LA PARROCCHIA E IL PARROCO Le fonti RELAZIONE L ente parrocchia Il parroco Gli atti di straordinaria amministrazione Il CPAE Il rendiconto L inventario Mons. Antonio Interguglielmi Arcidiocesi di Agrigento FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO Corso aggiornamento 20/22 settembre 2010 Grand Hotel Mosè-Agrigento 1
Amministrare bene per annunziare il Regno di Dio La Parrocchia e il Parroco Le Fonti Per amministrare un Ente ecclesiastico quale la Parrocchia, è indispensabile non solo conoscere la normativa di diverse fonti, di diritto canonico e diritto dello Stato, che riguardano l amministrazione, ma anche il loro integrarsi. Le ricordiamo brevemente, e le indicheremo per distinguerle con differenti colori: Diritto canonico: sono, in ordine di gradualità: - il Codice (CIC) promulgato nel 1983, in particolare il libro V che detta la disciplina dei beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310) - la normativa della Conferenza Episcopale Italiana, in modo particolare le delibere adottate in attuazione del CIC e quelle relative all attuazione delle norme concordatarie, ai sensi dell art. 75 della legge 222/1985. Di grande utilità è l Istruzione amministrativa della CEI (IMA) del 2005, di cui occorre conoscere almeno le parti che riguardano l amministrazione della Parrocchia - la legislazione canonica provinciale e regionale - la legislazione diocesana stabilita dal Vescovo (can. 391) - la consuetudine Legislazione civile: si tratta della legislazione concordataria del 1984: - legge 25 marzo 1985, n. 121, che da esecuzione all accordo di revisione del Concordato Lateranense, del 18 febbraio 1984, che ha apportato modifiche al precedente Concordato lateranense dell 11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede - legge 20 maggio 1985, n. 206,ratifica ed esecuzione delle norme per la disciplina degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica (art. 7, n.6 accordo 18 febbraio 1984) - legge 20 maggio 1985, n. 222, disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi - decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222 1. L Ente Parrocchia a) Definizione di Parrocchia secondo il Can. 515 1 e 3. 1 La Parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore. 3 La Parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso. Nella Nota pastorale della CEI Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia, la Parrocchia viene indicata come una scelta storica della Chiesa, una scelta pastorale, non una pura circoscrizione amministrativa, una ripartizione meramente funzionale della diocesi: essa è la forma storica privilegiata della localizzazione della Chiesa particolare. La Parrocchia deve essere essenzialmente considerata Comunità, una comunità di fedeli; si noti tuttavia che seppure nella quasi totalità nelle parrocchie si trova un edificio sacro, la chiesa, questa non costituisce un elemento essenziale per l erezione della Parrocchia. Sempre per citare il CIC, la Parrocchia è considerata come istituzione obbligatoria: Ogni diocesi o altra Chiesa particolare sia divisa in parti distinte o parrocchie (Cfr. Can. 374, 1). 2
La Parrocchia è dotata di personalità giuridica pubblica, secondo il Can. 116 2. Di conseguenza, in campo amministrativo sono direttamente applicabili ad essa tutte le disposizioni del Codice riferibili alle persone giuridiche pubbliche. Nell ambito civilistico la Parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Occorre qui soffermarsi su alcune importanti peculiarità che caratterizzano la Parrocchia, al pari degli altri enti ecclesiastici, soprattutto nell ordinamento civile. Come è ben noto, in Italia è stata compiuta una riforma legislativa di ampia portata, la riforma concordataria del 1984-85, che ha portato all Accordo di modificazione del Concordato lateranense tra l Italia e la Santa Sede. Nei primi anni di applicazione della normativa, si sono registrate alcune difficoltà interpretative, soprattutto per la precisa collocazione degli enti ecclesiastici nell ambito dell ordinamento civile italiano, a causa di una certa tendenza di alcune Amministrazioni pubbliche ad assimilare gli enti ecclesiastici alle persone giuridiche private, applicando loro le relative norme del codice civile. E più che opportuno ribadire in questa sede - soprattutto per i pratici effetti che una errata interpretazione anche in ambito locale potrebbe comportare nei confronti di una Parrocchia e delle sue peculiarità che la normativa concordataria riveste valore esaustivo e globalmente alternativo a quella codiciale sulle persone giuridiche private. Se si analizzano infatti i testi normativi, si può facilmente notare come, in materia di enti ecclesiastici, la legislazione pattizia riformata abbia disciplinato tutti i principali tratti della vita giuridica di un ente ecclesiastico: presupposti per il riconoscimento dell ente (cioè della Parrocchia eretta canonicamente), procedura per il riconoscimento, condizione giuridica e regolazione dell attività; cause estintive degli enti stessi. Gli espliciti rinvii all ordinamento canonico (come ordinamento diverso e preesistente) confermano la volontà legislativa di individuare una disciplina speciale per tali enti. Solo per citare le norme più utilizzate: - Art. 7, n. 2 dell Accordo del 1984; - Art. 7, n. 3; - Art. 2 L. 222/85 b) La personalità giuridica civile della Parrocchia. Qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell Interno e obbligo di iscrizione nel Registro PPGG della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Anche in questo caso vi è una peculiarità per ciò che concerne l iscrizione degli enti ecclesiastici nel Registro, differenziandosi quindi ancora una volta dalla prescrizione del codice civile (cfr. artt. 5 e 6 della L. 222/85). Esclusione dell obbligo di dotarsi di uno statuto; deposito di un attestazione del Vescovo dalla quale risultino le norme di funzionamento della Parrocchia e i poteri del L.R. Più volte si sono registrati casi di indebite richieste da parte di enti e soggetti pubblici e privati di esibizione dello statuto (a volte persino dell atto costitutivo) della Parrocchia, contenente l indicazione del patrimonio ed altre norme tipiche delle persone giuridiche private. Si tratta, è bene precisarlo, di richieste del tutto infondate. Sulla questione è stata comunque posta la parola fine da una pronuncia del Consiglio di Stato. Accogliendo il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da una Parrocchia della Diocesi di Roma, il Consiglio di Stato ha reso un interessante parere che chiarisce in via definitiva l indebita richiesta all Ente di atto costitutivo e statuto, precisando che l atto costitutivo è il decreto di riconoscimento della loro qualità di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e che il loro statuto va individuato nelle disposizioni di diritto canonico che li disciplinano e nelle finalità della legge italiana, che a norma dell art. 2 della legge di revisione del concordato sono anche educative e caritative, restando esclusa qualsiasi ulteriore indagine. 3
Tutta questa materia, giova ricordare, è stata oggetto di una pronuncia della Commissione paritetica Italia-Santa Sede chiamata a risolvere questioni interpretative ed applicative delle norme relative ai beni ed ad agli enti ecclesiastici approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 (Relazione 24 febbraio 1997). c) La Parrocchia e il suo patrimonio. La stessa Commissione paritetica è intervenuta sul delicato argomento, sottolineando l insussistenza di una normativa pattizia che imponga, in via generale, ai fini del riconoscimento, di conferire rilievo come talora si è preteso da parte italiana alle risorse patrimoniali di cui dispone l ente ecclesiastico. Parlare dell inventario dei beni. Eventuali beni immobili. d) La titolarità dei rapporti della Parrocchia e la validità degli atti posti in essere dal legale rappresentante. Attività svolte ai sensi dell art. 16 lett. a) della legge 222/85. Attenzione, infine, alle attività definite diverse (lettera b ). 2. Il Parroco La definizione di Parroco secondo il Can. 519 1: Pastore proprio della Parrocchia, responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo. Questo ultimo aspetto fa sì che il Parroco sia: a) il legale rappresentate della Parrocchia b) ne è l amministratore unico c) è tenuto ad adempiere queste funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia (can. 1284 1) La responsabilità amministrativa della Parrocchia è esercitata sotto l autorità del Vescovo diocesano, con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l apporto di fedeli laici (can. 519 1 ). Analizziamo più in dettaglio questi due ultimi aspetti. 3. Gli atti di straordinaria amministrazione: la licenza canonica L esercitare la responsabilità amministrativa della Parrocchia sotto l autorità del Vescovo diocesano comporta che gli atti amministrativi di maggiore importanza, riguardanti ad esempio la vendita di un bene di valore della Parrocchia, richiedano il consenso scritto del Vescovo. Come sempre sono due i profili da tenere presenti: Diritto canonico: Si richiede per tutti gli atti di straordinaria amministrazione la licenza scritta dell Ordinario (can. 1281 1). Per la validità delle alienazioni dei beni costituenti il patrimonio stabile (can. 1291) e dei negozi che peggiorano lo stato patrimoniale della persona giuridica (can. 1295), fino al valore di 250.000,00, è prevista quindi la licenza del Vescovo, con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori. Gli atti di straordinaria amministrazione sono determinati da: a) can. 1277 b) delibera CEI n. 37 c) altri atti stabiliti dal Vescovo diocesano con un decreto generale, deliberato ai sensi del can. 1281 2 1 Attuazione di questa collaborazione è la costituzione in ogni Parrocchia del consiglio per gli affari economici, organo con cui i fedeli aiutano il Parroco nell amministrazione dei beni della Parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532 (can. 537). 4
Diritto civile: L amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico (Accordo 18 febbraio 1984, art. 7, comma 1). La conseguenza di questa norma è di grande importanza: i negozi giuridici canonicamente invalidi o inefficaci sono riconosciuti tali anche dall ordinamento statale (purché i limiti canonici siano resi conoscibili ai terzi con l annotazione nel registro delle persone giuridiche). 4. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE) Obbligatorietà del CPAE secondo il Can. 537, che ne prescrive l obbligatorietà ( In ogni Parrocchia vi sia il Consiglio. ) E molto utile un Regolamento per i CPAE parrocchiali emanato dal Vescovo (questo è stato fatto dalla Diocesi di Agrigento, mediante la predisposizione dello Statuto dei CPAE). La scelta dei membri che faranno parte del CPAE va compiuta in analogia con quanto stabilito per il CDAE (Can. 492 1). Si rammenta che si tratta di una funzione consultiva del CPAE. Questo aspetto non ne diminuisce l importanza, come affermato nell IMA, Essendo chiamati i consiglieri non solamente ad esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni 2. Per le decisioni all interno del CPAE ricerca del bene comune non attraverso la conta dei voti ma per mezzo di una comunione di pensiero. Vi è quindi un carattere ecclesiale del CPAE di grande valore. 5. Il Rendiconto La Parrocchia è tenuta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal Consiglio diocesano per gli affari economici. Questo fedele adempimento costituisce la base di una corretta amministrazione e consente all Ordinario di svolgere il compito di vigilanza (can. 1276 1). Senza addentrarci in questioni contabili, due concetti relativi al Rendiconto devono essere sempre ricordati: 1 ) L unicità della cassa parrocchiale 2 ) La redazione del Bilancio per Cassa Anche se non obbligatorio, ma ne può stabilire comunque l obbligatorietà la normativa diocesana, sottoliniamo l importanza del preventivo di spesa. Considerata la crescente complessità degli adempimenti occorre infatti passare dal concetto di rendicontazione a quello di gestione dell Ente Parrocchia. Una corretta gestione deve dunque prevedere: - una Programmazione delle spese di notevole entità - la programmazione della manutenzione ordinaria (cfr. nr. 115 IMA) - l accurata analisi dei preventivi di spesa e di intervento - la previsione delle entrate e degli eventuali investimenti dei fondi disponibili Sono tutte attività in cui risulterà fondamentale l apporto dei collaboratori scelti dal Parroco come membri del CPAE. Può essere molto utile mettere a disposizione a livello diocesano, oltre ai normali moduli cartacei per la compilazione del Rendiconto, un programma per l amministrazione della Parrocchia, che oltre a garantire un valido aiuto per la compilazione dell amministrazione, uniforma la tenuta della contabilità. 2 IMA, nr. 105, cpv. 4. 5
6. L Inventario dei Beni In ogni parrocchia deve essere presente l Inventario dei Beni, da aggiornare periodicamente e comunque ad ogni cambio del Parroco: sia accuratamente redatto un dettagliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e stima.. (can. 1283, 2 ) Per i beni di valore artistico si rinvia a quanto si dirà nelle successive relazioni. 6