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C O P I A DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 del 24.04.2012 OGGETTO:Approvazione proposta di transazione tra il Comune di Sarzana e il Consorzio Cooperative Sociali L anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 12.30 della sala delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei.signori: CALEO Massimo BAUDONE Massimo BOTTIGLIONI Roberto PITTIGLIO Rosanna PRATICI Alessandro ROSSI Giuseppina VASOLI Giovanni Sindaco Risultano assenti i Sigg.: Assume la presidenza il Sig. Massimo CALEO Sindaco Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco CARIDI incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all argomento in oggetto. - 1 -

LA G I U N T A C O M U N A L E Premesso che - il Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale è affidatario dei servizi di assistenza domiciliare, sostegno socio educativo per minori, supporto e accompagnamento disabili del Comune di Sarzana per il triennio 01.09.2009 31.08.2012, giusta contratto rep. n. 1108/AP stipulato in data 03/09/2009; - il Consorzio ha richiesto al Comune di Sarzana il pagamento della somma di 715.895,01 relativa a ritardati pagamenti di servizi prestati in adempimento del contratto surriferito a tutto il 31/12/2011; - è in atto tra il Comune di Sarzana e il Consorzio Cooperative Sociali una controversia in merito al corretto assoggettamento IVA delle prestazioni di servizi di assistenza domiciliare, ossia se prevale il principio oggettivo del servizio e quindi l assoggettamento in esenzione IVA ai sensi dell art. 10 punto 26 del DPR 633/72 oppure se prevale il principio soggettivo e quindi assoggettamento ad IVA con aliquota al 4% ai sensi delle disposizioni del punto 41 bis della Tabella A parte seconda del DPR 633/72; - l interpretazione autentica, contenuta ai commi 312 e 331 Legge 296/2006, fà riferimento alle disposizioni di cui al n. 41 bis Tabella A parte seconda DPR 633/72, e dispone che vengano assoggettate ad aliquota IVA 4% tutte le prestazioni rese da cooperative sociali o loro consorzi, direttamente o in esecuzione di contratti di appalto, anche se ricomprese nei punti n. 18, 19, 20, 21 e 27 ter dell art 10 DPR 633/72; - In merito alla sopra detta richiesta, il Comune di Sarzana ha preso atto della interpretazione autentica, al fine di addivenire ad un accordo con il Consorzio per chiudere per le vie brevi l insorgere di un contenzioso. Premesso inoltre che: - in pendenza dei fatti e dei procedimenti sopra richiamati, sono intervenuti incontri tra l Amministrazione e la Cooperativa sociale Consorzio, a seguito dei quali - 2 -

si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare l insorgere di un contenzioso - la transazione prospettata, idonea a definire in via amichevole la controversia in atto tra le parti, comporta: per il Consorzio : la rinuncia alla somma di 15.895,01 sull ammontare preteso di 715.895,01 e la rinuncia a pretendere il pagamento di eventuali interessi di mora maturati sulle fatture oggetto della presente transazione i cui termini di pagamento risultano scaduti. per il Comune: il pagamento della somma complessiva di 700.000,00 suddivisa in sei tranches di pagamento da liquidarsi a scadenze concordate entro la data del 31.12.2014. Richiamato l art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro. Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all interesse pubblico del Comune in quanto: elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente la chiusura della controversia consente di evitare l ulteriore addebito per interessi di mora maturati su fatture i cui termini di pagamento risultino scaduti. Appurato pertanto, in relazione all istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi. Rilevato sotto quest ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo - 3 -

possibile quindi anche nell ambito di un rapporto concessorio, come quello in questione (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000, n. 1359). Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti. Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un ipotesi di debito fuori bilancio. Dato atto che il Comune procederà, all atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa istituendo apposito capitolo nel bilancio 2012 in corso di formazione e obbligandosi a ripetere gli impegni nella redazione dei successivi bilanci 2013 e 2014. Vista l allegata proposta transattiva, predisposta, dal Dirigente dell Area 2 Servizi esterni di questo Comune e ritenuta la meritevole di approvazione. Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 co.1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. A voti unanimi favorevoli. D E L I B E R A 1. Di autorizzare per le ragioni meglio specificate in premessa - la proposta di transazione formulata dal Dirigente dell Area 2 Servizi esterni, a definizione della vertenza meglio specificata in premessa - 4 -

2. Di autorizzare il Dirigente suddetto a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 3. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, concordata in 180.000,00 per l anno 2012 sul capitolo 213959 gestione competenza del bilancio 2012 in corso di formazione; 4. Di tener conto delle ulteriori somme dovute per le successive annualità 2013 e 2014 nella redazione dei relativi bilanci 5. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria così come prescritto dall art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Successivamente, su invito del presidente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità, data l urgenza della pratica, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. - 5 -

ATTO DI TRANSAZIONE tra il Comune di Sarzana e il Consorzio Cooperative Sociali N. L'anno duemiladodici, il giorno del mese di in Sarzana nella residenza comunale TRA la Dott.ssa ROSSI Patrizia, nata a La Spezia il 23 luglio 1953, Dirigente dell Area 2 Servizi Esterni del Comune di Sarzana - P.IVA 00192320117 la quale dichiara di intervenire ai sensi dell art. 107, comma 3 lett. c del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in nome, per conto e nell esclusivo interesse del Comune che rappresenta, giusto decreto sindacale n. 8 del 22.12.2009 E il dott., nato a il, nella sua qualità di Direttore generale e legale rappresentante del Consorzio Cooperative Sociali società cooperativa sociale con sede legale in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 74/L - C.F. 01587670355 PREMESSO CHE - il Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale è affidatario dei servizi di assistenza domiciliare, sostegno socio educativo per minori, supporto e accompagnamento disabili del Comune di Sarzana per il triennio 01.09.2009 31.08.2012, giusta contratto rep. n. 1108/AP stipulato in data 03/09/2009 - il Consorzio ha richiesto al Comune di Sarzana il pagamento della somma di 715.895,01 relativa a ritardati pagamenti di servizi prestati in adempimento del contratto surriferito a tutto il 31/12/2012 - è in atto tra il Comune di Sarzana e il Consorzio Cooperative Sociali una controversia in merito al corretto assoggettamento IVA delle prestazioni di servizi di assistenza domiciliare, ossia se prevale il principio oggettivo del servizio e quindi l assoggettamento in esenzione IVA ai sensi dell art.10 punto 26 del DPR 633/72 oppure se prevale il principio soggettivo e quindi assoggettamento IVA ad aliquota al 4% ai sensi delle disposizioni del punto 41 bis della Tabella A parte seconda del DPR 633/72. - L interpretazione autentica, contenuta ai commi 312 e 331 Legge 296/2006, fa riferimento alle disposizioni di cui al n.41 bis Tabella A parte seconda DPR 633/72, e dispone che vengano assoggettate ad aliquota IVA 4% tutte le prestazioni rese da cooperative sociali o loro Consorzi, direttamente o in esecuzione di contratti di appalto, anche se ricomprese nei punti n. 18, 19, 20, 21 e 27 ter dell art. 10 DPR 633/72. - 6 -

- In merito alla sopra detta richiesta, il Comune di Sarzana ha preso atto della interpretazione autentica, al fine di addivenire ad un accordo con il Consorzio per chiudere per le vie brevi l insorgere di un contenzioso. Premesso inoltre che: - in pendenza dei fatti e dei procedimenti sopra richiamati, sono intervenuti incontri tra l Amministrazione e il Consorzio, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare l insorgere di un contenzioso - la transazione prospettata, idonea a definire in via amichevole la controversia in atto tra le parti, comporta: per il Consorzio : la rinuncia alla somma di 15.895,01 sull ammontare preteso di 715.895,01 e la rinuncia a pretendere il pagamento di eventuali interessi di mora maturati sulle fatture oggetto della presente transazione i cui termini di pagamento risultano scaduti. per il Comune: il pagamento della somma complessiva di 700.000,00 suddivisa in sei tranches di pagamento da liquidarsi a scadenze concordate entro la data del 31.12.2014; Richiamato l art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad un controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro; Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all interesse pubblico del Comune in quanto: elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente la chiusura della controversia consente di evitare l ulteriore addebito per interessi di mora maturati su fatture i cui termini di pagamento risultano scaduti al 31/12/2011; Appurato pertanto, in relazione all istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere; Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo; Rilevato sotto quest ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell ambito di un rapporto concessorio, come quello in questione (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000, n. 1359); - 7 -

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti ; Considerato, per tali ragioni, che: - le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione, facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell art. 1965 del codice civile - tutti i comparenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell art. 1966 comma 1 del codice civile, di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono quindi terzi aventi diritto sui beni in contestazione In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n... del.., esecutiva ai sensi di legge TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: TRANSAZIONE: 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 2) Il Comune di Sarzana, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare al Consorzio Cooperative Sociali entro la data del 31.12.2014, la somma complessiva di 700.000,00 suddivisa in cinque tranches di pagamento, così costituite: anno 2012: 50.000,00 da corrispondere entro il 30 giugno 2012 ed 130.000,00 da corrispondere al 31 dicembre 2012 anno 2013: 260.000,00 suddivisa in due tranches di uguale importo scadenti rispettivamente al 31.07.2013 e al 31.12.2013 anno 2014: 260.000,00 suddivisa in due tranches di uguale importo scadenti rispettivamente al 31.07.2014 e al 31.12.2014 3) Il Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a mezzo del suo legale rappresentante, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell art. 1965 del codice civile, rinuncia a. alla somma di 15.895,01 sull ammontare preteso di 715.895,01 b. ad emettere note di debito per interessi di mora maturati sulle fatture oggetto della presente transazione i cui termini di pagamento risultano scaduti. 4) I comparenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra - 8 -

5) I comparenti dichiarano infine che l oggetto della presente transazione, e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all ipotesi di scoperta di nuovi documenti, salva l ipotesi di dolo di una delle parti. LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO Per IL COMUNE DI SARZANA Il dirigente Area 2 Servizi esterni Dott.ssa Patrizia Rossi Per IL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE Il legale rappresentante - 9 -

Allegato alla deliberazione OGGETTO: Approvazione proposta di transazione tra il Comune di Sarzana e il Consorzio Cooperative Sociali Il sottoscritto Dott.ssa Patrizia ROSSI, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. Sarzana, lì 23.04.2012 IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Patrizia ROSSI Il sottoscritto Dott.ssa Franca ZANELLA, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto, attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Sarzana, lì 24.04.2012 IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Franca ZANELLA 10

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO F.to Massimo CALEO IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Franco CARIDI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto registrato al n. del R.C. è pubblicato in copia all ALBO PRETORIO per 15 gg. dal al IL MESSO COMUNALE F.to ( ) F. ISOPPO F.to ( ) P. GUASTINI IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Franco CARIDI F.to Dott.ssa Franca ZANELLA La presente è copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo e d ufficio. Sarzana, lì IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICATO DI ESECUTIVITA ( ) Art. 134 co. 3 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva 10 gg. dopo la pubblicazione il ( ) Art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità il ( ) Art. 134 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 divenuta esecutiva a seguito di controllo di un quarto dei consiglieri il ( ) Annullata il ( ) Ratificata il Sarzana, lì IL SEGRETARIO GENERALE 11