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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 11 Luglio 2008 Circolare n. 73 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Legge 3 dicembre 2004, n. 291 art. 1-bis: estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni e dello stato di disoccupazione del personale navigante. SOMMARIO: Integrazione salariale straordinaria e trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Verifica dello stato di disoccupazione. Rioccupazione del personale navigante.

L art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, a decorrere dal 1 gennaio 2005, ha disposto l estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. La citata norma ha previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali possa concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per 24 mesi. I dipendenti delle suddette imprese, inoltre, a partire dal 1 gennaio 2005 possono essere ammessi al trattamento di mobilità di cui all art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In materia di rioccupazione in costanza di prestazione di mobilità, integrazione salariale straordinaria e solidarietà, vigono l art. 8 comma 5 della legge n. 160/1988 e l art. 9 comma 1 lett. d della legge 223/1991 come modificato dall art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004 e successive integrazioni (v. circolare n. 39/2007). Entrambi gli articoli citati dispongono la decadenza dal trattamento e dall indennità in caso il lavoratore non abbia dato comunicazione preventiva all INPS della rioccupazione. Solo in presenza di preventiva comunicazione, infatti, il lavoratore potrà godere della possibilità di cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro con il trattamento di integrazione salariale percepito, o, nel caso di trattamento di mobilità, di esperire la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, o a tempo determinato, mantenendo l iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 223/1991) ma con la sospensione della relativa indennità. Nel caso di svolgimento di attività in costanza del trattamento di integrazione salariale la comunicazione deve essere necessariamente preventiva e, se omessa, il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall inizio della concessione. In materia si richiamano le circolari INPS n. 171/1988, n. 179/2002 e n. 75/2007. In caso di svolgimento di attività in costanza del trattamento di mobilità, i lavoratori che si rioccupino devono darne comunicazione alla competente Sede dell INPS entro 5 giorni dall avvenuta rioccupazione, ai sensi dell articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996 (circ. n. 16 del 23 gennaio 1997, punto 4) e, se omessa, perdono il diritto al trattamento con decorrenza dall inizio della rioccupazione. Si ricorda, inoltre, che mentre durante il periodo di concessione dell integrazione salariale è sufficiente che il beneficiario comunichi la propria reperibilità, in caso di trattamento di mobilità il beneficiario deve, invece, garantire la piena disponibilità ad essere chiamato a nuova occupazione.

Ne consegue che il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all estero durante il periodo di godimento dell indennità. Le Direzioni dell Istituto devono porre in atto tutti gli strumenti di conoscenza e controllo di cui dispongono per evitare l erogazione indebita sia delle prestazioni INPS che del trattamento integrativo accessorio della prestazione principale, previsto dal Fondo Speciale istituito in applicazione di quanto disposto dall art. 1- ter della legge n. 291/2004. Salvaguardia del brevetto di volo Per mantenere il brevetto di volo, la normativa vigente in materia prevede la necessità per i piloti di svolgere il numero minimo di 3 atterraggi e 3 decolli entro gli ultimi 3 mesi. Tale attività è attestata sul libretto di volo. Nel fare il controllo sulla eventuale rioccupazione dei piloti, dovendo salvaguardare la possibilità per gli stessi di mantenere l abilitazione al volo, l attività lavorativa che copra il numero minimo sopra citato, previsto dalla normativa vigente in materia, se retribuita, non darà luogo a decadenza dalla prestazione ma dovrà essere considerata come periodo neutro ai fini della interruzione della prestazione. Unicamente ai fini della salvaguardia del brevetto di volo e nei limiti del predetto periodo, anche l eventuale mancanza della preventiva comunicazione non darà luogo a decadenza delle prestazioni. Salvaguardia dell attestato di volo Per mantenere l abilitazione al volo, la normativa vigente in materia prevede la necessità per il personale di volo non pilota di svolgere almeno 40 ore di volo annue. Tale attività è iscritta sull attestato di volo. Nel fare il controllo sulla eventuale rioccupazione del personale di volo non pilota, dovendo salvaguardare la possibilità per gli stessi di mantenere l abilitazione al volo, l attività lavorativa che copra il numero minimo sopra citato, previsto dalla normativa vigente in materia, se retribuita, non darà luogo a decadenza dalla prestazione ma dovrà essere considerata come periodo neutro ai fini della interruzione della prestazione. Unicamente ai fini della salvaguardia dell attestato di volo e nei limiti suddetti, anche l eventuale mancanza della preventiva comunicazione non darà luogo a decadenza delle prestazioni.

Verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni Per tutte le domande di prestazione le Direzioni di produzione dovranno richiedere al personale navigante beneficiario dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale, una autocertificazione nella quale attesti di non aver prestato lavoro, in Italia e/o all estero, a far data dall inizio delle prestazione erogata dall INPS, da consegnare alla Direzione di competenza, entro 30 giorni dalla richiesta, fatte salve le comunicazioni di rioccupazione già debitamente inoltrate all Istituto. Data la particolare natura dell attività svolta, il personale navigante dovrà, inoltre, esibire, in originale, il libretto di volo o l attestato di volo. Le Direzioni INPS inseriranno nel fascicolo personale fotocopia della prima pagina e della pagina in cui è attestata l ultima annotazione dei suddetti documenti. Tali documenti, in originale, dovranno successivamente essere esibiti dai beneficiari con cadenza trimestrale ed anche in tal caso dovrà essere conservata nel fascicolo la fotocopia della pagina con l ultima annotazione. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, o alla scadenza del trimestre, senza la consegna dell autocertificazione e l esibizione dei documenti citati, le Direzioni sospenderanno l erogazione del trattamento e la riprenderanno solo al momento in cui i beneficiari avranno dato corso alla richiesta. Nel caso in cui dal controllo risulti attestata un attività di lavoro, il beneficiario decade dal diritto al trattamento e le Direzioni sospenderanno immediatamente l erogazione delle prestazioni, fatto salvo quanto disposto al precedente punto circa la salvaguardia del brevetto di volo. L esito dei controlli dovrà essere comunicato ai Centri per l impiego per le attività di competenza, con lettera raccomandata o attraverso la casella istituzionale, se istituita. Al momento in cui i beneficiari, in seguito alle verifiche effettuate dai Centri per l impiego, fossero cancellati dalle liste di mobilità, l INPS procederà al recupero di tutte le somme indebitamente percepite sia a titolo di indennità che a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo speciale. Le Direzioni di produzione segnaleranno il nominativo e gli importi erogati, distinti tra prestazione INPS e integrazione dovuta dal Fondo speciale, alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito per l inoltro al Comitato Amministratore del Fondo stesso. Il Comitato amministratore del Fondo speciale, così come stabilito dal Regolamento del Fondo stesso, è impegnato a non soddisfare le domande presentate dalle aziende in carenza di disponibilità finanziaria. Il Direttore generale Crecco