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Transcript:

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 20 novembre 2014 «Rinvio pregiudiziale Unione doganale e tariffa doganale comune Franchigia dai dazi all importazione Animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio Istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato Importatore avente come clienti tali istituti Imballaggi Gabbie destinate al trasporto di animali» Nella causa C-40/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 21 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2014, nel procedimento Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l Agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon contro Utopia SARL, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da A. Ó Caoimh, presidente di sezione, C. Toader e C.G. Fernlund (relatore), giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per la Utopia SARL, da M. Le Berre, avocat; per il governo francese, da D. Colas e C. Candat, in qualità di agenti; per la Commissione europea, da A. Caeiros e F. Dintilhac, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), come modificato dall atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: il «regolamento n. 918/83») e della regola generale 5, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell 11 settembre 2003 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC»). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra, da un lato, la Direction générale des douanes et droits indirects (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette), il chef de l Agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (capo dell agenzia per le azioni giudiziarie della Direzione nazionale delle informazioni e delle indagini doganali) e la direction régionale des douanes et droits indirects (Direzione regionale delle dogane e delle imposte indirette) di Lione e, dall altro, la Utopia SARL (in prosieguo: «Utopia») in ordine ad un avviso di liquidazione contestato da tale società. Contesto normativo 3 Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324, pag. 23), ha abrogato e sostituito il regolamento n. 918/83, con effetto dal 1 gennaio 2010. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti della controversia principale, quest ultima permane disciplinata da quest ultimo regolamento. 4 L articolo 60 del regolamento n. 918/83, unico articolo del titolo XIII di tale regolamento, intitolato «Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca», così dispone: «1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all importazione: a) gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio; ( ) 2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali ( ) destinati: a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l insegnamento o la ricerca scientifica,

a istituti privati aventi come attività principale l insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia. ( )». 5 L articolo 128 di tale regolamento prevede quanto segue: «Se la franchigia dai dazi all importazione è prevista a motivo dell uso che il destinatario deve fare delle merci, essa può essere accordata solo dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio le merci di cui trattasi devono essere destinate a tale uso». 6 L articolo 129 di detto regolamento enuncia quanto segue: «Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinché le merci messe in libera pratica col beneficio di una franchigia dai dazi all importazione, accordata a causa dell uso che il destinatario deve fare delle merci, non possano essere utilizzate per altri fini senza che siano corrisposti i relativi dazi all importazione a meno che il cambiamento di destinazione intervenga nel rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento». 7 L articolo 131 del medesimo regolamento così dispone: «Se il presente regolamento prevede che la concessione della franchigia è subordinata al rispetto di talune condizioni, l interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni». 8 La NC è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). 9 La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, nel titolo I, dedicato alle «Regole generali», è contenuta la sezione A, rubricata «Regole generali per l interpretazione della nomenclatura combinata». Tra tali regole figura la regola generale 5, la quale così prevede: «Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito: ( ) b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5[, lettera a),] gli imballaggi ( ) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte». 10 La nota a piè di pagina relativa al termine «imballaggi», di cui alla regola generale 5, lettera b), della NC, precisa che:

«Il termine imballaggi comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto in particolare le casse mobili (containers) nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5[, lettera] a)». 11 Se si eccettua tale nota a piè di pagina, la formulazione della regola generale 5, lettera b), della NC corrisponde esattamente a quella della regola generale 5, lettera b), del SA. 12 La nota esplicativa relativa alla regola generale 5, lettera b), della NC, di cui alla comunicazione della Commissione europea intitolata «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» (GU 2002, C 256, pag. 1), così recita: «Gli imballaggi abitualmente utilizzati per la commercializzazione di bevande, marmellate, senape e spezie debbono essere classificati con le merci che contengono anche qualora siano suscettibili di essere utilizzati validamente più volte». 13 La nota esplicativa relativa a detta regola generale, quale figura nel SA, prevede che quest ultima «determina la classificazione degli imballaggi del tipo normalmente usato per le merci che essi contengono [ma che la stessa] non è obbligatoria quando tali imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati più volte, per esempio nei casi di certi fusti metallici o di recipienti di ferro o acciaio per gas compressi o liquefatti». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 La Utopia, società che esercita la sua attività con la denominazione commerciale Marshall Bioresources, importa in Francia animali provenienti dagli Stati Uniti e destinati alla ricerca di laboratorio. 15 Nel 2006, l amministrazione doganale francese ha eseguito un controllo a posteriori sulle importazioni di cani e di furetti vivi effettuate dalla Utopia tra il mese di marzo e il mese di dicembre 2004. Da tale controllo è emerso che tale società aveva effettuato tali importazioni in regime di franchigia dai dazi doganali, basandosi sull articolo 60 del regolamento n. 918/83. 16 Tale amministrazione ha ritenuto che la Utopia, che non esercitava attività di insegnamento o di ricerca scientifica e non godeva dell autorizzazione richiesta, non potesse invocare il beneficio della franchigia dai dazi doganali prevista da detto articolo 60. Detta amministrazione ha così rilevato, con verbale del 7 marzo 2007, una serie di infrazioni doganali, tramite le quali detta società avrebbe eluso il pagamento di taluni importi a titolo di dazi e ha emesso nei suoi confronti, il 27 marzo 2007, un avviso di accertamento relativo a tali importi. 17 Il 26 luglio 2007, in seguito al rigetto da parte dell amministrazione doganale della contestazione della Utopia, detta società ha proposto un ricorso diretto all annullamento di tale verbale e di tale avviso di accertamento. Con sentenza del 10 gennaio 2011, il Tribunal d instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione) ha accolto tale ricorso e ha annullato detto avviso. 18 L amministrazione doganale ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour d appel de Lyon (Corte d appello di Lione), la quale, con sentenza del 20 ottobre 2011, ha accolto l argomento

della Utopia basato sull applicazione dell articolo 60 del regolamento n. 918/83 dichiarando che l importazione di animali vivi è ammessa in franchigia dai dazi, posto che tali animali sono destinati ad essere utilizzati in laboratorio. Per contro, in tale sentenza, la Cour d appel de Lyon ha confermato l obbligazione doganale contestata per quanto riguarda le gabbie destinate al trasporto di detti animali vivi, giacché esse non sono configurabili come imballaggi contenenti merci, ai sensi della regola generale 5, lettera b), della NC. A tal proposito, la Cour d appel de Lyon ha respinto l argomento della Utopia secondo cui le gabbie di cui al procedimento principale sono date a noleggio dal fornitore americano, al quale vengono rispedite dopo il trasporto degli animali, e secondo cui solo in caso di utilizzo ripetuto di tali gabbie nel territorio dell Unione europea esse potrebbero essere considerate utilizzate più volte ai sensi di tale regola generale 5, lettera b). 19 Avverso detta sentenza della Cour d appel de Lyon le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso per cassazione, vertente sulla questione dell applicazione, nel caso di specie, dell articolo 60 del regolamento n. 918/83. La Utopia, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale vertente sulla questione dell applicazione della regola generale 5, lettera b), della NC alle gabbie destinate al trasporto degli animali in questione. 20 Alla luce di quanto sopra, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un importatore di animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio possa godere della franchigia dai dazi all importazione prevista per tale tipo di merce dall articolo 60 del [regolamento n. 918/83], quando l importatore non sia esso stesso un istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato, avente come attività principale l insegnamento o la ricerca scientifica, ma abbia come clienti istituti rispondenti a tali requisiti. 2) Se la regola generale 5[, lettera b),] ( ) debba essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio rientrino nella categoria degli imballaggi ai sensi di tale regola. In tal caso, se l espressione suscettibili di essere validamente utilizzati più volte applicabile a tali imballaggi debba essere considerata in via generale o solamente in relazione ad una riutilizzazione sul territorio dell Unione». Sulla prima questione 21 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un importatore di animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio possa godere della franchigia dai dazi all importazione prevista per tale tipo di merce dall articolo 60 del regolamento n. 918/83, quando l importatore non sia esso stesso un istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato, avente come attività principale l insegnamento o la ricerca scientifica, ma abbia come clienti istituti rispondenti a tali requisiti. 22 Occorre ricordare che, in forza di tale articolo 60, sono ammessi in franchigia dai dazi all importazione, in particolare, «gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio» purché il loro destinatario abbia come attività principale l insegnamento o la ricerca scientifica e purché detto destinatario sia un istituto pubblico o di pubblica utilità, un servizio che dipende da un istituto siffatto o un istituto privato. Tuttavia, se il loro destinatario

è un istituto privato, quest ultimo, per ricevere tali animali in franchigia, dev essere autorizzato dall autorità competente dello Stato membro interessato. 23 Dall articolo 60 risulta così che la sua applicazione presuppone che siano soddisfatte due condizioni distinte. La prima condizione esige che gli animali importati siano appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio, mentre la seconda esige che il destinatario di detti animali risponda a criteri specifici afferenti al tipo di istituto interessato, all attività esercitata ed, eventualmente, al possesso di un autorizzazione. 24 È pacifico che le importazioni di cui al procedimento principale soddisfano tali due condizioni, per quanto riguarda, rispettivamente, gli animali interessati e il loro destinatario. 25 La prima questione sollevata dal giudice del rinvio, tuttavia, è diretta a determinare se l importatore degli animali di cui all articolo 60 del regolamento n. 918/83, perché possa godere della franchigia dai dazi all importazione prevista per tale tipo di merce, debba rispondere ai criteri che gli permettano di essere qualificato come destinatario di tali animali, ai sensi di tale articolo. 26 A tal proposito, occorre osservare che l importatore di animali non è contemplato dal citato articolo 60. 27 Secondo una giurisprudenza costante, tuttavia, ai fini dell interpretazione di una norma del diritto dell Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punto 13 e giurisprudenza ivi citata). 28 Per quanto riguarda il contesto in cui si colloca l articolo 60 del regolamento n. 918/83, occorre rilevare che tale regolamento prevede una serie di franchigie doganali il cui beneficio è espressamente subordinato al rispetto da parte dell importatore di talune condizioni. Ad esempio, l importazione in franchigia dai dazi prevista dall articolo 2 di detto regolamento pone condizioni relative sia all importatore sia alla natura del bene importato, secondo le quali il bene dev essere importato da una persona fisica che trasferisce la propria residenza normale nel territorio doganale dell Unione (sentenza Treimanis, C-487/11, EU:C:2012:556, punti 15 e 16). 29 Il beneficio di altri tipi di franchigie doganali previsti dal regolamento n. 918/83 dipende, invece, più dall utilizzo da parte del destinatario del bene importato che dall identità dell importatore. È il caso, in particolare, della franchigia di cui godono gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale destinati a taluni organismi di ricerca o di insegnamento, prevista all articolo 51 di tale regolamento. 30 Va rilevato che la franchigia prevista dall articolo 60 del regolamento n. 918/83 rientra in tale seconda categoria di franchigie, il cui beneficio dipende più dall utilizzo da parte del destinatario del bene importato che dall identità dell importatore. 31 Occorre altresì rilevare, al pari della Commissione, che dalla lettera degli articoli 128 e 129 del regolamento n. 918/83 risulta che il legislatore dell Unione ha contemplato l ipotesi in cui l importatore sia una persona diversa dal destinatario del bene importato, in situazioni come quelle previste dall articolo 60 di tale regolamento.

32 A tal riguardo, si deve considerare che a norma degli articoli 128 e 129 del regolamento n. 918/83, letti in combinato disposto con l articolo 131 del medesimo, da un lato, un importatore può godere della franchigia di cui all articolo 60 di detto regolamento soltanto laddove possa fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente che le merci importate siano effettivamente destinate agli istituti previsti da detto articolo e ai fini dell utilizzo cui è subordinata tale franchigia e che, dall altro, soltanto le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio dette merci devono essere destinate a tale utilizzo possano accordare la franchigia in questione. Per contro, dalle disposizioni di detti articoli non risulta affatto che l importatore dovrebbe poter assicurare esso stesso l utilizzo cui è subordinata la concessione della franchigia di cui trattasi. 33 Quanto all obiettivo perseguito dall articolo 60 del regolamento n. 918/83, occorre constatare che la realizzazione di tale obiettivo, che consiste nell agevolare le attività di ricerca permettendo a taluni istituti situati nell Unione di importare, a minor costo, animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio, non sarebbe compromessa dalla possibilità, per tali istituti, di scegliere la soluzione di importazione più appropriata e più vantaggiosa per loro. 34 Pertanto, tenuto conto del contesto in cui si colloca l articolo 60 del regolamento n. 918/83 e dell obiettivo perseguito da tale disposizione, non è richiesto che l importatore degli animali di cui a detto articolo, per poter fruire della franchigia dai dazi all importazione prevista per tale tipo di merce, risponda ai criteri che gli permettono di essere qualificato come destinatario di tale animali ai sensi di detto articolo. 35 Alla luce delle considerazioni precedenti, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l articolo 60 del regolamento n. 918/83 dev essere interpretato nel senso che, se gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio che un importatore fa entrare nel territorio dell Unione sono destinati ad un istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato, avente come attività principale l insegnamento o la ricerca scientifica, tale importatore, pur non essendo esso stesso un istituto del genere, può godere della franchigia dai dazi all importazione prevista da tale articolo per questo tipo di merce. Sulla seconda questione 36 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la regola generale 5, lettera b), della NC debba essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio rientrino nella categoria degli imballaggi che devono essere classificati con le merci che contengono. 37 Occorre ricordare che, in forza di tale regola generale, gli imballaggi contenenti merci sono classificati con queste ultime solo ove essi siano del tipo normalmente utilizzato per tale genere di merci. 38 Pertanto, per rispondere alla seconda questione, occorre verificare se gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio possano essere considerate come rientranti nel tipo di imballaggi normalmente utilizzati per tale genere di animali. 39 A tal proposito, occorre ricordare gli esempi contenuti nelle note esplicative relative alla NC e al SA, per quanto riguarda gli imballaggi che devono essere considerati del tipo normalmente utilizzato per il genere di merci che contengono. Secondo tali note esplicative,

sono considerati come imballaggi di tale tipo certi fusti metallici o recipienti di ferro o acciaio per gas compressi o liquefatti o anche gli imballaggi abitualmente utilizzati per la commercializzazione di bevande, marmellate, senape e spezie. 40 Come rilevato dal governo francese nelle sue osservazioni, ne deriva che gli imballaggi normalmente utilizzati con le merci che contengono sono o imballaggi strettamente necessari per l utilizzo della merce in questione o imballaggi abitualmente utilizzati per la commercializzazione e l utilizzo delle merci che contengono. Infatti, sarebbe impossibile utilizzare gas compressi o liquefatti senza i recipienti in acciaio che li contengono. Parimenti, sarebbe difficilmente concepibile commercializzare o utilizzare la marmellata o la senape se non nei recipienti abitualmente previsti per ricevere tale tipo di prodotti. 41 Per quanto riguarda le note esplicative relative alla NC e al SA, occorre considerare che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio non possono essere considerate come rientranti nel tipo di imballaggio normalmente utilizzato per tale genere di animali, ai sensi della regola generale 5, lettera b). Infatti, anche ammettendo che tali gabbie siano normalmente utilizzate per il trasporto di tali animali in aereo, esse non sono né strettamente necessarie né abitualmente utilizzate ai fini della commercializzazione e dell utilizzo di detti animali. 42 A tal proposito, occorre rilevare che dai documenti del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, normalmente, le gabbie per il trasporto e gli animali di cui al procedimento principale non sono utilizzati insieme dai loro destinatari. Nel caso di specie, è pacifico che tali gabbie vengono rese all importatore dopo la consegna degli animali. 43 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la regola generale 5, lettera b), della NC dev essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio non rientrano nella categoria degli imballaggi che devono essere classificati con le merci che contengono. Sulle spese 44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dall atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l Unione europea, dev essere interpretato nel senso che, se gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio che un importatore fa entrare nel territorio dell Unione europea sono destinati ad un istituto pubblico o di pubblica

utilità o privato autorizzato, avente come attività principale l insegnamento o la ricerca scientifica, tale importatore, pur non essendo esso stesso un istituto del genere, può godere della franchigia dai dazi all importazione prevista da tale articolo per questo tipo di merce. 2) La regola generale 5, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell 11 settembre 2003, dev essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio non rientrano nella categoria degli imballaggi che devono essere classificati con le merci che contengono.