Comune di OLIVETO LARIO

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Comune di OLIVETO LARIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO COMUNALE per l IMPOSTA DI SOGGIORNO Il Comune di Oliveto Lario, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011, con deliberazione di Consiglio comunale n. del.., ha approvato il seguente Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno 1

Art. 1 ISTITUZIONE E DECORRENZA DELL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA L imposta di soggiorno è istituita in questo Comune, in quanto compreso nell elenco regionale delle località turistiche o città d arte, con decorrenza dall anno 2017, per il periodo 1 gennaio al 31 dicembre. Art. 2 DESTINAZIONE DELL IMPOSTA Per disposizione legislativa, l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali. Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE L'imposta si applica a ogni alloggiamento (cioè per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che si trovano nel territorio del Comune di Oliveto Lario. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio ai sensi della L.R. 16.07.2007, n. 15, anche nel caso siano gestite non come attività imprenditoriale. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo : alberghi, campeggi, aree attrezzate a camper e roulotte, Bed & Breakfast, residence, case appartamento vacanza, affittacamere, aziende agrituristiche, ecc. Sono altresì compresi gli alloggi e le strutture ricettive pubblicizzate sul web. Art. 4 MISURA DELL IMPOSTA La misura dell imposta è determinata per persona e per pernottamento, mentre per i campeggi, aree attrezzate a camper e roulotte è determinata a posteggio. Le aliquote sono determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. In sede di prima applicazione l imposta è determinata come segue: STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE 1,00 /giorno a persona 2

CAMPEGGI, AREE ATTREZZATE A CAMPER E ROULOTTE 1,50/giorno a posteggio Art. 5 SOGGETTI PASSIVI D IMPOSTA E PRESUPPOSTO DI IMPOSTA Colore che alloggiano nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Oliveto Lario, versano l'imposta al gestore entro e non oltre il momento della partenza. Art. 6 CASI DI ESENZIONE Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Oliveto Lario i pernottamenti successivi all ottavo giorno i minori fino al compimento del 14 anno di età il gestore della struttura ricettiva, i suoi famigliari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Oliveto Lario. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie accreditate site nel Comune di Oliveto Lario, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione Art. 7 OBBLIGHI A CARICO DEI GESTORI I gestori delle strutture sono tenuti a: Ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente Conservare copia della ricevuta, oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA" Far eventualmente compilare ai propri ospiti la dichiarazione di esenzione Effettuare l'invio al Comune di Oliveto Lario, anche per via telematica, della dichiarazione dell'imposta predisposta su apposito modello messo a disposizione dal Comune di Oliveto Lario, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre comunicando: a) il numero di coloro che hanno pernottato in ciascun trimestre (soggetti passivi dell imposta) 3

con espressa indicazione di quelli esenti; b) il numero di notti di permanenza relative ai soggetti di cui al punto precedente c) gli estremi del riversamento al Comune dell'imposta versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre (ossia entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio di ogni anno), mediante bonifico bancario alla tesoreria comunale; conservare tutta la documentazione relativa all imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, ecc.) per almeno 5 anni, ai sensi dell art. 1, comma 161, D.Lgs. 296/2006). La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell imposta. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta il gestore della struttura deve fargli sottoscrivere una dichiarazione ed allegarla alla dichiarazione Nel caso in cui l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui si dia evidenza della circostanza e si riportino i dati del cliente. Art. 8 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO Ai fini dell attività di accertamento sull imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all art. 1 commi 161, 162 della Legge 27.12.2006, n. 296. Ai fini dell esercizio dell attività di controllo l Amministrazione comunale può: Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati i notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati Effettuare sopralluoghi tramite gli Agenti della polizia locale. Art. 9 SANZIONI A CARICO DEL GESTORE Sono previste sanzioni per i gestori, ovvero sarà applicata una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 nei seguenti casi: 4

omessa, incompleta o infedele dichiarazione omesso, ritardato o parziale riversamento della tassa mancato rilascio quietanza somme riscosse mancata compilazione e trasmissione modello di rifiuto del versamento. Art. 10 SANZIONI A CARICO DELL OSPITE Se l'ospite non versa l'imposta incorre in una sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata. Art. 11 RISCOSSIONE COATTIVA Le somme accertate dall Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60(sessanta) giorni dalla notifica dell atto saranno riscosse coattivamente. Art. 12 RIMBORSI Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di versamento in eccedenza a quanto dovuto può essere recuperato mediante compensazione. Non si procede a rimborso dell imposta per importi pari o inferiori a 10,00 (dieci). Art. 13 RINVIO Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali ed in tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la predetta normativa. 5