del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Documenti analoghi
del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sulla procedura penale

Codice penale svizzero

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera

Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell Aia sulla protezione dei minori e degli adulti

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

151.3 Legge federale sull eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili

Accordo

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Codice civile svizzero

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

Codice civile svizzero

Capitolo 12: Arbitrato internazionale

A Legge federale sull introduzione dell iniziativa popolare generica

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Legge federale relativa all Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Codice civile svizzero

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2017)

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Legge federale sulla protezione degli animali

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sugli stranieri

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

Spiegazione delle note

Transcript:

Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2 ; 3 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 1994 4, decreta: Sezione 1: Scopo e oggetto Art. 1 1 La presente legge garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un attività lucrativa. 2 Essa ha in particolare lo scopo di: a. facilitare la mobilità professionale e gli scambi economici in Svizzera; b. sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi all armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato; c. rafforzare la competitività dell economia svizzera; d. rafforzare la coesione economica della Svizzera. 3 Per attività lucrativa ai sensi della presente legge s intende ogni attività a scopo di lucro, eccetto quelle che rientrano negli ambiti di sovranità dello Stato. 5 RU 1996 1738 1 I cpv. 1 e 2 secondo per. di questa disp. corrispondono agli art. 31 bis cpv. 2 e 33 cpv. 2 della Cost. federale del 29 mag. 1874 [CS 1 3]. 2 RS 101 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 4 FF 1995 I 1025 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 1

943.02 Commercio Sezione 2: Principi del libero accesso al mercato Art. 2 Libero accesso al mercato 1 Ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l esercizio dell attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede. 2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti pubblici, si assicurano che le loro prescrizioni e decisioni in materia di esercizio di attività lucrative salvaguardino i diritti menzionati nel capoverso 1. 3 L offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro è retta dalle prescrizioni del Cantone o del Comune di domicilio o di sede dell offerente. Una merce la cui immissione in commercio e utilizzazione sia autorizzata nel Cantone dell offerente può essere immessa in commercio e utilizzata su tutto il territorio della Confederazione. 4 Chi esercita legittimamente un attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l esercizio di tale attività e, fatto salvo l articolo 3, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio. Questo principio si applica anche in caso di cessazione dell attività nel luogo del primo domicilio. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di destinazione. 6 5 Nell applicazione dei principi di cui ai capoversi precedenti le normative cantonali o comunali concernenti l accesso al mercato sono considerate equivalenti. 7 6 Se, riguardo a una merce, a un servizio o a una prestazione lavorativa, un autorità esecutiva cantonale competente ha riconosciuto conforme al diritto federale o autorizzato l accesso al mercato, questa sua decisione vale in tutta la Svizzera. L autorità federale competente per l esecuzione uniforme della legge è legittimata al ricorso. Essa può esigere che l autorità cantonale le comunichi tali decisioni. 8 7 Il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali si svolge su concorso e non deve discriminare le persone con domicilio o sede in Svizzera. 9 Art. 3 10 Restrizioni del libero accesso al mercato 1 Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se: 6 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 7 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 8 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 9 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 2

Mercato interno 943.02 a. si applicano nella stessa misura agli offerenti locali; b. sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e c. sono conformi al principio di proporzionalità. 2 Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se: a. le prescrizioni del luogo d origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti; b. i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall offerente al luogo d origine sono sufficienti; c. il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l esercizio di un attività lucrativa nel luogo di destinazione; d. la pratica acquisita dall offerente nel luogo d origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti. 3 Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata all accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali. 4 Le decisioni concernenti le restrizioni sono prese con procedura semplice, rapida e gratuita. Art. 4 Riconoscimento di certificati di capacità 1 I certificati di capacità cantonali o riconosciuti dai Cantoni per l esercizio di un attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione, a condizione che non siano oggetto di restrizioni secondo l articolo 3. 2... 11 3 Se il certificato di capacità adempie solo in parte le condizioni richieste nel luogo di destinazione, l interessato può provare di aver acquisito le conoscenze necessarie nel quadro di una formazione o di un periodo di pratica svolti altrove. 3bis Il riconoscimento di certificati di capacità per attività lucrative che rientrano nel campo di applicazione dell Accordo del 21 giugno 1999 12 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone è operato conformemente a tale Accordo. 13 4 Se i Cantoni prevedono il riconoscimento reciproco di certificati di capacità in un accordo intercantonale, le disposizioni di quest ultimo sono poziori alla presente legge. 11 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1 lug. 2006 12 RS 0.142.112.681 13 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 3

943.02 Commercio Art. 5 Appalti pubblici 1 I mercati pubblici dei Cantoni, dei Comuni e degli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali sono retti dal diritto cantonale o intercantonale. Tali prescrizioni e le decisioni fondate sulle stesse, non devono discriminare coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera, in modo contrario all articolo 3. 2 I Cantoni, i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti cantonali e comunali vegliano affinché i progetti relativi ad acquisti pubblici di considerevole importanza a prestazioni di servizi e a lavori di costruzione, come pure i criteri di partecipazione e di aggiudicazione dell appalto, siano pubblicati su un organo ufficiale. Tengono conto degli obblighi internazionali della Confederazione. Art. 6 Trattati internazionali e accordi intercantonali 1 Ogni persona con domicilio o sede in Svizzera, per quanto concerne l accesso al mercato, ha almeno gli stessi diritti garantiti dalla Confederazione a persone estere in virtù di accordi internazionali. 2 Qualora, in virtù di accordi internazionali conclusi da uno o più Cantoni con regioni estere limitrofe, persone estere beneficino di un trattamento migliore per quanto concerne l accesso al mercato rispetto agli offerenti con domicilio o sede in un Cantone che non è parte ai predetti accordi, questi ultimi hanno diritto allo stesso trattamento, a condizione che il Cantone di domicilio o di sede accordi la reciprocità. 3 Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli accordi intercantonali. Sezione 3: 14... Art. 7 Sezione 4: Raccomandazioni e rimedi giuridici Art. 8 Raccomandazioni della Commissione della concorrenza 1 La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto della presente legge da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici. 2 Essa può sottoporre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni raccomandazioni concernenti gli atti legislativi previsti o vigenti. 3 Può svolgere indagini e sottoporre raccomandazioni alle autorità interessate. 14 Abrogata dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1 lug. 2006 4

Mercato interno 943.02 4 Assicura, in collaborazione con i Cantoni e i servizi federali interessati, l esecuzione dell articolo 4 capoverso 3 bis e a tal fine può emanare raccomandazioni. 15 Art. 8a 16 Assistenza amministrativa Su domanda, i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano agli accertamenti della Commissione della concorrenza e le mettono a disposizione i documenti necessari. Art. 8b 17 Obbligo di informare Le persone interessate sono tenute a fornire alla Commissione della concorrenza tutte le informazioni occorrenti per i suoi accertamenti e a metterle a disposizione i documenti necessari. Art. 8c 18 Violazione dell obbligo di informare 1 Chi non adempie o non adempie correttamente all obbligo di informare di cui all articolo 8b è punito con la multa. 19 2 La Commissione della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 1974 20 sul diritto penale amministrativo. Art. 9 Rimedi giuridici 1 Le restrizioni del libero accesso al mercato, in particolare del settore degli appalti pubblici, devono rivestire la forma di decisioni impugnabili. 2 Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio giuridico presso un autorità indipendente dall amministrazione. 21 2bis La Commissione della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l accesso al mercato. 22 15 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 16 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 17 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 18 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 19 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1 gen. 2007 (RU 2006 3459). 20 RS 313.0 21 Nuovo testo giusta il n. 138 dell all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1 gen. 2007 (RS 173.32). 22 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 5

943.02 Commercio 3 Se un rimedio giuridico nell ambito di un appalto pubblico appare fondato ed è già stato stipulato un contratto con l offerente, l autorità adita si limita ad accertare in che misura la decisione impugnata violi le normative applicabili in materia. 23 4 Per le decisioni degli organi della Confederazione sono applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa federale. Art. 10 Perizie e audizioni della Commissione della concorrenza 1 La Commissione della concorrenza può presentare perizie sull applicazione della presente legge ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali. 2 Può essere sentita nel procedimento davanti al Tribunale federale. Art. 10a 24 Pubblicazione di raccomandazioni, perizie, decisioni e sentenze 1 La Commissione della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e perizie. 2 Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente alla Commissione della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge. La Commissione della concorrenza raccoglie queste decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 11 Adeguamento di prescrizioni 1 I Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti pubblici, adeguano le loro prescrizioni alla presente legge ed emanano le disposizioni d organizzazione necessarie entro due anni a contare dall entrata in vigore della presente legge. 2 A tale scopo, possono richiedere raccomandazioni alla Commissione della concorrenza e ad altri servizi della Confederazione. 23 Nuovo testo dal n. 138 dell all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1 gen. 2007 (RS 173.32). 24 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 6

Mercato interno 943.02 Art. 12 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Data dell entrata in vigore: 1 luglio 1996 25 Art. 9 cpv. 1: 1 luglio 1998 26 25 DCF del 17 giu. 1996 (RU 1996 1742). 26 DCF del 17 giu. 1996 (RU 1996 1742). 7

943.02 Commercio 8