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Transcript:

L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (1).Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (1/circ). 1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente (2). Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 2. È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti imutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita. Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica. 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.

4. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta della anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni. 5. L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto. 6. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono. 7. Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile. Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238

(3), devono corrispondere ad una o più delle frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati di quartieri delle grandi città (4). 8. In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza (4/a). 9. Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune. (giurisprudenza) 10. Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (5). I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna. 11. Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000 (6). Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno

provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (6). Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione (7). Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa (8) per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune. 12. La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'istituto centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'istituto centrale di statistica. 13 Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n. 8. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1997, n. 2. (2) Vedi, anche, art. 91, lettera B, n. 27, T.U. comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province. (3) Riportato alla voce Stato civile. (4) Vedi art. 7 del reg. riportato al n. II. (4/a) Sebbene l'art. 8 non sia stato formalmente abrogato da alcuna norma

successiva, esso deve ritenersi superato per effetto di quanto disposto dalla L. 10 febbraio 1961, n. 5, che ha apportato modifiche, in materia di migrazioni interne, alla L. 29 aprile 1949, n. 264, riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (5) Riportato alla voce Comuni e province. (6) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, riportato alla voce Finanza locale. (6) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, riportato alla voce Finanza locale. (7) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. (8) In origine «ammenda».