REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

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COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA --- Provincia di Foggia --- REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 07 DEL 04.06.2015

INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 OGGETTO DEL REGOLAMENTO DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA E PRINCIPI GENERALI SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE LE SPESE SPESE AMMISSIBILI CASI DI INAMMISSIBILITA DELLE SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE RENDICONTAZIONE E PUBBLICITÀ ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime. ART. 2 DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA E PRINCIPI GENERALI 1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall Amministrazione, di manifestazioni o iniziative in cui l Amministrazione Comunale risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze. 2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell ente che agiscono in veste rappresentativa ed organi o soggetti estranei, anch essi dotati di rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell ente. ART. 3 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE LE SPESE 1. Le spese di rappresentanza sono autorizzate, previa verifica della disponibilità di bilancio dai seguenti soggetti: a) Sindaco; b) Assessori, nell ambito delle rispettive competenze. ART. 4 SPESE AMMISSIBILI 1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell Amministrazione: a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori; b) colazioni di lavoro o consumazioni in occasione di incontri con personalità o autorità estranee all Ente; c) accoglienza di delegazioni di cittadini residenti fuori dal territorio nazionale in occasione di eventi di particolare rilievo sociale e/o culturale (per es. festa patronale); d) conferenze stampa, per fini istituzionali indette dal Sindaco o da Assessori; e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, affitto locali e addobbi, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall ente, alle quali prendano parte personalità estranee all Amministrazione;

f) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell Amministrazione; g) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc.) consegna e invii di omaggi (medaglie, fiori o corone, volumi, presenti vari) a personalità o componenti di delegazioni in occasione di visite all Ente e di incontri promossi dall ente stesso; h) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere territoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio del Comune; i) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative. ART. 5 CASI DI INAMMISSIBILITA DELLE SPESE 1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza: a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza; b) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell Ente; c) colazioni di lavoro, consumazioni varie ed acquisto di generi presso bar, ristoranti, trattorie etc. effettuati da Amministratori e dipendenti dell Ente, compreso il caso in cui alla colazione di lavoro partecipino Amministratori o dipendenti dell Ente; d) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l esistenza dei presupposti sostanziali, oggettivi e soggettivi, di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4. ART. 6 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione. 2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Settore competente e pagate dal responsabile del Settore economico-finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione (regolari fatture o ricevute fiscali). 3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell acquisizione di beni e servizi, l ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei servizi e forniture in economia. 4. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell importo di cui al precedente comma 1, potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni della Giunta Comunale di autorizzazione all impegno della spesa ed alla successiva liquidazione. ART. 7 RENDICONTAZIONE E PUBBLICITÀ 1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito nella L. 14.09.2011, n. 148 ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

2. A tal fine i Responsabili di Settore ai quali sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza trasmettono, entro il 28 febbraio dell anno successivo il prospetto compilato ciascuno per la parte di rispettiva competenza, al Responsabile del Settore Economico/finanziario per l approvazione unitamente al Rendiconto della gestione e la successiva trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet del Comune. ART. 8 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l esecutività della delibera di approvazione.