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COMUNE DI DUGENTA Provincia di Benevento Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381 E-mail: utc@comune.dugenta.bn.it Rep. Prot. DEL SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE per il collaudo statico in corso d opera e tecnico amministrativo. CUP: - CODICE CIG Per i lavori di Infrastrutturazione area PIP in località Cantalupi zona D2 del P.R.G. L anno DUEMILA addì del mese di nella residenza Comunale con la presente scrittura privata, fra i Signori: 1) Ing. Luigi VITELLI nato a Santa Maria C.V. (CE) il 05/08/1972, nella qualità di Responsabile dell Area Tecnica, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Dugenta (BN) P.IVA 00981210628 C.F. 80004400620, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., di seguito indicato per brevità Ente - Stazione appaltante - Committente ; 2) nata a il, residente a ( ) n. C.F. P.IVA, con studio professionale in al, iscritto all Albo dell Ordine degli di al n., quale tecnico incaricato; PREMESSO TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 (Premesse) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. Il tecnico incaricato con la stipula della presente convenzione attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori e servizi pubblici che precludono la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.), relativo all affidamento dell incarico di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico, di che trattasi. Articolo 2 (Oggetto dell incarico) 1

L Ente come sopra rappresentato, conferisce al tecnico incaricato, che accetta, nel rispetto delle modalità riportate nella presente convenzione, l incarico professionale per il collaudo statico in corso d opera e tecnico amministrativo per l esecuzione dell opera pubblica denominata: Infrastrutturazione area PIP in località Cantalupi zona D2 del P.R.G. CUP: - - CODICE CIG Le prestazioni professionali richieste per l espletamento dell incarico, ai sensi de D.lgs 163/2006, nonché del DPR 554/1999, come sostituito dal DPR 207/2010, sono articolate: a) Collaudo in corso d opera ai sensi della L. 1086/71 e smi b) Collaudo tecnico amministrativo Articolo 3 (Descrizione dell'incarico) Il collaudo tecnico-amministrativo di lavori riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l opera, e comprende l esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo. Il collaudo tecnico funzionale riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo tecnico funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari. Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova. Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e le prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971 e del D.M. 14.09.2005 (NTC 2008). Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato alla Committenza le ragioni che le rendono necessarie. Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione alla Committenza dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera: a) certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell iter amministrativo fino all ultimazione dei lavori, delle varianti e atti amministrativi connessi, 2

la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all art. 200 del D.P.R. 554/1999; b) verbali di collaudo in corso d opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto; c) eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall Impresa durante l esecuzione dei lavori; d) eventuali Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature e Certificati di collaudo statico di strutture. I predetti elaborati vanno presentati in duplice copia sottoscritti in originale. In corso d opera devono essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori. Articolo 4 (Modalita' di svolgimento dell'incarico) Nel corso dell esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi verbali. In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, le parti richiamano quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dagli artt. da 191 al 207 del D.P.R. 554/1999. Il collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore. Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e del D.M. 14.09.2005 nonché alle connesse normative tecniche di dettaglio. Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla Impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni alla medesima Impresa. Articolo 5 (Incompatibilità) Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l affidamento di incarichi professionali, la propria regolarità contributiva, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e all art. 188 del D.P.R. 554/1999. 3

Per il collaudatore e per tutti i suoi collaboratori, dalla data di esecutività della determinazione di conferimento dell incarico e fino alla sua conclusione, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalla legislazione vigente, da norme regolamentari, ivi comprese quelle degli Ordinamenti professionali di appartenenza. Il collaudatore e i suoi collaboratori non dovranno, inoltre, avere conflitti di interesse in corso con l Ente, né avere rapporti con Amministrazioni o Enti che vietano la professione. Il collaudatore si impegna altresì a segnalare tempestivamente l insorgere di cause di incompatibilità e la cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé che per gli eventuali propri collaboratori. Qualora si manifestino cause di incompatibilità o conflitto di interesse con l Ente, lo stesso potrà far valere la risoluzione del rapporto contrattuale senza ulteriori aggravi e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Articolo 6 (Apporti specialistici: subappalti e/o subaffidamenti di servizi) Il Tecnico incaricato, nell espletamento della propria attività oggetto del presente contratto, ai sensi dell art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta inteso che nei confronti dell Ente committente, il Tecnico incaricato è l unico responsabile per quanto attiene al risultato finale dell incarico conferito con la presente convenzione, così come il rapporto economico che nasce dalla stipula della presente convenzione interessa esclusivamente l Ente ed il Tecnico incaricato; in tal senso, le parti stabiliscono che: i pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dal Tecnico incaricato, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Articolo 7 (Assistenza tecnica dell Ente) L Ente si impegna a fornire al Tecnico incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile per l espletamento dei servizi in oggetto. L Ente si impegna, altresì, a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati allo svolgimento del presente incarico. Qualora l Ente non potesse fornire al Tecnico incaricato la documentazione necessaria per l espletamento dell incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l ottenimento della documentazione, verranno eseguite dai Tecnico incaricato ed i relativi oneri computati a parte. Articolo 8 4

(Adempimenti) Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l incarico prevede l esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare le esigenze dell Ente secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel corso dell espletamento dei servizi oggetto di incarico. L incarico sarà svolto d intesa con l Ente ed in particolare con il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di ottenere le informazioni, le istruzioni e i chiarimenti indispensabili per il corretto svolgimento dell incarico nella fase esecutiva e di collaudo. Articolo 9 (Termine di consegna degli elaborati e relative penali - Risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento e per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453, 1455 e 1456 del codice civile) Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base. Il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali da parte del tecnico incaricato di oltre n. 1 mese dai termini sopra indicati, viene ritenuta specifica inadempienza contrattuale soggetta a clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456 del codice civile (risoluzione di diritto del contratto), e l Ente ha, in virtù di ciò, pieno titolo per la revoca dell incarico mediante la risoluzione unilaterale del presente contratto, secondo le modalità di cui all art. 1456, comma 2, del codice civile (viene fatto comunque salvo il risarcimento del danno arrecato dal tecnico incaricato all Ente in conseguenza di tale ritardo ai sensi dell art. 1453, comma 1, del codice civile). Viene fatto salvo il ritardo nella consegna degli elaborati di cui sopra ai fini della non applicabilità delle penali poste a carico del Tecnico incaricato indicate nel presente articolo, nonché ai fini della non applicabilità della clausola risolutiva espressa di cui all art. 1456 del codice civile (risoluzione unilaterale in danno del presente contratto) indicata nel precedente comma, qualora detto ritardo non dipenda dalla volontà o per colpa dei Tecnico incaricato stesso, ma sia dovuto a cause da questi non dipendenti, verificate ed accertate dal Responsabile Unico del Procedimento. L Ente, inoltre, si riserva di risolvere il presente contratto per grave inadempimento del Tecnico incaricato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 del codice civile (risoluzione giudiziale del contratto); il grave inadempimento contrattuale dovrà essere dapprima verificato ed 5

accertato dall Ente ed a cura del Responsabile Unico del Procedimento e, in seguito, dovrà essere deliberato o determinato dall organo comunale competente. L avvio del procedimento di risoluzione del presente contratto per specifica inadempienza contrattuale soggetta a clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456 del codice civile (risoluzione di diritto del contratto), come sopra indicato, avviene secondo le formalità previste dall art. 1456, comma 2, del codice civile, con comunicazione scritta (dichiarazione) resa dal Responsabile del Settore interessato al Tecnico incaricato, nella quale si dichiara che l Ente intende avvalersi della clausola risolutiva espressa del presente contratto (nella comunicazione non vi è alcuna necessità di dover giustificare l importanza dell inadempimento verificatosi, in quanto trattasi di risoluzione di diritto, cd. ope legis ). L avvio del procedimento di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 del codice civile (risoluzione giudiziale del contratto), come sopra indicato, avviene secondo le forme del diritto, con comunicazione scritta resa dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile del Settore interessato al Tecnico incaricato, nella quale devono essere indicate le ragioni e le motivazioni che determinano grave inadempimento contrattuale per le quali l Ente intende risolvere in danno il presente contratto (nella comunicazione è necessario giustificare l importanza dell inadempimento verificatosi, in quanto trattasi di risoluzione per mancata o inesatta o tardiva esecuzione di un obbligo contrattuale imputabile esclusivamente al Tecnico incaricato). Il Tecnico incaricato ha, in tal caso, diritto di relazionare al R.U.P., per iscritto, le proprie ragioni, le quali devono obbligatoriamente essere prese in considerazione e valutate da parte dell Ente al momento dell adozione degli atti amministrativi concernenti la risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Terminata la procedura di risoluzione contrattuale, sia per clausola risolutiva espressa (risoluzione di diritto del contratto) e sia per grave inadempimento (risoluzione giudiziale del contratto), l Ente prende a suo carico i servizi tecnici previsti nel presente contratto e procede secondo quanto unilateralmente ritenuto opportuno (il Tecnico incaricato, in tal caso, ha l obbligo di consegnare tutti gli elaborati ed i dati progettuali in proprio possesso in modo che l Ente sia in grado di procedere autonomamente con i servizi oggetto della presente convenzione o con la realizzazione dei lavori pubblici interessati dai servizi stessi). Articolo 10 (Compenso professionale Ammontare dello stesso) Le spettanze professionali da corrispondere complessivamente al professionista incaricato, sono pari ad oltre CNPAIA ed IVA come per legge, giusta determina di affidamento incarico n. del, per complessivi Euro e precisamente: A) Importo netto competenze Euro 6

- B) Oneri previdenziali (4% di A) Euro - C)Iva al 21% di A+B Euro - D)Totale Euro Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari) In base alla Legge n. 136 del 2010 Piano straordinario contro le mafie, come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010, a pena di nullità assoluta e fatto obbligo altresì: a) Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge; b) È fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del contratto, in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni. c) in caso di sub affidamento, di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Benevento della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria d) da parte del mandatario a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato). Inoltre, viene precisato che i pagamenti relativi al suddetto contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite l utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. A tal fine il i pagamenti verranno effettuati sul conto - e che la persona autorizzata ad operare sul conto è nato il, come da dichiarazione presentata dal tecnico incaricato, acquisita al prot. del. Il CIG da riportare sui documenti contabili di pagamento è Il professionista accetta la clausola contrattuale concernente la corresponsione del corrispettivo a valere sul finanziamento regionale di cui al decreto dirigenziale n. 640 del 03/07/2009, solo all avvenuto accredito delle somme da parte dell ente finanziatore, esonerando il Comune di Dugenta da qualsiasi responsabilità, per eventuali ritardi. Articolo 12 (Stipula del contratto in assenza della garanzia di esecuzione del contratto - cauzione definitiva ) 7

Il Tecnico incaricato non ha dovuto prestare la garanzia fidejussoria per l esecuzione del contratto (cd. cauzione definitiva) prescritta dall art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 per gli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, trattandosi, infatti, di appalto di servizi attinenti all architettura e all ingegneria per i quali non è dovuta tale forma di garanzia in virtù dell interpretazione normativa espressa dall Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 6/2007 del 11/07/2007 (pubblicata sulla G.U. n. 178 del 02/08/2007). Articolo 13 (Facoltà di recesso - Clausola risolutiva espressa) L Ente, a proprio e insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di revocare l incarico (diritto di recesso) ai sensi dell art. 2237, comma 1, del codice civile, rimborsando al Tecnico incaricato prestatori d'opera le spese da questi sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta da determinare applicando i criteri indicati nella presente convenzione. L Ente potrà utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, i servizi ed il lavoro effettivamente svolti dal Tecnico incaricato fino al momento della revoca dell incarico. L esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione del Responsabile del Servizio al Tecnico incaricato, da darsi con un preavviso non inferiore a n. 15 (quindici) giorni, decorsi i quali l Ente prende a suo carico i servizi tecnici previsti nel presente contratto e procede secondo quanto unilateralmente ritenuto opportuno (il Tecnico incaricato, in tal caso, hanno l obbligo di consegnare al R.U.P. tutti gli elaborati ed i dati progettuali in proprio possesso e quelli posseduti in corso di realizzazione dell opera o in corso di collaudazione dell opera, in modo che l Ente sia in grado di procedere autonomamente con i servizi o i lavori). Il Tecnico incaricato, ai sensi dell art. 2237, comma 2, del codice civile, può recedere dal presente contratto per giusta causa. In tal caso gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all Ente. Ai sensi dell art. 1456 del codice civile, l Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto (clausola risolutiva espressa) nel caso si verifichi anche uno solo dei seguenti inadempimenti da parte del tecnico incaricato nella fase di progettazione dei lavori: 1) ritardo nella consegna degli elaborati di collaudo Viene fatto salvo il ritardo nella consegna degli elaborati di cui sopra ai fini della non applicabilità delle penali poste a carico del tecnico incaricato indicate nel presente articolo, nonché ai fini della non applicabilità della clausola risolutiva espressa di cui all art. 1456 del codice civile (risoluzione unilaterale in danno del presente contratto) indicata nel precedente comma, qualora detto ritardo non dipenda dalla volontà o per colpa del tecnico incaricato stesso, ma sia dovuto a cause da questi non dipendenti, verificate ed accertate dal Responsabile Unico del Procedimento. 8

L avvio del procedimento di risoluzione del presente contratto per specifica inadempienza contrattuale soggetta a clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456 del codice civile (risoluzione di diritto del contratto), per gli inadempimenti sopra indicati, avviene secondo le formalità previste dall art. 1456, comma 2, del codice civile, con comunicazione scritta (dichiarazione) resa dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile del Settore interessato al tecnico incaricato, nella quale si dichiara che l Ente intende avvalersi della clausola risolutiva espressa del presente contratto (nella comunicazione non vi è alcuna necessità di dover giustificare l importanza dell inadempimento verificatosi, in quanto trattasi di risoluzione di diritto, cd. ope legis ). Terminata la procedura di risoluzione contrattuale secondo la clausola risolutiva espressa, l Ente prende a suo carico i servizi tecnici previsti nel presente contratto e procede secondo quanto unilateralmente ritenuto opportuno (il tecnico incaricato, in tal caso, ha l obbligo di consegnare tutti gli elaborati ed i dati progettuali in proprio possesso in modo che l Ente sia in grado di procedere autonomamente con i servizi oggetto della presente convenzione o con la realizzazione dei lavori pubblici interessati dai servizi stessi). Articolo 14 (Controversie e esclusione della clausola arbitrale) In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante ed il tecnico incaricato, fatta salva l applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. ai quali si rimanda, si specifica che: nel presente contratto viene esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e, pertanto, tutte le controversie derivanti dall esecuzione del presente contratto saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Benevento (Giudice del luogo in cui si è perfezionato il presente contratto). In pendenza di giudizio, le parti non saranno esonerate da nessuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione. Articolo 15 (Domicilio legale) Agli effetti della presente convenzione l Ente elegge il proprio domicilio legale presso la residenza legale dell Ente stesso, ubicata in Via Nazionale 139 82030 Dugenta (BN), mentre il tecnico presso la propria residenza, Articolo 16 (Trattamento dei dati personali) Il Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni informa il tecnico incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente 9

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il presente contratto, composto di n.10 (dieci) pagine,oltre la presente fin qui, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti per piena accettazione delle clausole ivi riportate e viene stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata. La prestazione di cui al presente atto è soggetta ad IVA nella misura di legge. Il tecnico incaricato Il Responsabile dell Area Tecnica 10