COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA DELIBERAZIONE C O P I A N. 7 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione - Seduta Pubblica - Oggetto: AUTOSTRADA A 1 MILANO NAPOLI. ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO APPENNINICO TRA SASSO MARCONI E BARBERINO DEL MUGELLO. LOTTO 8. PROGETTO DEFINITIVO. PARERE EX ART. 81 D.P.R. 616/1977. Addì VENTICINQUE GENNAIO DUEMILADIECI, alle ore 20:30 Solita sala delle Adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Risultano presenti: 1) STEFANINI GIANLUCA 2) LENZI STEFANO 3) ARMOCIDA PIERO ALBERTO 4) SANTI ANGELO 5) RUGGERI PATRIZIA 6) STEFANINI MASSIMO 7) GALLI VITTORIO 8) NANNONI MASSIMO 9) GIORGETTI STEFANIA 10) NERI ANDREA 11) LIPPI ALICE 12) VENTURI FAUSTO 13) TEGLIA ANNA 14) GABRIELLI FIORENZO 15) CUMOLI GLORIA 16) TEGLIA DANIELE 17) ALDROVANDI CARLO Assente Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. TRANFAGLIA CELESTINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, STEFANINI GIANLUCA - SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri: VENTURI FAUSTO, TEGLIA ANNA, LENZI STEFANO
Rientra il Consigliere Giorgetti, sono presenti nr. 16 Consiglieri. OGGETTO:Autostrada A1 Milano-Napoli. Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello. Parere ex art. 81 D.P.R. 616/1977. Relaziona il Sindaco sul presente argomento. Si apre un breve dibattito consigliare in cui intervengono il Consigliere dell opposizione Teglia Anna ed il Consigliere Lenzi di Maggioranza. Nello stesso dibattito si pone l accento in particolare sulla norma di espressione di parere favorevole ai sensi dell art. 81 del D.P.R. 616/1977 e s.m.i. e sull impegno di concordare in fase di conferenza dei servizi il nome da dare al nuovo Casello autostradale. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO: - Che la società Autostrade, ora denominata Autostrade per l Italia, in forza della convenzione stipulata con l ANAS il 4.08.1997, nr. 230 di Rep. è concessionaria, della costruzione e dell esercizio dell autostrada Milano-Napoli, ove sono previsti lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello; - Che in ragione di quanto sopra Soc. Autostrade, la Soc. Seabo ora Hera, i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi hanno approntato uno schema di convenzione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riequilibrio ambientale nel territorio dei citati comuni, in attuazione delle deliberazione assunte in data 11.03.1992 dal Comitato Nazionale per la Variante di Valico istituito con DPCM 28.11.1990 per il coordinamento degli interventi connessi al potenziamento dell autostrada Milano Napoli, nel tratto appenninico Bologna-Firenze; CONSIDERATO che Autostrade per l Italia ha presentato un progetto che prevedeva la realizzazione, tra lo sbocco Nord della galleria di base, sulla A1bis, in località Badia Nuova, e l area di parcheggio Canova, sulla A1, a Nord dello svincolo di Pian del Voglio, di una bretella di interconnessione tra le due autostrade avente la funzione di assicurare una maggiore flessibilità la gestione del traffico in esercizio del sistema autostradale A1 A1 bis. La costruzione di questa interconnessione rientra nel Lotto 8 del progetto della Variante di Valico; CHE il Comune di San Benedetto Val di Sambro con deliberazioni di Consiglio comunale: - nr. 73 del 31 ottobre 1990 nr. 34 del 30 marzo 1992, nr. 40 del 18 maggio 1998, ha sempre richiesto una modifica al sopra citato progetto per minimizzare l impatto ambientale sul territorio; CHE Autostrade ha presentato il 1 luglio 2003 il progetto di modifica per l esecuzione della bretella in oggetto; CHE questo Comune con delibere di Consiglio comunale nr. 81 del 16 settembre 2003 e nr. 34 del 11 aprile 2005 ha espresso parere favorevole al progetto, ma condizionato ad alcune prescrizioni;
VISTA la modifica al citato progetto relativo al Lotto 8 presentata in data 11 Luglio 2005 da Autostrade per l Italia; PRESO ATTO che nella Conferenza dei Servizi del 29 Luglio 2005, gli Enti, hanno approvato le citate modifiche da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale (LR nr. 9/1999), a seguito di specifico provvedimento del Ministero dell Ambiente e della Tutale del territorio (Prot. DSA 2006-9739 del 30 marzo 2006); CONSIDERATO che in data 21 Luglio 2008 con la Conferenza dei servizi si è conclusa la valutazione di impatto ambientale regionale con esito favorevole per le sopra citate modifiche e prescrizioni espresse dal Comune di san Benedetto con esclusione della modifica del tracciato del tornante 2 (viadotto 4) avanzata da questo Comune, della richiesta formulata dai proprietari residenti a Casa Galeotti di un arretramento verso Nord del tracciato della bretella e della richiesta presentata da alcuni cittadini circa la possibilità di utilizzare l attuale strada della Badia per assolvere alle funzioni di bretella di collegamento; RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 35 del 3 aprile 2009 con la quale questo Comune esprimeva parere favorevole condizionato alle prescrizioni di cui alle precedenti proprie deliberazioni, ai sensi dell art. 37, 2 comma, della L.R. nr. 20 del 24 marzo 2000 in merito al citato progetto definitivo del lotto 8; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna nr. 1569 del 19 ottobre 2009 con la quale, il medesimo ente, ha valutato le osservazioni presentate dai cittadini interessati all opera e che le controdeduzioni esibite da Autostrade per l Italia sono state ritenute condivisibili, inoltre, esprime, tenendo conto del parere favorevole dei Comuni interessati, l assenso condizionato all intesa per la realizzazione delle opere relative al lotto 8; PRESO ATTO della nota trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 dicembre 2009 con la quale comunica che, per riconfermare i pareri necessari per il raggiungimento dell intesa Stato-Regione per la verifica della conformità urbanistica, convocherà apposita Conferenza dei Servizi definitiva alla quale sono invitati i rappresentanti degli Enti interessati e competenti ad esprimere il parere definitivo ed a produrre gli atti formali delibera) espressi ai sensi dell art. 81 del D.P.R. 616/1977 e s.m.i.; ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del Lgs. n 267/2000, così come riportato nell allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; PRESENTI N 16 ASTENUTI N. 4 ( Teglia Anna, Gabrielli, Cumoli e Teglia Daniele) VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N 12, FAVOREVOLI N 12, CONTRARI Nessuno espressi nei modi di legge DELIBERA 1. DI ESPRIMERE parere favorevole, ai sensi dell art. 81 del D.P.R. 616/1977 e s.m.i. al progetto definitivo dell adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, tratto La Quercia Aglio, Lotto 8 prendendo atto dell accoglimento delle seguenti prescrizioni espresse da questo Comune, con le deliberazioni citate in narrativa che qui si intendono trascritte e recepite: - che la bretella di collegamento assolva esclusivamente funzioni di interscambio per ragioni di servizio e di emergenza e non sarà pertanto fruibile in condizioni normali di esercizio;
- che il nome del nuovo casello autostradale previsto sia concordato con questo Comune; - che la sistemazione dei movimenti franosi MF6 ed MF8 non sono oggetto della presente valutazione in quanto è stata precedentemente autorizzata all interno del corpo delle opere previste dal progetto collegato alla variante di valico denominato PREVAM pertanto qualora il proponente intendesse modificare gli interventi a suo tempo autorizzati a seguito della realizzazione dell opera in oggetto dovrà procedere ad acquisire ad adeguata autorizzazione; - l installazione di barriere fonoassorbenti adeguate al fine di tutelare i recettori presenti lungo il tracciato con riferimento particolare all immobile Casa Galeotti e Pian del Mazzo; - di accogliere nei limiti consentiti dalla legge tutte le richieste di esproprio degli immobili e dei terreni interessati dal Lotto 8; 2. DI DARE ATTO che il progetto definitivo di cui all oggetto e come descritto in parte narrativa risulta, per le parti ricadenti nel territorio del Comune di San Benedetto Val di Sambro, non conforme ai vigenti strumenti urbanistici comunale, come specificamente indicato nella relazione tecnica che forma parte integrante del presente provvedimento; 3. DI TRASMETTERE la presente alla Regione Emilia Romagna ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore all espressione del parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi; 5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, successiva votazione e seguente votazione Favorevoli nr. 12, Astenuti nr. 4 (Teglia Anna, Gabrielli, Cumoli e Teglia Daniele, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE a norma dell art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Stefanini Gianluca IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. Tranfaglia Celestino Il sottoscritto RESPONSABILE DI AREA, visti gli atti d'ufficio; ATTESTA che la presente deliberazione viene pubblicata dal 28/01/2010 al 12/02/2010 per 15 gg. consecutivi. IL RESPONSABILE DI AREA F.to Barbi Paolo La presente deliberazione è divenuta esecutiva: X perché dichiarata immediatamente eseguibile essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Lì 25/01/2010 IL RESPONSABILE DI AREA F.to Barbi Paolo Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite. San Benedetto Val di Sambro, 28/01/2010 L'INCARICATO Delibera n. 7 del 25 GENNAIO 2010