Consiglio regionale della Toscana Proposta di Legge n. 404 Prot. n. 1556/2.6 del 05.02.2010 Oggetto Interventi di sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati Proposta di legge regionale di iniziativa dell Ufficio di presidenza ON. RICCARDO NENCINI - PRESIDENTE ANGELO POLLINA-VICEPRESIDENTE ALESSANDRO STARNINI-VICEPRESIDENTE GIULIANA LORIS BAUDONE SEGRETARIO QUESTORE BRUNA GIOVANNINI SEGRETARIO QUESTORE GIUSEPPE DEL CARLO - SEGRETARIO GIANLUCA PARRINI - SEGRETARIO
RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE Con la presente proposta di legge il Consiglio regionale, valutato che nell ambito della gravissima crisi economica che ha comportato la perdita del lavoro per molti lavoratori toscani, le famiglie con figli a carico e quelle nelle quali anche il coniuge o convivente è privo di lavoro sopportano uno svantaggio ancora più grave rispetto alle altre categorie di disoccupati, ha deciso di destinare una parte dell avanzo di amministrazione, frutto di una costante ed attenta politica di contenimento dei costi, ad un intervento di solidarietà nei confronti dei lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi economica in quanto privi di ammortizzatori sociali. Tale intervento, dell importo di 600.000,00 euro, consiste nella corresponsione di un bonus aggiuntivo a favore dei soggetti già beneficiari del contributo di sostegno al reddito di cui all articolo 6 ter della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l anno 2009) che presentino ulteriori requisiti di criticità economica, dovuti alla presenza di figli a carico e/o allo stato di disoccupazione del coniuge o convivente. L articolo 1 prevede al primo comma la corresponsione quale misura di sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori disoccupati di un finanziamento straordinario consistente in un contributo una tantum pari a euro 800,00 ai lavoratori che siano già beneficiari del contributo di cui all art. 6 ter della l.r. 69/2008 ed abbiano almeno un figlio oppure il coniuge o il convivente a carico. Il comma 2 prevede che il contributo è portato ad euro 1.000,00 in caso di contemporanea presenza di almeno un figlio a carico e di coniuge o convivente a carico ed è incrementato di euro 300,00 per ogni ulteriore figlio a carico. L articolo 2 prevede che l erogazione sia effettuata con le modalità previste dalla l.r.69/2008. L articolo 3 quantifica la spesa in euro 600.000,00 sull UPB 612 Lavoro spese correnti che viene impinguato di tale somma mediante storno dell importo dall UBP 134 Attività istituzionale del Consiglio regionale spese correnti. L articolo 4 prevede l entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione RELAZIONE FINANZIARIA I requisiti previsti dall articolo 6 ter della l.r. 69/2008 sono i seguenti: Beneficiari: - lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato - titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che:
a) risiedono in Toscana; b) sono stati già occupati presso unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana; c) risultano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi; d) non beneficiano di ammortizzatori sociali; e) hanno sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all articolo 14, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32). Il contributo è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari nell anno 2009 di altri contributi pubblici erogati a titolo di sostegno al reddito in conseguenza della perdita del posto di lavoro; La Giunta regionale, con propria deliberazione 6 aprile 2009, n. 263 ha definito: a) la durata minima del rapporto di lavoro la cui cessazione anticipata, per causa non imputabile al lavoratore, ha originato lo stato di disoccupazione pari a 180 giorni; b) la soglia di reddito, riferito all anno 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che dà diritto al contributo pari a euro 12.500,00 (portati a 15.000,00 con d.g.r.29 giugno 2009, n. 558). c) le modalità operative di accesso al contributo. Alla scadenza del termine sono state presentate circa 2.000 domande, di cui circa 1.000 respinte e circa 700 accolte, mentre 300 sono ancora in iter istruttorio. Delle domande accolte circa il 55% sono di beneficiari con figli a carico ed il 57% di beneficiari con coniuge a carico. Più precisamente sono 686 le domande accolte, di cui 377 quelle di beneficiari con figli, (33 domande sono prive di dati rilevabili in ordine ai figli), 393 quelle di beneficiari con coniuge e 198 con altri conviventi a carico. Sulla base di questi dati e dell entità dei contributi previsti dalla presente proposta di legge, si stima pertanto di poter far fronte con circa 530.000,00 euro alla spesa per i lavoratori aventi un figlio e/o il coniuge o un convivente a carico. In caso di ulteriori figli si ritiene inoltre di quantificare in circa 70.000,00 euro la spesa, per un totale di 600.000,00 euro. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio di previsione 2010 Anno 2010 in diminuzione UBP 134 Attività istituzionale del Consiglio regionale spese correnti, per euro 600.000,00; in aumento UPB 612 Lavoro Spese correnti, per euro 600.000,00.
Proposta di legge regionale avente ad oggetto: Interventi di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati Sommario. Preambolo Art. 1 - Contributo per il sostegno al reddito delle famiglie Art. 2 - Modalità di erogazione del contributo Art. 3 - Norma finanziaria Art. 4 Entrata in vigore Preambolo Visto gli articoli 117, terzo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione ; Visto gli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale; Visto il capo II bis (Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l anno 2009) Considerato quanto segue: 1. il Consiglio Regionale ritiene doveroso esprimere il proprio contributo all attuazione dei principi costituzionali e statutari di solidarietà e di tutela e valorizzazione della dignità dei lavoratori e della famiglia; 2. la richiamata l.r. 69/2008 prevede per determinate categorie di lavoratori disoccupati il riconoscimento di un contributo per il sostegno al reddito; 3. nell ambito della gravissima crisi economica che ha comportato la perdita del lavoro per molti lavoratori toscani, le famiglie con figli a carico e quelle nelle quali anche il coniuge o convivente è privo di lavoro sopportano uno svantaggio ancora più grave rispetto alle altre categorie di disoccupati ; 4. a tal fine il Consiglio regionale ritiene opportuno definire un intervento di solidarietà sociale nei confronti dei suddetti lavoratori, aggiuntivo rispetto a quello già attuato con la citata l.r. 69/2008 destinando una consistente parte, quantificata in 600.000,00 euro, degli stanziamenti del proprio bilancio che risultano disponibili al termine dell esercizio 2009 grazie ad una attenta politica di riduzione dei costi; si approva la presente legge
Art.1 Contributo per il sostegno al reddito delle famiglie 1. Il Consiglio regionale della Toscana contribuisce al sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori disoccupati mediante un finanziamento straordinario, per l anno 2010, a titolo di sostegno al reddito, consistente in un contributo una tantum pari a euro 800,00 ai lavoratori già beneficiari del contributo di cui all articolo 6 ter della l.r. 69/2008, aventi almeno un figlio a carico oppure il coniuge o il convivente a carico. 2. Il contributo di cui al comma 1 è innalzato ad euro 1.000,00 in caso di contemporanea presenza di almeno un figlio a carico e di coniuge o convivente a carico. Il medesimo contributo è incrementato di euro 300,00 per ogni ulteriore figlio a carico. Art.2 Modalità di erogazione del contributo 1. L erogazione del contributo è effettuata con le modalità di cui alla l.r. 69/2008. Art.3 Norma finanziaria 1. Per l attuazione della presente legge è autorizzata, per l anno 2010, una spesa pari a 600.000,00 euro, alla quale si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) n. 612 Lavoro Spese correnti del bilancio di previsione 2010. 2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2010 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo: Anno 2010 in diminuzione UBP 134 Attività istituzionale del Consiglio regionale spese correnti, per euro 600.000,00; in aumento UPB 612 Lavoro Spese correnti, per euro 600.000,00. Art.4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.