Proposta di legge regionale di iniziativa dell Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 23 gennaio ON. RICCARDO NENCINI - PRESIDENTE

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Consiglio regionale della Toscana Proposta di Legge n. 324 Prot. n. 1081/2.6 del 27.01.2009 Oggetto Spese di rappresentanza del Consiglio regionale. Proposta di legge regionale di iniziativa dell Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 23 gennaio 2009. ON. RICCARDO NENCINI - PRESIDENTE ANGELO POLLINA-VICEPRESIDENTE ALESSANDRO STARNINI-VICEPRESIDENTE GIULIANA LORIS BAUDONE SEGRETARIO QUESTORE BRUNA GIOVANNINI SEGRETARIO QUESTORE GIUSEPPE DEL CARLO - SEGRETARIO GIANLUCA PARRINI - SEGRETARIO

Proposta di legge regionale Spese di rappresentanza del Consiglio regionale RELAZIONE La presente proposta di legge regionale innova la disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale. In materia di spese di rappresentanza del Consiglio regionale, il primo riferimento normativo è costituito dalla legge statale n. 853/1973 sull autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. Tale legge prevede infatti l istituzione, nello stato previsionale della spesa della regione, di apposita voce per le spese del Consiglio, tra le quali sono espressamente indicate le spese di rappresentanza del presidente del Consiglio regionale. Nel caso del Consiglio regionale della Toscana, le norme di riferimento si trovano, attualmente, nella legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 che disciplina in maniera generale ed organica la materia, mentre le disposizioni di dettaglio ed attuative sono poste nell articolo 16 del regolamento interno di amministrazione e contabilità 5 luglio 2004, n. 5 (RIAC) e negli articoli 23-27 del Testo unico delle disposizioni procedimentali ed organizzative del Consiglio di competenza dell Ufficio di presidenza (delibera U.P. n. 59/2006 e successive modifiche). Questa normativa non opera una distinzione tra spese disposte direttamente dal presidente o altro titolare della funzione e spese disposte in esecuzione di decisioni o attività del Consiglio. L unica distinzione procedurale è relativa all entità della spesa ed essa riguarda tutte le tipologie di spesa e tutti i soggetti titolari. Le diverse tipologie di spesa non risultano differenziate, non è prevista una programmazione delle spese, non vi è una indicazione di budget, se non quella dello stanziamento sul capitolo di bilancio. La presente proposta di legge intende riformare complessivamente la materia, al fine di introdurre distinzioni più marcate tra le diverse tipologie delle spese di rappresentanza, differenziando conseguentemente sia le rispettive assegnazioni finanziarie che le modalità procedurali. Si dispone quindi una più esatta tipizzazione delle spese, cui devono corrispondere altrettanti articoli del capitolo di bilancio. Lo stanziamento del capitolo e la sua suddivisione negli articoli sono stabiliti annualmente in sede di approvazione del bilancio. Per le spese di rappresentanza effettuate direttamente dai singoli titolari, si prevede che l Ufficio di presidenza stabilisca un limite annuo di dotazione per tutti titolari stessi (presidente, componenti Ufficio di presidenza, presidenti di commissioni, presidenti di organismi esterni). Tali spese sono rimborsate a seguito di autocertificazione e documentazione. Per le spese di rappresentanza derivanti da eventi e iniziative istituzionali, si prevede la programmazione e deliberazione da parte dell Ufficio di presidenza indipendentemente dall entità della spesa. Gli atti sono adottati dal dirigente competente in materia di rappresentanza. Sono fatti salvi possibili casi di urgenza cui il presidente può trovarsi a dover provvedere. Infine, per le spese di rappresentanza in forma di sostegno a iniziative promosse da soggetti terzi (forniture di beni o servizi o sostegno economico) si prevede la deliberazione dell Ufficio di presidenza, indipendentemente dall entità della spesa, fatto salvo che quelle di importo inferiore a 500 euro possono essere disposte direttamente dal presidente. In entrambi i casi, gli atti sono adottati dal dirigente compente in materia di rappresentanza. La proposta riunifica nella nuova formulazione le disposizioni sulle spese di rappresentanza oggi contenute in un articolo del RIAC, che dovrà essere conseguentemente adeguato. Ugualmente, dovranno essere adeguate le attuali disposizioni del Testo unico delle disposizioni organizzative del Consiglio di competenza dell Ufficio di presidenza.

Si ritiene che questa nuova normativa risponda efficacemente all esigenza di assicurare una migliore definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che esercitano le funzioni di rappresentanza del Consiglio ed una più puntuale imputazione delle spese.

Proposta di legge regionale Spese di rappresentanza del Consiglio regionale Preambolo Visto gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale; Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario); Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale); Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell assemblea legislativa regionale); Visto l articolo 16 del regolamento interno del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità); Visti gli articoli da 23 a 27 del Testo unico delle disposizioni procedimentali ed organizzative del Consiglio di competenza dell Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio 2006, n. 59; Considerato quanto segue: 1. che la richiamata legge regionale 4/2008 in materia di autonomia dell assemblea legislativa regionale definisce le relazioni istituzionali proprie della stessa assemblea legislativa; 2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire più esattamente le tipologie e le relative modalità di esercizio delle spese di rappresentanza da parte del consiglio, modificando a tal fine la normativa di cui alla legge regionale 20/2004; 3. che tale modifica è opportuna anche al fine di una migliore definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che esercitano le funzioni di rappresentanza del consiglio, nonché per una più puntuale imputazione delle spese; 4. che conseguentemente alla presente legge devono essere modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate. Art. 1 - Tipologia delle spese di rappresentanza 1. L assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e l'immagine del Consiglio, può effettuare le seguenti tipologie di spese di rappresentanza: a) spese riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste

rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile; b) spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, all attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali cui il Consiglio partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni istituzionali di cui all articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell assemblea legislativa regionale), ivi comprese le spese per l acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi; c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio regionale oppure attraverso contributi finanziari. 2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a rapporti con soggetti esterni all amministrazione. 3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità. Art. 2 - Soggetti titolari della funzione di rappresentanza 1. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente del Consiglio. 2. Le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via ordinaria anche da: a) i componenti dell' Ufficio di presidenza; b) i presidenti delle commissioni consiliari; c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il Consiglio, limitatamente alle attività di cui articolo 1, comma 1, lettera a). 3. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'ufficio di presidenza. Art. 3 - Modalità di effettuazione delle spese di rappresentanza 1. Per le spese di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), l'ufficio di presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di ciascuno dei titolari della funzione. 2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive dotazioni ivi previste, sono effettuate direttamente da ciascun titolare della funzione e ad esso rimborsate, a seguito di autocertificazione con le modalità definite con deliberazione dell Ufficio di presidenza. 3. Le attività e le conseguenti spese di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con deliberazione dell Ufficio di presidenza e sono attuate con decreto del dirigente competente.

4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non precedentemente programmate e disposte dall Ufficio di presidenza, le spese di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere effettuate direttamente dal Presidente o da altro consigliere delegato a rappresentarlo, con le modalità esecutive del comma 2. 5. Le spese di cui all articolo 1, comma 1, lettera c), sono disposte con deliberazione dell Ufficio di presidenza, fatta eccezione per quelle di importo inferiore a 500,00 euro che possono essere disposte direttamente dal Presidente, e sono attuate con decreto del dirigente competente. Art. 4 - Partecipazione a comitati 1. Il Consiglio, con deliberazione dell Ufficio di presidenza, può partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro consigliere individuato dall Ufficio di presidenza, a comitati d'onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o da soggetti privati rappresentativi della società toscana. Art. 5 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal capitolo 200 del bilancio di previsione del Consiglio e per gli anni successivi con l apposito stanziamento previsto nel bilancio del Consiglio. 2. Nell ambito del capitolo sono individuati articoli corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell articolo 1. 3. Il segretario generale informa periodicamente l Ufficio di presidenza sull andamento dell utilizzo dello stanziamento. Art. 6 - Abrogazione 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale).