Legge di stabilità 2013 Norme in materia di lavoro e previdenziale

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Transcript:

n 02 del 18 gennaio 2013 circolare n 56 del 17 gennaio 2013 referente GRANDI/af Legge di stabilità 2013 Norme in materia di lavoro e previdenziale E' stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità"), che è entrata in vigore il 1 gennaio 2013. Il provvedimento contiene tra l altro alcune norme in materia previdenziale e di lavoro, nonché introduce modifiche alla disciplina in materia di misure di sostegno al reddito dettata dalla Legge di Riforma del Mercato del lavoro. Si riporta di seguito una prima sintesi di tali misure; vale la riserva delle indicazioni applicative che perverranno dagli organismi competenti. NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE Art.1, commi 231-236: lavoratori esodati Viene stabilito che i requisiti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2011 continuano ad applicarsi, oltre che ai soggetti individuati nei decreti interministeriali del 1 giugno 2012 (vedi nostra circolare n. 554 del 6 settembre 2012) e del 5 ottobre 2012 (si segnala che quest ultimo non è ancora stato pubblicato sulla G.U.), anche alle seguenti categorie: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità ovvero durante il periodo di godimento dell indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011,ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: - abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 - perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo al 6 dicembre 2011; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: - abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 - perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo al 6 dicembre 2011; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo al 6 dicembre 2011. Con decreto interministeriale saranno stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme. I benefici sopra elencati sono riconosciuti nel limite di 64 milioni di euro per il 2013, 134 milioni per il 2014, 135 per il 2015,107 per il 2016, 46 milioni per il 2017, 30 milioni per il 2018,28 milioni per il 2019, 10 milioni per il 2020. Inoltre, al fine di finanziare interventi per gli esodati, è istituito presso il Ministero del Lavoro un apposito Fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013. E' previsto un monitoraggio ex post degli effetti finanziari delle misure, da completare entro il 30 settembre 2013. Eventuali economie di spesa sono destinate al suddetto Fondo. Per finanziare gli interventi viene bloccata per il 2014 la perequazione automatica delle pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo (circa 3.000 euro). Nel caso però in cui dal suddetto monitoraggio risultassero risorse continuative dal 2014, viene riconosciuta la perequazione alle fasce pensionistiche sopra indicate nella misura prevista prima del 1 gennaio 2013 o in misura ridotta. Art.1, commi 238-249: cumulo dei periodi assicurativi Fermo restando quanto previsto in materia di totalizzazione contributiva, si stabilisce che i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (ivi compresa la gestione separata) e che non siano titolari di trattamento pensionistico possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire una sola pensione. Tale facoltà è limitata al conseguimento della sola pensione di vecchiaia. Il cumulo tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti ed è gratuito poiché ogni gestione determina pro quota quanto dovuto in relazione ai periodi maturati, secondo i calcoli previsti dal proprio ordinamento. Per la copertura della norma si utilizza una parte delle risorse dell apposito Fondo che finanzia lo sgravio contributivo dei premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello (32 milioni per il 2013, 43 per il 2014, 51 per il 2015,67 per il 2106,88 per il 2017, 94 per il 2018, 106 per il 2019, 121 per il 2020,140 per il 2021, 157 dal 2022). NORME IN MATERIA DI LAVORO Art.1, comma 338: organismi di parità Il comma 338, lettera a), novella il codice delle pari opportunità (D.lgs n. 198 dell 11 aprile 2006), stabilendo che agli organismi di parità previsti nel codice delle pari opportunità o in

altre disposizioni di legge spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti. Art. 1, comma 339: congedo parentale Il comma 339 reca modifiche ed integrazioni alla disciplina del congedo parentale in attuazione della direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell 8 marzo 2010, modificando l articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nel modo seguente: si introduce la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando alla contrattazione collettiva di settore la definizione delle relative modalità, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa; si specifica che il preavviso relativo all esercizio del diritto al congedo - che resta fissato in un termine non inferiore a quindici giorni - deve indicare anche l inizio e la fine del medesimo; si prevede che il lavoratore e il datore di lavoro concordino, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva. Art. 1, comma 388: proroghe di termini Numero 21 della tabella 2- Autocertificazioni cittadini extra UE Viene prorogato al 30 giugno 2013 il termine - fissato precedentemente al 1 gennaio 2013 - a partire dal quale acquista efficacia la norma che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, senza alcuna altra prescrizione (modifica all articolo 17, comma 4-quater, del DL n. 5/2012). MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO Articolo 1, comma 250: Con le lettere a), b) e c) del comma 250 si modificano le lett. a) e b) del co.11 dell art. 2 e il co. 21 dell art. 2 della l. n. 92/12 vengono disposti alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina dell ASpI e della c.d. mini- ASpI ai fini del computo della durata del trattamento in presenza di periodi di indennità fruiti antecedentemente. Pertanto, al periodo massimo di durata dell Aspi - che sarà di 12 o 18 mesi in relazione all età del soggetto beneficiario - andranno sottratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti negli ultimi 12 o 18 mesi (cioè negli ultimi 12 o 18 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro). Con la lettera d) del comma 250 si modifica il co. 22 dell art.2 della l. n. 92/12 con riferimento alle disposizioni sulla Mini-Aspi si elimina l erroneo richiamo al comma 15 della legge Fornero (in effetti, per la Mini-ASpI la disciplina della sospensione è dettata dal successivo comma 23 in termini più restrittivi rispetto a quanto previsto dal comma 15 per l ASpI).

Con la lettera e) del comma 250 si aggiunge il co. 24 bis all art. 2 della l.n. 92/12 si opera un rinvio generale - nei limiti di compatibilità - per quanto non previsto dalle disposizioni di riforma dell Aspi alla normativa in materia di disoccupazione ordinaria non agricola. Con la lettera f) del comma 250 si modifica il co. 31 dell art. 2 della l.n. 92/12 viene chiarita e semplificata la disposizione relativa al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In primo luogo si precisa che il c. d. contributo di licenziamento è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (solamente) per le causali che darebbero diritto all Aspi. In secondo luogo, la disposizione quantifica il citato contributo nel 41% del massimale mensile di ASpI, andando così a sostituire il precedente parametro pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI. Viene così individuato un parametro certo per definire la somma dovuta dal datore di lavoro nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in luogo di un riferimento variabile legato alla retribuzione. Con la lettera g) del comma 250 si modifica il co. 39 dell art. 2 della l.n. 92/12 viene differita al 2014 la riduzione, dal 4% al 2,6%, del contributo dovuto dalle agenzie per il lavoro al fondo bilaterale della formazione dei lavoratori inviati in somministrazione. Pertanto, per l'anno 2013, l'importo dovuto all'ente bilaterale rimane all 4% e ad esso si aggiungerà l'1,4% previsto dalla legge n. 92/2012 a titolo di contributo addizionale dovuto per i contratti a termine. In sostanza si determina, per il 2013, un aumento del costo del lavoro in somministrazione. Articolo 1, comma 251: Con la lettera a) del comma 251 si modifica il comma 4 dell art. 3 della l.n. 92/12 l originario termine di 6 mesi per la stipula di accordi e contratti collettivi per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale viene prorogato di 12 mesi dall entrata in vigore della legge Fornero. Con la lettera b) del comma 251 si modifica il comma 31 dell art. 3 della l.n. 92/12 si fornisce una precisazione in relazione alle prestazioni minime di sostegno al reddito che i Fondi di solidarietà devono garantire ai lavoratori in caso di sospensione del rapporto di lavoro. La nuova disposizione prevede che l importo del trattamento di sostegno debba essere almeno pari all integrazione salariale e la relativa durata massima non possa superare quella prevista per la cassa integrazioni ordinaria. Con la lettera c) del comma 251 si modifica la lettera a) del comma 32 dell art. 3 della l.n. 92/12 viene previsto che i Fondi di solidarietà possano erogare prestazioni integrative non solo rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione di rapporto di lavoro, ma in relazione a tutte le ipotesi di integrazioni salariali. Articolo 1, comma 252: aggiunge il comma 12 bis all art. 4 della l. n. 92/12 in materia di incentivi per l incremento dell occupazione giovanile e femminile, viene confermato per via legislativa il decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell Economia del 5 ottobre 2012 (incentivi per la stabilizzazione).

Articolo 1, comma 253 Viene prevista la possibilità di finanziare gli ammortizzatori in deroga con la riprogrammazione dei Fondi strutturali 2007-2013 (Piano coesione). Articolo 1, comma 254 In considerazione del perdurare della crisi, al fine di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga, l autorizzazione di spesa del Fondo per l occupazione è incrementata di 200 milioni di euro così composta: 118 milioni provenienti dal Fondo previsto dall art. 1, co. 68 della l.n. 247/2007 (misure sulla decontribuzione) 82 milioni provenienti dalle entrate derivanti dal versamento 0.30%, non destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali (c.d. inoptato) Articolo 1, comma 255 La nuova disposizione prevede che, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga, risulti non sufficiente lo stanziamento disposto, entro il 30 aprile 2013 il Ministro del lavoro convochi le parti sociali per individuare ulteriori interventi. In via eccezionale, sentite le parti sociali, il Ministro del lavoro può disporre che le risorse derivanti dal 50% dell'aumento contributivo di cui all'art. 25 l.n.845/1978 si tratta quota parte dello 0,30% - siano destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, limitatamente al periodo 1 giugno 2013-31 dicembre 2013. Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali Articolo 1, comma 256 Viene prorogata anche per il 2013 la disposizione in materia di contratti di solidarietà che eleva dal 60% all'80% l'ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto per le ore di lavoro perse, nel limite di 60 milioni di euro. Articolo 1, comma 405 la disposizione relativa al finanziamento dei contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria (cd solidarietà di tipo B) è prorogata per il 2013 viene altresì previsto il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini