverta di tali materie, ai giudizi di reclamo davanti la Corte di Appello avverso i provvedimenti Presidenziali ex art. 708 cpc sull'affidamento o il mantenimento dei minori, nei procedimenti ex art. 709 ter cpc che riguardano l'esatta applicazione dei provvedimenti sull'affidamento o il mantenimento dei minori,

ovvero al più, nei soli sub-procedimenti paralleli ai giudizi di separazione e divorzi che riguardano la modifica dei provvedimenti di affidamento o di mantenimento dei figli; infine, che secondo la prospettata interpretazione dei Giudici della Prima Sezione del Tribunale di Palermo, gli avvocati potrebbero esercitare il loro diritto di astensione dalle udienze solo nei giudizi di separazione e divorzi di coniugi senza figli o con figli maggiorenni; in ultimo che non si palesa di certo coerente con la previsione del citato art. 5 lettera a) l'obbligo dell'avvocato di non potersi astenere da una udienza istruttoria in materia di separazione e divorzio qualora la prova da escutere abbia riguardo solo all'addebito e non alla materia dell'affidamento o del mantenimento dei figli minori; Ciò posto, il Consiglio dell'ordine, I N V I T A il Presidente del Tribunale di Palermo a voler dare coerente ed univoco indirizzo interpretativo alla disposizione di cui all'art.5 lettera a) ultima parte del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati per quanto riguarda i giudizi di separazione e divorzio ritenendo che nelle udienze di mera trattazione e/o di istruttoria degli stessi sia sempre consentito agli avvocati di poter esercitare il loro diritto di astensione. Manda alla segreteria per l'invio nella mattina del giorno 15 aprile 2011 alla Presidenza del Tribunale ed al Presidente della Prima

Sezione Civile del Tribunale e per darne pubblicazione sul sito del Consiglio. F.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (AVV. FRANCESCO GRECO) F.to IL PRESIDENTE (AVV. ENRICO SANSEVERINO)