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REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate Proposta nr. 150 del 31/10/2013 - Determinazione nr. 2583 del 31/10/2013 OGGETTO: D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e DPR 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta: HOXHA BLEDAR Impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio sito in comune di Pordenone, Viale Treviso, n. 27. I L D I R I G E N T E PREMESSA 1.Fatto La ditta HOXHA BLEDAR con sede legale ed operativa a Pordenone, in Viale Treviso 27, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, quale Gestore dell impianto distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, ha presentato tramite lo sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pordenone la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale corredata dalla documentazione tecnica; l istanza è pervenuta allo Sportello in data 22.07.2013, il quale ha trasmesso l istanza alla provincia di Pordenone con nota prot. n. 50729 del 22.07.2013 assunta al prot. n. 59412 del 22.07.2013; lo Sportello Unico ha effettuato il controllo formale ex art. 4 del DPR 59/2013; sono stati versati gli oneri istruttori pari ad 110,00, giusta reversale 5628 del 26.09.2013, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06; l istanza comprende il rinnovo dell autorizzazione ai seguenti scarichi di cui alla determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Provincia n. 2004 del 20.08.2010: 1. di acque meteoriche di dilavamento piazzali dove avvengono le operazioni di carico serbatoi interrati, rifornimento autoveicoli e cambio olio (scarico n. 2); 2. di acque reflue industriali derivanti dal lavaggio autoveicoli che si uniscono alle acque reflue domestiche dei servizi igienici (scarico n. 3); con nota prot n. 64841 del 21.08.2013 è stato comunicato l Avvio del procedimento e richiesta integrazioni; la ditta Hoxha Bledar ha fatto pervenire, tramite il SUAP di Pordenone, le integrazioni richieste con note acquisite agli atti prot. n. 70539 del 23.09.2013 e prot. n. 75458 del 15.10.2013; 2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell istruttoria tecnica è la seguente: di data luglio 2013: acqua_ 1 5 pdf.p7m Relazione tecnico illustrativa; acqua_ 1 6 pdf.p7m Elaborati grafici relativi ai processi depurativi; acqua_ 1 7 pdf.p7m Relazione integrativa per scarico su suolo; acqua_ 1 8 pdf.p7m Fascicolo tecnico estratto di mappa catastale, scala 1:2000; acqua_ 1 9 pdf.p7m Fascicolo tecnico C.T.R., scala 1:5000; acqua_ 1 10 pdf.p7m Estratto planimetrico con schema fognario, scala 1:200; acqua_ 1 11 pdf.p7m Scheda tecnica del prodotto; Allegato 1 Autorizzazione agli scarichi comprensivo di Allegato 1.1) Tipo di domanda; di data 19.09.2013: Nota; 01_distanza corpo idrico. pdf.p7m; 02_distanza fognatura. pdf.p7m; 03_scheda. pdf.p7m; 04_allegato_1_10 rev 01.pdf.p7m; comunicazione, di data 15.10.2013 3. Istruttoria Scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento: Nell insediamento si effettua attività di distribuzione carburanti e di lavaggio auto; le acque da cui si genera lo scarico 2 sono meteoriche di dilavamento del piazzale dove avvengono, fra l altro, le operazioni di carico serbatoi interrati, rifornimento autoveicoli e cambio olio; esse sono raccolte, per mezzo di caditoie e canalette grigliate, ed inviate ad un sistema di trattamento impianto C costituito da un separatore di fanghi e da un disoleatore dotato di filtro a coalescenza della potenzialità massima di trattamento di 30 l/sec e provvisto di un sistema di chiusura automatica (otturatore galleggiante) che evita la fuoriuscita degli olii; le acque da cui si genera lo scarico 3 sono date dalla commistione di: a) acque reflue industriali derivanti dal lavaggio di autoveicoli; b) acque reflue domestiche dai servizi igienici; le acque reflue sono inviate rispettivamente ai seguenti trattamenti: a) separatore fanghi, disoleatore e quindi trattamento biologico impianto D ; b) bacino Imhoff e bacino condensagrassi; successivamente, la commistione di tali acque (industriali e domestiche) è inviata ad un bacino di fitodepurazione evapotraspirante e quindi in vasca di accumulo da 10 mc dove avviene il ricircolo dei reflui e/o lo scarico per troppo pieno ; gli scarichi finali 2 e 3 sono campionabili nei pozzetti di campionamento posti subito a valle dei relativi impianti ( C e D ) e della vasca di accumulo (10 mc) e sono indicati nell estratto planimetrico con la sigla PP ; lo scarico 1, costituito da acque meteoriche di dilavamento delle coperture, non è oggetto della presente autorizzazione; La pubblica fognatura si trova ad una distanza di oltre 300 metri dall insediamento, mentre il corpo idrico superficiale (Rio Boal) più vicino al punto di scarico si trova alla distanza di circa 450 metri; un eventuale allacciamento al Rio Boal comporterebbe un onere eccessivo da sostenere a fronte dei benefici ambientali conseguibili, come indicato nella relazione integrativa per scarico su suolo, di data luglio 2013 (acqua_ 1 7.pdf.p7m) e nell analisi dei costi riportati nella nota di data 19.09.2013; 4.Normativa

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Terza (norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche); la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008; il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque"; Delibera del Comitato Interministeriale (DCIA) del 04.02.1977; D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 5.Motivazione. La decisione si fonda sull istruttoria tecnica effettuata dal personale del Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate con il supporto del Dipartimento Provinciale dell ARPA FVG che con nota prot. n. 4380 del 02.09.2013, assunta al prot. n. 66644 del 02.09.2013, ha rilasciato il relativo parere di competenza; Il provvedimento è assunto nel rispetto dell art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica ; 6. Responsabilità procedimentale Si richiama l art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle Funzioni e responsabilità della dirigenza, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell Ente, nonché l Ordinanza Presidenziale n. n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia; Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Pordenone è la dr.ssa Silvia Cigana. Tutto ciò premesso DETERMINA 1.Decisione Di adottare l'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore della Ditta Hoxha Bledar con sede legale ed operativa a Pordenone, in Viale Treviso, n. 27 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, quale Gestore dell impianto stradale di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio che sostituisce l autorizzazione ai seguenti scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

1. di acque meteoriche di dilavamento (scarico n. 2) con recapito su tratto tombinato di fossato stradale (suolo) lungo la S.P. Pordenone-Oderzo; 2. di acque reflue industriali derivanti dal lavaggio autoveicoli e acque reflue domestiche dai servizi igienici (scarico n. 3) con recapito su tratto tombinato di fossato stradale (suolo) lungo la S.P. Pordenone-Oderzo; 2.Prescrizioni a) deve essere rispettata per lo scarico n 2 dal depuratore delle acque meteoriche di dilavamento, la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell allegato 5 alla parte terza, per il parametro solventi organici aromatici totali e quanto previsto dall art. 103 c. 3 per le sostanze indicate al punto 2.1 del medesimo allegato 5; b) deve essere rispettata per lo scarico n 3 dal depuratore delle acque reflue dell autolavaggio, la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza e quanto previsto dall art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5; c) gli scarichi devono essere resi accessibili, per il campionamento da parte dell autorità competente per il controllo, nei pozzetti indicati nell estratto planimetrico con la sigla PP, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell allegato 5 alla Parte Terza); d) vengano effettuati i seguenti autocontrolli, sui reflui in uscita dai relativi sistemi di trattamento, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione: - allo scarico 2 delle acque meteoriche di dilavamento, nel pozzetto indicato con la sigla PP, almeno sui seguenti parametri: idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali; - allo scarico 3 dall autolavaggio, nel pozzetto indicato con la sigla PP, almeno sui seguenti parametri: idrocarburi totali, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, ferro, rame, zinco e fosforo totale (espresso come P); e) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell Autorità di controllo presso la ditta; f) il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico 3 non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; g) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia. h) i dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche devono essere spurgati con la periodicità prevista dalla DCIA 04.02.1977 nel rispetto della normativa in materia e devono essere tenuti in buono stato di efficienza e manutenzione. i) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperta aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti dal lavorazioni e/o stoccaggi di materiali. j) resta inteso l obbligo di collegamento dell insediamento in essere alla rete fognaria una volta reso disponibile l allacciamento alla medesima; 3.Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.P.R.59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente;

sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto tramite il SUAP competente il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, 1 comma, del D.P.R.59/2013. 4. Suggerimenti e osservazioni Si evidenzia l opportunità da parte del titolare dell autorizzazione di: a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno alla ditta sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell autorità di controllo presso la ditta; b) predisporre, per il personale addetto all impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento; c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario; d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto. 5. Avvertenze 1. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. 2. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività dell impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. 3. E fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico. 4. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. 5. L Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quanto: le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono; vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico; si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.

6. Ogni modifica dovrà essere comunicata dal Gestore dell impianto, tramite il SUAP alla Provincia-Autorità competente, qualora la modifica non sia sostanziale il Gestore dell impianto potrà procedere alla modifica trascorsi 60gg dalla comunicazione. 7. Qualora la modifica sia sostanziale il Gestore dovrà richiedere, tramite il SUAP, una nuova autorizzazione ai sensi dell art. 4 del DPR 59/2013. 8. Qualora la modifica comunicata dal Gestore dell impianto, sia ritenuta da parte dell Autorità competente come sostanziale ai sensi della vigente normativa, nei trenta gg successivi alla comunicazione, sarà ordinato al Gestore di presentare domanda di nuova autorizzazione (ex art. 4 DPR59/2013), la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. 9. Ogni eventuale variazione relativa della denominazione della Società o modifiche dell assetto societario dovranno essere comunicate sempre tramite il SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L eventuale subentro nella gestione dell impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 10. La cessazione dell attività deve essere tempestivamente comunicata all Autorità competente. 11. L Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative. 12. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazioni di opere. 13. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia n. 2004 del 20.08.2010. 14. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 15. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 16. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13. 17. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. 6. A chi ricorrere Ai sensi dell art. 3 della legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente Autorizzazione. Pordenone, lì 31/10/2013 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: SERGIO CRISTANTE CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M DATA FIRMA: 31/10/2013 09:07:56 IMPRONTA: 995E90DF016CC6CC1B6E87EFB57A493795331045DF0602D6CF603C66FD091BE4 95331045DF0602D6CF603C66FD091BE4AF41EDDA529CA7E2D050910F744A09F7 AF41EDDA529CA7E2D050910F744A09F730778163FADFCD61F7F39A0B9820C079 30778163FADFCD61F7F39A0B9820C079DE05A0BA4FCD6F33AFF8C93A7E71020E