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Decreto 24 luglio 2000 n.63 REPUBBLICA DI SAN MARINO Calendario Venatorio 2000/2001 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Testo Unico delle disposizioni in materia di caccia 5 giugno 1972 n.18; Vista la Legge 18 luglio 1979 n.42; Vista la delibera del Congresso di Stato in data 24 luglio 2000 n. 30; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale. L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia. Art.2 L'esercizio venatorio ha inizio domenica 10 settembre 2000 e termina domenica 11 febbraio 2001. L'esercizio venatorio è regolato come segue: Art.3-10 settembre 2000: apertura generale della caccia, (per questa giornata venatoria, non si potrà accedere ai territori di caccia, prima delle ore 07.00). - 3 dicembre 2000: Chiusura della caccia alla selvaggina stanziale. - 11 febbraio 2001: Chiusura generale della caccia. Divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana. L'esercizio venatorio è consentito: settembre 2000: Art.4

- domenica 10, domenica 17, alla selvaggina stanziale e migratoria, anche in forma vagante, anche con l'ausilio del cane. - Dal 17 al 30 settembre 2000: alla selvaggina stanziale e migratoria. - Domenica 17, mercoledì 20, sabato 23, domenica 24, mercoledì 27, sabato 30, anche in forma vagante, anche con l'ausilio del cane. Dal 1 ottobre al 3 dicembre 2000: - alla selvaggina stanziale: mercoledì, sabato, domenica di ogni settimana, anche in forma vagante, anche con l'ausilio del cane. Alla selvaggina migratoria: 5 giorni alla settimana, anche in forma vagante, anche con l'ausilio del cane. Dal 1 novembre 2000: E' vietata la caccia alla femmina del fagiano, è altresì vietata la caccia alla starna in deroga a quanto previsto dall'art.6 punto 4, del presente decreto. Dal 4 dicembre 2000 al 31 gennaio 2001: E' consentita la caccia, anche in forma vagante alla selvaggina migratoria, 5 giorni la settimana con l'ausilio del cane. Dal 10 al 31 dicembre 2000 è vietato l'uso del cane da seguita. Dal 1 gennaio 2001 al 31 gennaio 2001 è consentito l'uso del cane sia da ferma che da seguita. Dal 1 febbraio 2001 al 11 febbraio 2001 è consentita la caccia anche in forma vagante alla selvaggina migratoria 5 giorni alla settimana con l'ausilio del cane, con esclusione del cane da seguita. Art.5 Nelle fasce di passetto ove esistono o vengono costruiti appostamenti, questi saranno usufruiti da colui che ne prenderà possesso per primo volta per volta per ogni giorno di caccia, indipendentemente dal fatto che ne sia il costruttore. Si intende temporaneo qualsiasi riparo costruito con materiali che non sia muratura. Tali ripari saranno altresì realizzati secondo la tipologia costruttiva prevista dalle norme vigenti. E' vietata la caccia nei terreni con coltura in atto, quando essa può arrecare danno effettivo alle colture. I bossoli delle cartucce, i contenitori delle munizioni, eventuali rifiuti (propri e non) devono essere asportati al termine di ogni giornata. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere eseguita con l'impiego di piante, frasche d'interesse ecologico, tutelate ai sensi dell'art.32 della Legge 16 novembre 1995 n.126. Le specie cacciabili sono le seguenti: Art.6

Dal 10 settembre al 31 dicembre 2000: - Frosone, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia Turtur), fringuello, cappellaccia e calandro. Dal 10 settembre 2000 all' 11 febbraio 2001: - Cornacchia, ghiandaia, taccola, gazza, corvo, donnola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, marzaiola, beccaccino, frullino, piviere, porciglione, pittima, pavoncella, allodola, strillozzo, pispola, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia. Dal 17 settembre 2000 all' 11 febbraio 2001: - Passero, passera mattugia. Dal 10 settembre 2000 al 3 dicembre 2000: - Fagiano, lepre e starna. E' invece vietata la caccia alla pernice. Dal 1 novembre 2000 al 21 gennaio 2001: - E' consentita la caccia al cinghiale esclusivamente con cartuccia a palla e fucile a canna liscia, è vietata la caccia ai piccoli di cinghiale con mantello striato. Art.7 Il cacciatore durante ogni giornata di caccia consentita non può abbattere più di due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre e trenta capi di selvaggina migratoria, ad eccezione degli storni e dei passeri, non soggetti a limitazione di carniere. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato, la selvaggina migratoria soggetta a limitazione, deve essere sempre segnata a fine giornata di caccia in un'unica soluzione. Art.8 Le Oasi di Ripopolamento, le zone di divieto e dei parchi, sono indicate e delimitate da apposite tabelle. Nella zona di S.Mustiola e Monte Carlo è istituita una fascia per la sola migratoria appositamente delimitata e tabellata, senza l'ausilio del cane. Art.9

Nei fondi chiusi è vietata la caccia anche ai proprietari del fondo e la selvaggina rimane proprietà dello Stato, con esclusione degli allevamenti denunciati ed autorizzati. Art.10 ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI SITA NELLA PARROCCHIA DI DOMAGNANO. L'addestramento cani è consentito dal 12 febbraio 2001 all'apertura della caccia nella zona di seguito specificata; in suddetto terreno è vietato l'esercizio venatorio. La zona è così delimitata: inizio da Cà Vagnetto dal confine con la zona a Gestione Sociale, risalendo la dorsale dei calanchi fino a sotto la Chiesa di Domagnano, di cui si discende la dorsale dei calanchi fino a congiungersi con Str. Vicinale Campagnone percorrendola fino a congiungersi con Str. Agnellino da Piandavello, si prosegue tenendo sempre il lato sinistro, su un tratto di Str. Agnellino da Piandavello, proseguendo sempre a sinistra per la Strada di servizio per la bonifica calanchiva che costeggia il Fosso del Mulino fino alla Briglia sotto la carrara che scende da Piandavello, di qui si risale il crinale dei calanchi fino a congiungersi a Cà Vagnetto. E' altresì istituita una zona per le selezioni dei cani da seguita, muniti di pedigrèe, finalizzate esclusivamente ad effettuare Campionati Nazionali e a partecipare a Campionati Internazionali, limitatamente al periodo dal 12 febbraio 2001 al 31 luglio 2001, previo programma approvato dalla F.S.d.C.. Tale zona, appositamente tabellata, è sita in località San Giovanni - Maiano - Cà Rigo. La F.S.d.C., in collaborazione con la Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente, è autorizzata ad effettuare censimenti e statistiche della fauna selvatica durante tutto l'arco dell'anno nelle Oasi di ripopolamento e in tutte le parti del territorio anche con l'ausilio del cane. Art.11 Nelle Oasi di Ripopolamento e nella Gestione Sociale dei Castelli, si svolgeranno GARE DI CACCIA PRATICA nel mese di agosto 2000. Le gare cinofile con cani da seguita si svolgeranno dal 1 gennaio 2001 al 20 gennaio 2001. Art.12 Nella GESTIONE SOCIALE cui è soggetto tutto il territorio, l'esercizio venatorio è consentito anche al cacciatore in possesso di licenza italiana, a condizione che il medesimo versi alla Federazione Sammarinese della Caccia una quota di partecipazione uguale a quella richiesta dalla Regione o Provincia per la caccia nei rispettivi A.T.C.. Per la sola migratoria non sono soggetti al pagamento della suddetta tassa i cacciatori delle Regioni che permettono l'esercizio venatorio alla migratoria in tutta la Regione qualora il cacciatore sammarinese abbia acquisito il diritto di essere socio di un A.T.C. della Regione stessa. Art.13 Il fucile non può essere dotato di un numero di colpi superiore a 3.

Art.14 L'uso dei richiami è consentito dal 10 settembre 2000. E' vietata l'uccellagione con qualsiasi sistema di rete e di aucupio. E' vietato l'uso e la detenzione, durante l'esercizio venatorio, di richiami a funzionamento elettromagnetico ed elettronico muniti o meno di amplificatori del suono e / o l'uso di petardi. Art.15 a) Chi esercita l'attività venatoria con l'uso di richiami vivi di cattura è tenuto a comunicare all'ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole il possesso delle specie detenute e relativo numero suddiviso per singola specie, producendo specifica denuncia. b. L'uso dei richiami vivi di cattura appartenenti alle specie cacciabili è consentito ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento fino ad un massimo di 10 unità per specie e fino ad un massimo complessivo di 40 unità. c. Sulla base delle denuncie pervenute, l'ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, provvederà all'identificazione dei singoli soggetti, a mezzo del servizio di vigilanza ecologica, mediante anello inamovibile numerato, rilasciando regolare attestazione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo per le seguenti specie: tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, merlo, colombaccio, storno, allodola, germano. Art.16 E' fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata darne notizia alla F.S.d.C.. Art.17 L'addestramento dei cani è consentito a chi è in possesso della ricevuta di versamento della quota di partecipazione prescritta all'art.12 del presente Decreto. L'addestramento cani è consentito nei seguenti giorni: AGOSTO 2000: domenica 13 - domenica 20 - mercoledì 23 - domenica 27 - mercoledì 30 - SETTEMBRE 2000: lunedì 4 - giovedì 7 - Durante l'addestramento dei cani qualsiasi tipo di selvaggina catturata o uccisa incidentalmente dovrà essere consegnata alle Guardie Ecologiche o alla Gendarmeria. In caso di pioggia l'addestramento cani è sospeso. Art.18

La caccia alla selvaggina di qualsiasi tipo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, con eccezione del limite di orario stabilito dall'art.3-1 Comma del presente Decreto. Art.19 1. Ogni inosservanza delle leggi, dei decreti delle prescrizioni e degli ordini legittimi emessi in materia di caccia è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. 2. La sanzione è raddoppiata tanto nel minimo quanto nel massimo e comporta la sospensione immediata della licenza da 10 giorni a 1 anno nei seguenti casi: a) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l'incolumità delle persone o delle cose; b. quando l'infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture o strutture agricoloforestali o all'ambiente naturale: c) quando l'infrazione abbia comportato contro legge la cattura o l'abbattimento oppure il danneggiamento di selvaggina; b. quando l'infrazione risulti particolarmente grave per violazione delle regole tradizionali e degli obblighi inerenti all'esercizio della caccia; c. quando il contravventore sia recidivo : è recidivo chi nei cinque anni precedenti la data dell'infrazione risulta aver commesso la medesima violazione oppure altre due violazioni della normativa sulla caccia; d. quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o confisca, di ritiro del tesserino. Art.20 1. La violazione delle norme sulla caccia comporta: a. la confisca immediata della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta nonché dei mezzi di caccia vietati i quali pertanto sono sottoposti a sequestro dagli agenti che procedono all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione; b. il ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato: il tesserino viene restituito soltanto nel caso che non sia disposta la sospensione della licenza. Art.21 1. L'oblazione volontaria, prevista e regolata dall'art.33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa e non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro, della confisca e del ritiro dei tesserini e conseguente divieto temporaneo di caccia. 2. L'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative è di competenza del Dirigente dell'ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice o da altre leggi penali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 luglio 2000/1699 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Maria Domenica Michelotti - Gian Marco Marcucci IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Francesca Michelotti