PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 71 del 10 dicembre 2014 OGGETTO 3/e Definizione della controversia contro BT ITALIA Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro: Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente: Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Monica Cappelli
Definizione della controversia contro BT ITALIA VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di
telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza, corredata della documentazione ivi elencata, pervenuta in data 03 gennaio 2013 con la quale ha richiesto di definire la controversia con l'operatore BT Italia e di cui al formulario GU14 n. /2013; VISTA la nota datata 15 gennaio 2013 con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria, assegnando nel contempo termini perentori per il deposito di memorie e documenti; VISTE le note difensive e la documentazione depositate dalle parti nonché tutti gli altri atti e documenti del procedimento; VISTI gli atti inerenti l'espletata procedura conciliativa ; VISTA la relazione del responsabile del procedimento e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere delegato; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, con riferimento a due utenze fisse () e a tre utenze mobili aziendali (), rappresenta quanto segue: a)-di avere aderito in data 28 aprile 2009 ad un'offerta di convergenza delle utenze fisse e mobili in questione; b)-l'operatore dopo ventinove giorni ha attivato una sola utenza mobile; c)-l'operatore non ha attivato le altre utenze; d)-l'operatore ha attivato numeri mobili non richiesti; e)-l'operatore non ha riscontrato i numerosi reclami fatti al servizio clienti circa la mancata attivazione dei servizi; f)-l'operatore ha illegittimamente fatturato per servizi mai richiesti; g)-di avere disdettato il contratto in data 5 agosto 2009. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede: il risarcimento del danno, lo storno delle delle fatture ed il rimborso delle tasse pagate pari ad 317,91. 1.2-L'operatore, in sintesi, rappresenta:
-l'istante in data 28 aprile 2009 ha sottoscritto due contratti denominati rispettivamente VIP GO e BT start senza scatto. Il primo per le utenze fisse ed il secondo per le utenze mobili; -i numeri fissi non sono migrati dall'operatore fastweb in quanto la procedura è stata annullata in fase 3 ; -il 16 giugno 2009 è migrata l'utenza mobile, il 17 giugno 2009 è migrata l'utenza mobile, mentre l'utenza mobile non è migrata a causa di tre KO ricevuti in data 15 e 29 giugno 2009 ed il 27 luglio 2009; -l'istante ha ricevuto ed usato tre sim provvisorie; -l'ordine di attivazione dei numeri mobili è stato annullato in data 04 novembre 2009 a causa della morosità dell'istante; -di avere stornato i costi di disattivazione. Sulla base di ciò l'operatore chiede il rigetto delle domande dell'istante. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1.-E' fondata e va accolta la domanda di annullamento delle fatture per i seguenti motivi. E' pacifico tra le parti che l'istante ha accettato le offerte contrattuali VIP GO e BT Start senza scatto, le quali effettivamente, come sostenuto dall'istante, consentono la convergenza delle utenze mobili e fisse aziendali. Tanto è vero che l'offerta commerciale BT Start senza scatto, stando a quanto reperito nel sito web dell'operatore, invita la clientela ad abbinare a BT Start un servizio di rete fissa di BT Italia e ad attivare le opzioni di convergenza al fine di risparmiare sulle chiamate di lavoro. Per stessa ammissione dell'operatore tale convergenza non si è mai realizzata in quanto l'operatore non ha mai attivato le utenze fisse; dagli atti emerge che ha attivato solo un numero mobile dei complessivi tre numeri indicati nel contratto sottoscritto in atti. Infatti, dall'esame delle fatture in atti emerge che è stato migrato/attivato solo il numero. L'operatore, a propria discolpa, ha invocato, senza provare alcunché, una generica impossibilità tecnica, né ha provato di avere posto in essere comportamenti volti ad evitare, rimuovere o superare l'ostacolo tecnico. Ai sensi del binomio normativo degli articoli 1218 e 1256 del codice civile il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari
obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto. Di conseguenza coordinando tra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevedibile secondo la diligenza media, fermo restando che l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio cui genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez.ii, 30 aprile 2012 n.6594 Cassazione civile, sez.iii, 05 agosto 2002 n.11717). Le caratteristiche delle offerte contrattuali a cui ha aderito l'istante, associate alla volontà dello stesso (per come rappresentata in atti) di avere da un lato preminente interesse alla convergenza rete fissa-rete mobile e dall'altro di non avere alcun interesse all'attivazione di una sola utenza mobile aziendale, devono far concludere che, nella specie, siamo in presenza di una unitaria manifestazione negoziale e che le prestazioni dell'operatore devono essere considerate indivisibili, ai sensi dell'art.1316 del codice civile, sicché non è possibile ravvisare nella specie un inadempimento parziale dell'operatore, onde l'esecuzione parziale o comunque irregolare della prestazione è equivalente alla prestazione non adempiuta (si veda sul punto Cassazione civile sez.ii 20 giugno 2013 n.15545). A quanto sopra va inoltre aggiunto che l'operatore non ha provato che l'istante ha richiesto l'attivazione di sim mobili provvisorie e/o di nuovi numeri mobili in attesa ovvero in luogo della migrazione delle utenze mobili di cui era intestatario. Stante tutto quanto sopra devono considerarsi non eseguite, per colpa dell'operatore, le prestazioni relative all'intero rapporto contrattuale inter partes. Ne consegue che devono essere annullati tutti gli addebiti per servizi telefonici ed eventualmente per anticipata cessazione del contratto, fatturati dall'operatore. Il tutto con conseguente rimborso delle somme eventualmente pagate dall'istante, maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, dal giorno della domanda al saldo. E con regolarizzazione della posizione contabile/amministrativa dell'istante. 2.2-La domanda di risarcimento del danno, in questa sede, viene interpretata come richiesta di indennizzo (in conformità alle linee guida Agcom di cui alle delibere 529/09/CONS e 276/13/CONS), in quanto ai sensi del 4 e 5 comma dell'art.19 del Regolamento l'agcom e, per essa il Corecom, può solo condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi, restando salvo il diritto delle parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
Detta domanda è fondata e va quindi accolta in quanto la mancata attivazione/migrazione dei numeri fissi e mobili, per i motivi sopra indicati, è da ascriversi a colpa dell'operatore. Tenuto conto che in forza della normativa di settore (Del Agcom n.274/07/cons del 6 giugno 2007, recante Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso ) le utenze fisse dovevano essere migrate/attivate entro 10 giorni lavorativi dal 28 aprile 2009 e tenuto conto che l'istante (per quanto dallo stesso dichiarato in atti) in data 5 agosto 2009 ha richiesto la cessazione del rapporto, il periodo indennizzabile va individuato tra il 11 maggio 2009 ed il 5 agosto 2009, pari a complessivi 86 giorni. Il quantum va determinato sulla base delle seguenti disposizioni dell'allegato A del Regolamento Indennizzi: -art.6, comma 1 il quale prevede l'indennizzo giornaliero di 5,00 nelle ipotesi di omessa portabilità del numero fisso e la metà nell'ipotesi di ritardata portabilità del numero mobile; -art.12 commi 2 il quale prevede il raddoppio degli indennizzi previsti dagli articoli da 3 a 6 per le utenze affari. Fatti i calcoli ( 5,00x2x2x86gg= 1.720,00 / 2,5x2x2x86gg 860,00) risulta che all'istante va riconosciuto il complessivo indennizzo pari ad 2.580,00. 2.3 Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l'indennizzo come sopra determinato deve essere maggiorato dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 2.4 Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore vengono poste a carico dello stesso e determinate come segue D E L I B E R A in accoglimento dell'istanza prot.n.21/2013 presentata il 03 gennaio 2013 da per i motivi sopra indicati l'operatore BT ITALIA in persona del legale rappresentante protempore è tenuto a: -annullare tutti gli addebiti per servizi telefonici ed eventualmente per anticipata cessazione del contratto, fatturati all'istante con obbligo di rimborsare le somme eventualmente pagate dall'istante, maggiorate degli interessi legali dal 03 gennaio 2013 al saldo e con ulteriore obbligo di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante; a)-corrispondere all'istante a titolo d'indennizzo la complessiva somma di 2.580,00 (duemilacinquecentottanta/00) oltre interessi legali dal 03 gennaio 2013 al saldo;
-corrispondere all'istante la somma di 50,00 (cinquanta/00) a titolo di spese di procedura; Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)