Oggetto: Gara per l affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, definitiva ed esecuzione dei lavori di CIMITERO DI PIRRI-AMPLIAMENTO CUP G21E14000060004.- QUESITO N. 1 Con la presente, per richiedere se la categoria OS13 è subappaltabile al 30% o al 100%. RISPOSTA In forza di quanto disposto dall'art 92 comma 7 del DPR 207/2010, tenuto conto anche di quanto da ultimo stabilito dall'art 12 della L. 80/2014, la categoria OS 13, che supera il 15% dell'importo complessivo dell'appalto in oggetto, può essere subappaltata ad impresa qualificata nei soli limiti del 30%, fermo restando che la partecipante deve essere qualificata per la restante percentuale. Distinti Saluti QUESITO N. 2: Premessa Il Capitolato prestazionale, facente parte degli elaborati del progetto preliminare posto a base della gara in oggetto, all Art.9. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REQUISITI DEI PROGETTISTI riporta, tra i requisiti minimi del gruppo di progettazione per la partecipazione, i seguenti: 2 aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualità di titolare dell affidamento, progettazioni esecutive relative a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per ogni classe e categoria, almeno pari a 2 volte l importo stimato dei lavori da progettare come di seguito quantificato: descrizione categoria (b) importo progettazioni eseguite (2xb) [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - 713.462,00 1.426.924,00 Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice [S.01] Strutture o parti di strutture di tipo semplice 1.142.692,00 2.285.384,00 in cemento armato, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali semplici. [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la 101.923,00 preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto -
Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e 101.923,00 distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. 3 aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualità di titolare dell affidamento, due progettazioni esecutive relative a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, come individuate nella tabella sottostante del presente articolo, per un importo totale almeno pari a 0,60 volte l importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell affidamento come sotto quantificato: descrizione categoria importo opere daimporto progettare progettazioni (c) eseguite (0,60xc) [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - 713.462,00 42.807,72 Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice [S.01] Strutture o parti di strutture di tipo semplice 1.142.692,00 68.561,52 in cemento armato, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali semplici. [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la 101.923,00 6.115,38 preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e 101.923,00 6.115,38 distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. Il requisito di cui al presente p. 3, ai sensi dell art. 261 comma 8 del D.P.R. n. 207/10, non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.
Gli importi di cui ai predetti punti 2 e 3, nel caso di opere pubbliche, si intendono al lordo degli oneri di sicurezza, nel caso di opere private l importo dei lavori sarà desunto dalla presentazione della parcella con suddivisione in classi e categorie e fattura di quietanza relativa ai compensi professionali correlati.. Tale requisito viene precisato, nella casella descrizione categoria, attraverso la sigla (ID. Opere), e la descrizione (Identificazione delle opere) secondo la classificazione riportata nella Tavola Z-1 Categorie delle opere Parametro del grado di complessità Classificazione dei servizi e corrispondenze allegata al d.m. 143/2013. In realtà la categoria d opera è quella generale (ad esempio E - Edilizia), mentre l identificazione delle opere, funzionale alla determinazione dei Gradi di complessità (G), non individua in modo esclusivo i servizi professionali da dimostrare per la partecipazione alla gara. A questo proposito si segnala che la casella delle corrispondenze della tavola Z-1 associa all identificazione delle opere a al grado di complessità le classi e categorie della l. 143/49 a prescindere dalla tipologia funzionale. Anche il d.m. 143/3013 è esplicito a riguardo, infatti all Art. 8 recita: Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali 1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata. Su questo tema, si è espressa anche l Autorità Nazionale Anticorruzione, infatti, il Documento di Consultazione relativo a: Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura all ingegneria e della deliberazione del 3 maggio 2012, n. 49 Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, al capitolo 5 Classi categorie e tariffe professionali recita: Circa tale aspetto l AVCP ha fornito indicazioni con la determinazione n. 5/2010, specificando come nei bandi di gara fosse necessario indicare la classe e la categoria o le classi e le categorie dell'intervento, desunte dall articolo 14 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (legge n. 143/1949). In particolare ha evidenziato come due classi, la I e la VI, individuassero al loro interno un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituivano una suddivisione in sottoinsiemi in base alla complessità funzionale e tecnica [crescente nella classe I dalla lettera a) alla lettera d) organismi edilizi e dalla lettera f) alla lettera g) opere strutturali e nella classe VI dalla lettera a) alla lettera b)]. Evidenziava, quindi, la necessità per la classe I e per la classe VI di comprendere, ai fini della qualificazione, gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessi. Ha, quindi, elaborato le tabelle n. 1, n. 2 e n. 3, allegate alla determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, nelle quali ha costruito un prospetto, a più livelli, che indica: al primo livello la destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere e dei lavori oggetto dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria, quali per esempio organismi edilizi per l istruzione, organismi edilizi per i servizi sanitari, opere a rete per la mobilità, opere speciali per la mobilità ; al secondo livello la identificazione e specificazione delle opere di ogni destinazione funzionale, per esempio, con riferimento agli organismi edilizi per l istruzione, asili, scuola materna, scuola elementare, ecc.;
al terzo livello la classe e categoria dell articolo 14 della legge n. 143 del 1949 di appartenenza di ogni opera o lavoro. Il prospetto formulato aveva la funzione di fornire alle stazioni appaltanti una linea guida per individuare, con riferimento all opera o lavoro oggetto dell affidamento posto in gara, quali fossero le classi e categoria della tabella dell articolo 14 della legge n. 143 del 1949, da indicare nei bandi e nei disciplinari, e quali fossero le classi e le categorie dei progetti che i concorrenti avevano redatto in passato, che consentivano loro di dimostrare il possesso dei requisiti e, quindi, di partecipare alle gare. Veniva ulteriormente precisato come, in sostanza, i requisiti speciali dovessero essere individuati con riferimento a qualsiasi intervento appartenente alla stessa classe e categoria dei progetti da redigere, come risultava dalle tabelle allegate. Se, quindi, si deve progettare un intervento strumentale alla prestazione di servizi di istruzione (per esempio, una scuola media), il requisito può essere documentato anche sulla base di un progetto di un intervento strumentale alla prestazione di servizi di giustizia (per esempio, palazzo di giustizia). Relativamente a tali aspetti, si osserva che il d.m. 143/2013 ha operato, con la tabella Z-1 categorie delle opere parametro del grado di complessità classificazione dei servizi e corrispondenze una revisione della suddivisione in classi e categorie di cui alla l. n. 143/1949. Si osserva come la precedente suddivisione in classi e categorie sia sostituita dalla attuale in categorie delle opere, destinazione funzionale e identificazione delle opere ; dalla identificazione delle opere, alla quale corrisponde una sigla alfanumerica, consegue l attribuzione di un parametro G (grado di complessità) da tenere presente nel calcolo degli onorari. La attuale categoria delle opere, che identifica la parte alfabetica della suddetta sigla, appare sostanzialmente rapportabile alla classe delle precedenti tabelle; la attuale identificazione delle opere, dalla quale deriva la parte numerica della sigla, sostituisce sostanzialmente la precedente catalogazione in categorie. In particolare le opere contemplate nell attuale categoria edilizia corrispondono alla precedente classe I dalla a) alla d); analogamente le opere contemplate nell attuale categoria strutture corrispondono alla precedente classe I, con le categorie f) e g). Si riscontra come la problematica già evidenziata per le precedenti classi I e VI della L. 143/1949, nell ambito delle quali si individuava un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituivano una suddivisione in sottoinsiemi in base alla complessità funzionale, emerga anche nell attuale d.m., nel quale, alla medesima categoria delle opere corrispondono più opere alla voce identificazione delle opere, ognuna delle quali caratterizzata da un grado di complessità. Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione n. 5/2010; pertanto, nell ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando l aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). La tabella Z-1 riporta, inoltre, i riferimenti alle precedenti classi e categorie di cui alla legge 143 del 1949, necessari nel transitorio. Tali criteri, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie edilizia, strutture, viabilità, non appaiono estensibili ad ulteriori categorie ( impianti, idraulica, ecc.), in quanto nell ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo l aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene quest ultimi caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1,
come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143 del 1949. A partire da quanto esposto in premessa, la richiesta di chiarimento è la seguente: E possibile, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell Art.9. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REQUISITI DEI PROGETTISTI del Capitolato Prestazionale, utilizzare progetti appartenenti alla categoria generale (ad esempio Edilizia e Strutture), con grado di complessità pari o superiore a quello relativo alle opere elencate nella casella descrizione categoria delle tabelle di cui ai punti 2 e 3 dell Art.9. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REQUISITI DEI PROGETTISTI del Capitolato Prestazionale, senza riferimento esplicito all identificazione delle opere oppure con diversa identificazione delle opere? RISPOSTA: Si ritiene, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del DM 143/2013, che il Professionista sia qualificato qualora nella medesima categoria d'opera (DM 143/2013), richiesta nel bando di gara, abbia svolto attività professionali riguardanti progettazioni di opere di complessità pari o maggiore a quella individuata dal bando di gara, secondo i parametri fissati nella tabella allegata al suddetto articolo 8.