REGOLAMENTO ALBO PRETORIO INFORMATICO DI LAZIOSANITA AGENZIA DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO (Adottato con DEC. n. 470/2010 - Modificato ed integrato con DEC. n. 24/2011) INDICE Art. n. 1 Oggetto del regolamento. Art. n. 2 Istituzione e finalità dell Albo Pretorio Informatico. Art. n. 3 Finalità e durata della pubblicazione degli atti e documenti. Art. n. 4 Validità ed efficacia dell Albo Pretorio cartaceo. Art. n. 5 Elenco degli atti e documenti pubblicati. Art. n. 6 Modalità di pubblicazione degli atti sull albo pretorio. Art. n. 7 Attestazione di avvenuta pubblicazione Art. n. 8 Pubblicazione e Privacy. Art. n. 9 Diritto di accesso agli atti pubblicati sull albo pretorio. Art. n. 10 Norme di rinvio Art. n. 11 Entrata in vigore del regolamento
Articolo n. 1 Oggetto del regolamento. 1. In adempimento a quanto indicato dall art. 32 della L. n. 69/2009 relativamente al valore legale delle pubblicazioni degli atti amministrativi degli Enti pubblici, il presente regolamento disciplina le modalità, le forme e i limiti entro i quali l Ente organizza e gestisce l Albo Pretorio Informatico, utile a garantire l esercizio del diritto all informazione e l accesso agli atti amministrativi. Articolo n. 2 - Istituzione e finalità dell Albo Pretorio Informatico. 1. In applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell attività amministrativa è istituito l Albo Pretorio Informatico, per il quale viene riservata una parte dello spazio web del sito istituzionale dell ASP www.asplazio.it nella sezione Albo Pretorio situato in home page. 2. L Albo Pretorio Informatico è riservato esclusivamente alla pubblicazione di atti e provvedimenti per i quali disposizioni di leggi e di regolamento prevedono l obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2011, tutti i documenti per i quali sussiste l obbligo di pubblicazione sull Albo Pretorio, conseguono la pubblicità legale con la pubblicazione sull Albo Pretorio Informatico. 4. Tutti i provvedimenti amministrativi di Laziosanità Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio sono detenuti in originale presso l U.O. Affari Legislativi e Generali, fatta eccezione per alcuni dei documenti allegati ai provvedimenti stessi che sono detenuti presso la U.O. Acquisizione beni e Servizi. Articolo n. 3 Finalità e durata della pubblicazione degli atti e documenti. 1. La pubblicazione sull Albo Pretorio Informatico è finalizzata a dare presunzione di conoscenza legale degli atti e dei provvedimenti emanati dall Amministrazione al destinatario degli stessi. 2. La durata della pubblicazione è indicata in complessivi trenta giorni, naturali e continuativi comprese le festività civili, a meno che non venga individuata, con specifico atto, una durata differente in base a disposizioni di legge o in adempimento ad apposite disposizioni. 3. L albo Pretorio Informatico disporrà di una sezione Archivio, all interno della quale saranno disponibili gli atti e i provvedimenti dopo i trenta giorni di pubblicazione. 4. I provvedimenti relativi agli atti di concorso e di aggiudicazioni di gare pubbliche devono permanere in archivio per i successivi tre anni dalla loro pubblicazione. 5. L Albo Pretorio Informatico deve essere accessibile tutti i giorni dell anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore, da manutenzione delle macchine e dei programmi necessari per il corretto funzionamento del sito internet dell Ente. 6. Durante la pubblicazione è vietato sostituire i documenti o cambiarne il contenuto. 7. Le eventuali sostituzioni e/o modifiche degli atti e dei documenti pubblicati devono risultare formalmente, in maniera da essere sempre facilmente individuabili e leggibili; in tali casi il soggetto che ha eseguito la modifica o la sostituzione deve sempre essere individuato. 8. Il computo dei giorni di pubblicazione comincia a decorrere dal giorno della pubblicazione fino al trentesimo giorno successivo, e nei casi di eventuale modifica e/o sostituzione dell atto i giorni di pubblicazione devono ricominciare a decorrere 2
dalla modifica e/o dalla sostituzione del documento stesso. 9. La pubblicazione di un documento può essere interrotta solo su motivata richiesta scritta dell Organo competente; detta eventualità deve risultare formalmente e riportare gli estremi del soggetto che ha richiesto l interruzione e di quello che ne ha eseguito l interruzione. Articolo n. 4 - Validità ed efficacia dell Albo pretorio cartaceo. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2011 l affissione di atti e documenti cartacei presso l Albo Pretorio cartaceo non ha più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornisce agli stessi atti presunzione di conoscenza legale. 2. Dal 1 gennaio 2011 l Albo Pretorio cartaceo ha esclusivamente la funzione di consentire una maggiore conoscibilità di fatto dei documenti stessi. 3. L Albo Pretorio Cartaceo continuerà ad essere ubicato al secondo piano della sede legale di Laziosanità ASP, in via di S. Costanza n. 53, in luogo aperto al pubblico durante i giorni e gli orari di apertura dell Ente. Articolo n. 5 Elenco degli atti e documenti pubblicati. 1. Sono pubblicati sull Albo Pretorio Informatico tutti gli atti e provvedimenti del Direttore Generale, e di suo delegato, del Consiglio di Amministrazione, o di soggetti privati purchè la sua pubblicazione sia disposta da norma di legge o di regolamento. 2. La dimensione e la disposizione degli atti sull Albo Pretorio Informatico, l archivio dei documenti che sono stati pubblicati, le modalità di accesso allo stesso, devono essere agevoli e di facile reperibilità. 3. I documenti pubblicati devono essere integri e garantiti da possibile distruzione, cancellazione, danneggiamento e sottrazione. 4. Gli atti pubblicati sono suddivisi e raggruppati sotto le diverse tipologie e categorie, a secondo dei soggetti che li emanano, ed individuabili e rintracciabili attraverso collegamenti informatici facilmente accessibili da tutti. 5. Sono pubblicati sull Albo Pretorio Informatico, ai fini della pubblicità e della decorrenza dell efficacia, i seguenti atti emessi e/o adottati degli Organi di questa amministrazione: a) Statuto e Regolamento; b) Decisione e Direttive del Direttore Generale; c) Disposizioni del Direttore Amministrativo; d) Delibere del Consiglio di Amministrazione; e) Ordinanze e Comunicati di servizio f) Avvisi e bandi di gara, lettere di invito, capitolati d oneri e tecnici finalizzati all appalto di servizi, beni e lavori; g) Avvisi per l assunzione di personale; h) Avvisi pubblici per l affidamento di incarichi esterni all Amministrazione. Articolo n. 6 - Modalità di pubblicazione degli atti sull albo pretorio informatico. 1. La pubblicazione degli atti sull Albo Pretorio Informatico avviene per il tramite del Servizio Comunicazione dell ASP, con la trasmissione di un documento in versione PDF/A direttamente all indirizzo e-mail dircomunicazione@asplazio.it. 2. Al fine di consentire una corretta organizzazione del servizio, gli atti da pubblicare 3
devono essere trasmessi entro le ore 17.30 di ciascuna giornata lavorativa. 2bis. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Responsabile della Segreteria particolare del Direttore Generale è abilitato alla pubblicazione dei provvedimenti del Direttore Generale in luogo del Servizio Comunicazione. 3. Nel caso in cui il documento riporti dati sensibili che lo rendano non pubblicabile in versione integrale, il documento dovrà essere trasmesso, dall Ufficio che ne richiede la pubblicazione, in forma modificata o in estratto, nel rispetto dei requisiti richiesti dal T.U. della Privacy; l atto dovrà in questo caso riportare la dicitura estratto fedele all originale. 4. L'accesso agli atti pubblicati sull'albo Pretorio Informatico è consentito in modalità di lettura e stampa, sono inibite le funzionalità di modifica o estrazione di contenuto. Articolo n. 7 - Attestazione di avvenuta pubblicazione 1. L avvenuta pubblicazione deve essere attestata con apposita relata, che deve indicare anche il nome e cognome e la qualifica del dipendente che ha eseguito tale adempimento, nonché l indicazione del responsabile dell Ufficio dell Albo Pretorio Informatico o di un suo delegato. 3. Tali adempimenti possono essere realizzati anche con modalità informatiche. Articolo n. 8 - Pubblicazione e Privacy. 1. Nel formare e nel diffondere i propri atti l Amministrazione deve assicurare la semplificazione della procedura per l esercizio del potere di accesso, nonché, in conformità con il T.U. della Privacy e dei provvedimenti del garante, la compatibilità dei dati personali diffusi con il diritto alla riservatezza, dei dati sensibili e giudiziari, ed in conformità con i principi di pertinenza con le finalità perseguite. 2. Del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione sull Albo Pretorio Informatico, è responsabile il soggetto e l organo che ha sottoscritto l atto stesso e che ne richiede l affissione. Articolo n. 9 - Diritto di accesso agli atti pubblicati sull albo pretorio. 1. L accesso ai documenti e agli atti dell Amministrazione è consentito, ex art. 22 della L. n. 241/1990 e dall art. 2 del DPR n. 184/2006, soltanto a soggetti titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui richiedono copia. 2. Il diritto di accesso si esercita attraverso il rilascio della copia dell atto amministrativo richiesto a seguito di presentazione di regolare istanza, sulla quale deve essere indicato se l istante necessita di una copia conforme all originale o meno; 3. Il rilascio di copia è soggetto al pagamento di somme di cui alle tabelle A dovute per le spese di ricerca, e tabella B dovute per la riproduzione come di seguito indicato: A Tariffe dovute per la ricerca di documenti con data: a) non anteriore a 1 anno: euro 0,50 (applicabile anche a deliberazioni di natura regolamentare, convenzioni tra enti e simili che continuano a produrre effetti giuridici); 4
b) oltre 1 e fino a 10 anni: euro 2,50; c) oltre 10 e fino a 20 anni: euro 5,00; d) oltre 20 anni: euro 10,00; B - Tariffe per la riproduzione dei documenti e dei loro allegati. a) riproduzione fotostatica fino al formato A 4 euro 0,10 a facciata; b) riproduzione fotostatica per formati A 3 euro 0,20 a facciata; c) costo di stampa di documenti ricavati da cd euro 0,40 a foglio; d) costo di stampa di documenti ricavati da memorizzazione informatica euro 0,15 a foglio. 4. Le riproduzioni fotostatiche di documenti appartenenti all'archivio storico sono autorizzate esclusivamente a giudizio insindacabile del dirigente della U.O. Affari Legislativi e Generali. 5. Per accertate ragioni di studio e' prevista la gratuità delle ricerche di documenti conservati presso l'archivio storico. 6. Il richiedente dovrà eseguire, preventivamente, i versamenti sul conto corrente bancario Banca: Unicredit IBAN: IT83P0200805164000400001387, intestati a Laziosanità ASP, indicandovi la giusta causale ed allegando la relativa ricevuta all'istanza per l'accesso agli atti. 7. I dipendenti dell Amministrazione sono esenti dal pagamento disposto con i commi precedenti. Articolo n. 10 Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative se e in quanto applicabili in materia. 2. Le disposizioni del presente regolamento sono da disapplicare senza alcuna formalità qualora risultassero contrastanti con le norme delle fonti di diritto gerarchicamente superiori. Articolo n. 11 Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011. 2. Dall entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari in materia. 5