SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBL DISEGNO DI LEGGE (H. 120)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 274

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

Legge 5 luglio 1982, n. 441

Legge 9 agosto 1948, n. 1077

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

MIISTERO DELLO SVILUPPO ECOOMICO

SEZIONE I. Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

SENATO DELLA REPUBBLICA

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Parte Quarta. Documenti

Nuova normativa per gli agenti immobiliari

A.C. 66 e abb. Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 3 maggio 1985, n Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio. Vigente al:

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

ENATO DELLA REPUBBLICA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2000, Istituzione delle distinte sezioni del ruolo unico della dirigenza.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLIC

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 567

Legge 3 maggio 1985, n. 204: Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MUSSOLINI, CASSANO, TARQUINIO, SCILIPOTI, CARIDI, AZZOLLINI, PELINO, AIELLO, LONGO, FORMIGONI, LANGELLA, CONSIGLIO

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

Consiglio regionale del Piemonte LEGGE REGIONALE DEL 4 SETTEMBRE 1975, N. 48. Articolo 1 Costituzione del Consorzio

D.P.R n. 311

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della figura professionale del medico stomatologo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

Preambolo: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Atto suddiviso in articoli Stampa. Nuova Ricerca Indietro. LEGGE 8 dicembre 1956, n.1378

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

SENATO DELLA REPUBBLICA

** NORMATTIVA - Stampa ***

Determina degli adempimenti per l assoggettamento al controllo della Fondazione MAXXI

Titoli professionali per addetti stampa nella P.A.

SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

Legge 12 marzo 1968, n. 478: Ordinamento della professione di mediatore marittimo. (Pubblicata nella G.U. n. 108 del 29 aprile 1968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

Legge 9 febbraio 1942, n. 194 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 69). Disciplina giuridica della professione di attuario. Art. 1.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge 22 novembre 2002, n. 268

I N D I C E. Premessa...pag. 1. Articolo 3 (Obbligo del segreto e rapporto di lavoro)...pag. 1

XIII Legislatura. Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

TITOLO I ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETIIVO ORDINARIO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. Art. 1

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TOTARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 287

SENATO DELLA REPUBBL1C

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 482 XVI Legislatura. Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre DISEGNO DI LEGGE

NORME REGOLANTI L ATTIVIA' DEL CTU Il CTU Consulente Tecnico d Ufficio è la figura professionale, di particolare competenza tecnica, al quale si

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 334

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

Il Rettore Decreto n Anno 2015 Prot. n

PROVINCIA DI BRINDISI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2565

1. Disposizioni sul processo amministrativo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica".

di cui alla tabella X, quadro A, allegata al decreto del Presidente

REGOLAMENTO PER LE NOMINE

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA (N. 32} T^V T O T^ "fy iv * f\ W T T TJ 1 l~* i ' T? d'iniziativa dei senatori PIERACCIMI e ARFÈ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972 Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte ONOREVOLI SENATORI. Il diffuso fenomeno della falsificazione delle opere d'arte ha richiamato, in tempi recenti, l'attenzione preoccupata del mondo artistico e culturale, delle pubbliche autorità ed, in genere, di tutti coloro che sono interessati al mercato delle opere stesse. Con un precedente disegno di legge, approvato già dal Senato, i presentatori di questa iniziativa, nell'intento di stroncare tale illecita attività, colmando le lacune della legislazione vigente, giungono a configurare in tale ipotesi una specifica figura criminosa (atto Senato V leg. n. 960). Ora, al fine di rendere operante tale disciplina, consentendo l'agevole retta applicazione della norma penale, ma anche ad altri fini, come ad esempio vertenze ereditarie, fiscali, eccetera, si ravvisa l'opportunità di assicurare al giudice la collaborazione di tecnici altamente qualificati, forniti di speciali cognizioni scientifiche, di profonda cultura e che offrano, altresì, assoluta garanzia sotto il profilo morale. La soluzione preferibile, al riguardo, appare quella di addivenire all'istituzione di un albo di consulenti in materia di opere d'arte, ai quali dovrà essere riconosciuta la competenza ad effettuare perizie giudiziali e stragiudiziali in ordine all'autenticità delle opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato. Per quanto riguarda le perizie giudiziali la competenza sarà di carattere esclusivo. Si intende, in tal modo, disciplinare, in forma organica, un settore fino ad ora privo di adeguata regolamentazione e spesso lasciato alla improvvisazione, alla incompetenza e, talvolta, purtroppo, alla frode organizzata. Per quanto concerne gli attuali consulenti tecnici del giudice si osserva che essi vengono scelti sulla base di un ruolo dì periti ed esperti tenuto dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura senza che sia assicurata una specifica ed adeguata preparazione per una materia così delicata come quella in esame. Si rende quindi evidente l'urgente necessità della prospettata riforma. In considerazione del preminente interesse pubblico all'esatta valutazione e, quindi, all'idonea conservazione e tutela del pa-

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 32 trìmonio artistico nazionale appare opportuno che l'albo predetto venga conservato presso il Ministero della pubblica istruzione. La prospettata istituzione dell'albo risponde ad una ulteriore esigenza di natura preventiva, quella di consentire agli interessati di avvalersi dell'opera di tecnici qualificati e di assoluta fiducia, al fine di ottenere attestazioni di autenticità delle opere d'arte predette, che consentano una piena tutela dell'affidamento degli acquirenti. In attuazione dei princìpi esposti l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'albo dei consulenti presso il Ministero della pubblica istruzione. L'articolo 2 attribuisce agli iscritti la competenza ad effettuare perìzie giudiziali e stragiudiziali in materia di autenticità e natura di opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato. Viene precisato che tale competenza per quanto riguarda le perizie giudiziali ha carattere esclusivo. Nell'articolo 3 vengono enumerate le categorie aventi diritto all'iscrizione all'albo, che viene all'uopo distinto in due sezioni. Nella prima sezione possono essere iscritti i docenti di storia dell arte presso l'università e ì funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'amministrazione delle antichità e belle arti dello Stato e degli enti locali in servizio per pubblico concorso. Per evitare la costituzione di esclusive è prevista l'immissione nell'albo, in una seconda sezione, di tecnici pratici la cui particolare competenza in materia sia riconosciuta dalla commissione per la tenuta dell'albo stesso. L'articolo 4 disciplina la commissione unica per la tenuta dell'albo in modo che essa offra piena garanzia per una scelta oculata fra gli aspiranti all'iscrizione nell'albo e per una corretta tenuta dell'albo medesimo. Al fine di consentire una collaborazione tra le competenze tecniche pubbliche e quelle private si è conferita anche alle associ r. zioni rappresentative dei mercanti d'arte e d'antiquariato la facoltà di effettuare la designazione di tre esperti quali componenti della commissione predetta, uno per ogni largo settore di competenza (antico, medioevale, moderno e contemporaneo). Gli articoli 5 e 6 fissano i requisiti per l'iscrizione all'albo e regolano la procedura relativa. Gli articoli 7 e 8 disciplinano le ipotesi di radiazione e sospensione dall'albo, sulla base dei princìpi accolti in ogni ordinamento professionale. Infine, allo scopo di evitare qualsiasi equivoco interpretativo in ordine alla natura esclusiva della competenza dei consulenti iscritti all'albo, per quanto attiene alle perizie giudiziali, si è ritenuto opportuno aggiungere UH articolo (art. 21-bis) alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale per le ipotesi di procedimento penale per alterazione o contraffazione di opere di pittura, di scultura o di grafica e di oggetti di antichità: e antiquariato in genere.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 32 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte. Art. 2. Spetta agli iscritti nell'albo la competenza ad effettuare perizie giudiziali o stragiudiziali in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura o di grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato. Art. 3. L'albo è distinto in due sezioni. Possono essere iscritti alla prima sezione i docenti di archeologia e di storia dell'arte antica, medioevale e moderna presso le università e i funzionari del ruolo tecnico-scientifico della carriera direttiva dell'amministrazione delle antichità e belle arti dello Stato e degli enti locali. Per i funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'amministrazione statale delle antichità e belle arti l'iscrizione all'albo è limitata ai soli fini delle perizie giudiziali. Possono essere iscritti alla seconda sezione coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo, particolari cognizioni scientifiche e tecniche in materia di arte antica, moderna o contemporanea. Art. 4. La commissione unica per la tenuta dell'albo ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composta da: 1) un consigliere di Stato, che la presiede;

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 32 2) un consigliere di Corte d'appello; 3) tre docenti universitari di ruolo dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai docenti delle materie stesse ed affini; 4) tre funzionari del ruolo tecnico-scientifico della carriera direttiva dell'amministrazione delle antichità e belle arti dello Stato e degli enti locali dei quali uno del ruolo degli archeologi e due del ruolo degli storici dell'arte, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli; 5) tre esperti designati dalle associazioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato con riguardo ai settori di competenza dell'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte moderna e contemporanea. La commissione è nominata dal Ministro della pubblica istruzione e si rinnova ogni tre anni. Essa procede alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo, tenendo conto dei titoli e documenti di attività specifica presentati dai richiedenti e, ove occorra, mediante prove teoriche e pratiche. Art. 5. Per l'iscrizione nell'albo è necessario: 1) essere cittadino italiano; 2) avere compiuto anni ventuno; 3) godere il pieno esercizio dei diritti civili. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condanne a pene che a norma dell'articolo 7 darebbero luogo alla radiazione dall'albo. Art. 6. La domanda di iscrizione nell'albo è presentata alla commissione per la tenuta dell'albo stesso, presso il Ministero della pubblica istruzione e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente nonché di ogni altro documento utile.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 32 Art. 7. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione d'ufficio dall'albo. Importano parimenti la radiazione d'ufficio: 1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni; 2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del Codice penale. Art. 8. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel Codice penale, importano d'ufficio la sospensione dall'albo: 1) l'interdizione dai pubbilci uffici per una durata non superiore a tre anni; 2) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente; 3) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura. Art. 9. Dopo l'articolo 21 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, concernente «disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale» è aggiunto il seguente: Art. 2\-bis. «Quando è stato iniziato procedimento penale per alterazione o contraffazione di opere di pittura, scultura o grafica e di oggetti di antichità e di antiquariato la perizia è eseguita esclusivamente da un iscritto all'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte».

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 32 Art. 10. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvedere alla costituzione e alla nomina della commissione di cui all'articolo 4. Entro tre mesi dalla sua costituzione la commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle modalità per l'iscrizione all'albo. Art. 11. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni, si farà fronte per l'esercizio 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 2573 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubbilca istruzione per l'esercizio medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.