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Tribunale Civile di Oristano Sezione Lavoro Ricorso ex art 414 cpc con istanza cautelare ex art 700 cpc Ricci Maria Bonaria, nata ad Asuni (OR) il 24.04.1964, ivi residente in Via Fontanamonti, 10, Cod. Fisc RCCMBN64D64A480V, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Oristano, Via A. Diaz, 64, presso e nello studio dell'avv.to Robert Sanna, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso CONTRO - Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (Cf 80185250588); - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, piazza Galileo Galilei n. 36, (Cf 80012550929); - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Provinciale di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Oristano, Via Lepanto snc (Cf. 80004310951); tutti ex lege rappresentati, difesi e domiciliati dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante, 23/25 Cagliari. Premesso che La ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, per la scuola Primaria, a seguito di superamento di concorso pubblico nell'anno1991. Nonostante il superamento del concorso, la ricorrente ha lavorato come precaria fino all'anno scolastico 2015/2016, allorquando ha stipulato, in data 01.12.2015, con il Dirigente dell'ufficio Scolastico dell'istituto Comprensivo IC di Samugheo, delegato a tal fine dal Dirigente dell'ufficio Scolastico Regionale per la

Sardegna il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (Codice contratto OR00000000002239Z4000001). (All. 1) A seguito dell'immissione/assunzione in ruolo, la ricorrente ha svolto attività di insegnamento presso Istituto Comprensivo IC di Samugheo. Con domanda di mobilità territoriale per assegnazione ad Ambito a livello nazionale, presentata nei modi e termini di legge secondo le disposizione di cui alla L. 107/2015 e all'o.m. 241/2016, la Ricci ha espresso le preferenze per l'assegnazione agli ambiti nella stessa meglio indicati, indicando come prima preferenza, nell'ambito della Provincia di Oristano, l'ambito 005 e come seconda l'ambito 006. (All. 2). Nella domanda di mobilità, la ricorrente ha precisato il possesso dei seguenti titoli/requisiti valutabili ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio: - di avere un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 8 (otto); - di non avere diritto al punteggio aggiuntivo (lettera D); - di avere diritto al ricongiungimento al Comune di residenza (Lett. A) - di aver conseguito l'idoneità all'insegnamento a seguito di superamento di pubblico concorso; Con comunicazione datata 29.07.2016 è stata comunicata alla Ricci l'assegnazione all'ambito 0008 Sardegna Sud Cagliari, su Posto Comune, che nella domanda di mobilità è stato indicato come quinta preferenza. (All. 3) Avverso detta assegnazione la Ricci ha proposto Reclamo datato 10.08.2016, esponendo la palese illegittimità del provvedimento di assegnazione all'ambito 0008, per mancata valutazione nelle operazioni di mobilità, fase C), del punteggio dalla stessa posseduto come punteggio di partenza (punti 36) ai quali vanno ad aggiungersi ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare e così per un punteggio totale di 42 punti. (All. 4) Detto reclamo è rimasto privo di riscontro. Il provvedimento di assegnazione della signora Ricci all'ambito 0008 Cagliari risulta palesemente violato e illegittimo per i motivi di seguito esposti.

1- Disparità di trattamento Violazione del diritto soggettivo del ricorrente Violazione degli art 3 e 97 della Costituzione 1.1 Il CCNI sulla mobilità docenti per l a.s. 2016/2017 dell 8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una macroscopica disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015. Infatti, l art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della Buona Scuola ), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ; Il tenore letterale di questa disposizione è assolutamente chiara nel garantire sempre e per tutti i docenti assunti nell a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis). Secondo il disposto della fonte normativa primaria, non vi è dunque alcuna differenza in ordine all assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell a.s. 2015/2016, ai sensi dell art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE Questa situazione di perfetta equiparazione fra le due categorie di Docenti non è stata invece rispettata dall'o.m. n. 241 dell 8.4.2016, che nel dare attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, che hanno determinato una situazione di illegittimo privilegio dei primi ai danni dei secondi. Infatti, nell art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2

(sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che Gli assunti nell a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ; mentre per gli assunti nell a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro parteciperanno a mobilità territoriale. In forza di questa disposizione, solo ai primi Docenti, ovvero quelli provenienti da GM concorso 2012 e cioè da un concorso successivo, è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita con concorso ordinario per titoli ed esami, vengono inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità. La disparità di trattamento è palese: viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso successivo (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio di tutti quei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati (1990 e 1999) (come è appunto la ricorrente che ha superato il concorso nell'anno 1991 (All. 5). Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da moltissimo tempo con impiego limitato alle sole supplenze temporanee con legittima aspettativa di assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi) e viene penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012. La disparità di trattamento emerge anche sotto l'ulteriore profilo della ingiustificabile e inaccettabile svalutazione del bagaglio culturale e professionale della Docente e di quanti si trovano nella sua situazione, che, dopo aver svolto per anni attività di insegnamento, si vedono scavalcati da chi ha superato il concorso del 2012 senza aver

mai svolto alcuna precedente esperienza di insegnamento e quindi da abilitati che per la gran parte sono neo laureati che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale). Ciò è assolutamente ingiusto e contra legem, in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE. 1.2) Ma non basta, il CCNL in oggetto e la relativa O.M introducono, con la disposizione di cui all'art. 6, un ulteriore profilo di illegittima discriminazione fra Docenti, in particolare per quelli come la ricorrente provenienti dalle GAE. In concreto, la previsione che non trova riscontro nella legge n. 107/2015, dell art. 6 del CCNI, rubricato Fasi dei trasferimenti e passaggi, prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alle vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE statuendo, riassuntivamente, quanto segue: A) La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A. B) La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l assegnazione delle sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell OM 241, prevede, pur non essendo prevista nell art. 1, comma 108 (primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di

ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, pur non essendo prevista nell art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 (come già censurato nel punto precedente), per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito. C) La fase C dell assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C. D) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C. Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della legge n. 107/2015. Infatti, L art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l anno scolastico 2016/2017 i docenti assunti a tempo indeterminato entro l anno 2014/2015, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell organico dell autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C. Invece, l art.6 del CCNI, sulle Fasi dei trasferimenti e dei passaggi, a proposito della FASE B prevede che 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,. Se posizionati in graduatoria

in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l ordine espresso tra tutte le scuole dell ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto... Mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola. E la differenza non è di poco conto. Infatti, leggendo la norma contrattuale, attuata con l OM 241/2016, la fase B introduce una deroga (discriminatoria per Docenti nella stessa posizione della ricorrente) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Qualora detta possibilità non fosse stata garantita, è verosimile che i Docente titolari di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbero presentato la domanda per trasferimento in solo ambito perché, non avendo certezza sull assegnazione della scuola, avrebbero dovuto concorrere con gli altri docenti dell ambito, dovendo sottostare, per l assegnazione della scuola, alla proposta del Dirigente Scolastico, così come previsto dalla legge sulla Buona Scuola Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorchè viene consentita l assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n. 107/2015. Ed infatti, l ultimo periodo dell art. 1, comma 108 (come modificato dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), non prevede alcuna distinzione, consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle GAE. L art. 6 del CCNI ha, quindi, derogato il disposto di una fonte normativa di

grado superiore creando un illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella Legge 107/2015, tra i docenti assunti nell anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. E palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, anzi ha subito una doppia discriminazione: la prima per aver dovuto aspettare ben 10 anni dal superamento del concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, la seconda per la suesposta limitazione del Suo diritto di partecipare alle fasi della mobilità alla pari dei Docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 A questo punto non dispiaccia evidenziare e ribadire che le disposizioni di cui sopra (CCNL e O.M.) sono state emanate in palese violazione della L. 107/2015, come comprovato dal fatto che l Ordinanza Ministeriale 241 citata è stata sospesa dal Tar Lazio, con l ordinanza cautelare del 23.06.2016 e diversamente non poteva essere, stante il chiaro tenore letterale della L. 107/2015 e, segnatamente, dall art.1, comma 196, ove si prevede che Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge Pertanto, già sotto questo primo profilo il provvedimento di assegnazione della ricorrente oggetto di impugnazione nel presente giudizio è sicuramente illegittima, essendo illegittimi gli atti in base ai quali è stata adottata. 2) Violazione art. 6 CCNL e Allegato 1 allo stesso contratto per mancata valutazione del punteggio posseduto dalla ricorrente 2.1.) Anche a voler prescindere dai profili di illegittimità sopra esposti il provvedimento di assegnazione risulta viziato sotto ulteriore aspetto, ovvero il mancato rispetto anche delle procedure di mobilità che dovrebbero governare la sola Fase C). Infatti, le operazioni di mobilità di cui alla fase C) sono disciplinate dall'art 6 del CCNL, secondo il quale La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra

tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. I trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di precedenze, qual'è appunto la Signora Ricci, sono regolamentati dall'all. 1 lett. e) del CCNL. Nel regolamentare le operazioni di mobilità, l'all. 1 dispone Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito awerrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina Dalle disposizioni citate emerge un'elementare principio, ovvero le operazioni di mobilità si svolgono sulla base di una precisa graduatoria che viene formata tenendo conto delle indicazioni di cui alla parte successiva del citato All. 1 e, quindi, sulla base della posizione nella stessa occupata dai Docenti, tenuto conto ovviamente delle preferenze dagli stessi espresse. Al riguardo sui cita un significativo passo di una recente Ordinanza del Tribunale di Brindisi che ha risolto positivamente, per la ricorrente, un giudizio avente lo stesso oggetto del presente: Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'id quo plerumque accidit in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimo le preferenze; l'amministrazione assegna la sede in base al punteggio (Trib. Brindisi, Ordinanza del 11.10.2016)

Vista questa previsione, i palesi e macroscopici vizi da cui risulta essere affetto il provvedimento di assegnazione sono incontestabili e facilmente deducibili dalla circostanza che, anche a voler per il momento prescindere dal punteggio spettante per esigenze familiari, la Ricorrente si è vista scavalcata nelle assegnazioni da altre Docenti/insegnanti in possesso di un punteggio base decisamente inferiore al suo. Infatti, la Ricorrente è titolare di un punteggio base di 36 (trentasei) punti e avrebbe avuto ben diritto all'assegnazione agli Ambiti 005 e 006 richiesti come prima e seconda preferenza. Nel concreto, le operazioni di mobilità hanno invece portato alle seguenti assegnazioni (All. 6): - Orru Annarella 16/02/1961 punti 24 ambito 06 posto comune. - Sulis Susj 19/06/1976 punti 26 ambito 06 posto comune. - Spada Maria Gabriella 18/05/1962 punti 33 ambito 06 posto comune. - Pia Tiziana 30/07/1977 punti 34 ambito 06 posto comune. - Pinna Daniela Marina 10/12/1978 punti 35 ambito 06 posto comune. Al punteggio di base di 36 (trentasei) punti devono poi aggiungersi ulteriori 6 (sei) punti spettanti per esigenze di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 4, n. 4 OM 241/2016, pertanto, il punteggio di cui è titolare la Ricorrente (42 punti) è di gran lunga superiore rispetto a quello delle Insegnanti suindicate, che di fatto si sono però viste assegnate all'ambito dalla stessa richiesto. Per usare le stesse espressioni utilizzate dal Giudice di Brindisi: Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico Visto quanto sopra è palese che il provvedimento di assegnazione oggetto di contestazione nel presente risulta adottato in palese violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede cui la P.A. dovrebbe improntare il suo agire (in senso conforme Tribunale Taranto 20.09.2016; Tribunale Trani 14.09.2016; Tribunale Foggia 5.10.2016; Tribunale Salerno 07.09.2016; Tribunale Napoli 25.09.2016)

Purtroppo, queste regole e/o principi non sono state rispettate/i per effetto delle storture di un algoritmo che si è rivelato assolutamente fallimentare, 3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art 13 CCNL A questo punto è opportuno soffermarsi su un ulteriore aspetto, già evidenziato dalla ricorrente in sede di Istanza di conciliazione, ovvero il rapporto tra la previsione ex art 13 CCNL e l'art 9, punto 3, OM 241/2016. L'unica valida motivazione per cui le Insegnanti suindicate, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, hanno preceduto quest'ultima nella fase delle assegnazioni, potrebbe essere individuata nel fatto che sarebbero state attribuite precedenze per aver richiesto l'assegnazione ai posti di sezioni ospedaliere. Ciò sarebbe avvenuto in base all'art. 9 punto 3 dell'om che disciplina le modalità di applicazione del Contratto sulla mobilità. Recita tale norma: L' indicazione delle disponibilita' [a prestare servizio su posti di sezioni ospedaliere] valgono per l'assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilita' non e' possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilita'. Il personale che avra' espresso la propria disponibilita' all'insegnamento su detti posti, potra' essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilita' Premesso che in violazione dei più elementari principi di trasparenza, nei bollettini dei movimenti effettuati non è stato reso pubblico tale criterio di precedenza, la norma appare essere palesemente illegittima perché adottata in palese violazione del disposto della L. 107/2015 e dello stesso CCNL Infatti, con una Ordinanza Ministeriale che deve solo ed esclusivamente regolamentare l'applicazione di quanto previsto nel Contratto, è stato modificato il contratto e stabilita una nuova precedenza non prevista dall'art.13 del Contratto stesso né da altra norma in esso contenuta, né, in particolare, dalla fonte di rango superiore

rappresentata dalla stessa Legge 107/2015, che all'art 13 statuisce che i trasferimenti avvengono sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. Di fatto una Ordinanza Ministeriale, e quindi un atto di rango inferiore, ha modificato sostanzialmente e unilateralmente fonti normative di grado superiore nonché parti fondamentali di un contratto sottoscritto fra le parti. Sulla sussistenza dei requisiti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza 1) Fumus boni juris Dall'espositiva che precede emerge la palese fondatezza e la parvenza di buon diritto della domanda del ricorrente. Come esaustivamente argomentato nei capi che precedono, risulta evidente l'illegittimità, sotto plurimi profili, del profilo di assegnazione della ricorrente all'ambito 0008 Cagliari, con assegnazione all'interno di detto Ambito presso l'istituto Comprensivo di Isili, per essere stato adottato in palese violazione di fonti normative di rango primario. 2) Periculum in mora Parimenti, esistono fondate ed evidenti ragioni di urgenza sottese all'accoglimento dell'invocato provvedimento cautelare d'urgenza, ravvisabili nella necessità di una tutela immediata e anticipata del diritto della ricorrente incompatibile con i tempi del giudizio ordinario, considerato che di fatto, nelle more del giudizio e in attesa della sua definizione con sentenza di merito, la ricorrente si vede costretta a giornalieri spostamenti presso una sede ben distante da quella a Lei spettante, con grave pregiudizio per il sereno sviluppo della sua vita familiare sopra meglio descritto. Ai fini della sussistenza del requisito in oggetto, non dispiaccia evidenziare che, a mente del disposto di cui all'art. 113 lett. a), L. 107/2015 l'immissione in ruolo a seguito di superamento del concorso, disposta per il corrente anno scolastico, determina un vincolo nell'assegnazione della durata di ben tre anni.

A ulteriore riprova del grave e imminente pregiudizio che sta subendo la Ricorrente, si evidenzia ancora che la stessa non ha potuto usufryuire neanche dell'assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico, presso le Sedi indicate nella domanda di mobilità, come si evince dal prospetto allegato (All. 10) Il dato che occorre sottolineare è che la situazione di pregiudizio suesposta è stata determinata da disposizioni normative e ministeriali palesemente illegittime. Per tali ragioni l'accoglimento della presente istanza cautelare dovrà avvenire quanto prima, scongiurando, sotto altro profilo, il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di provvedimenti illegittimamente formati. Tutto ciò premesso, Ricci Maria Bonaria, ut supra rappresentata e difesa ricorre all'ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo vengano accolte le seguenti Conclusioni Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 409 e ss. cpc, 669 bis e 700 c.p.c, previ accertamenti e dichiarazioni occorrende e fatti salvi i diritti acquisiti: Preliminarmente: In via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora sospendere e/o annullare il provvedimento di assegnazione del 29.07.2016 con il quale la Ricorrente è stata assegnata all'ambito Cagliari 0008, nonché ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale, assegnandola nelle more del giudizio alla Provincia di Oristano Ambiti 0005 (prima preferenza) o in subordine 0006 (seconda preferenza), con ordine al MIUR e ai competenti Uffici Scolastici Regionali di dare esecuzione al predetto provvedimento. In via subordinata, per quanto anche esposto in premessa, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell art dell art. 1 commi 100, 101, 108 l. 107/2015

in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione, nonché dell'art 9 O.M. 241/2016 per avere introdotto una illegittima preferenza nell'assegnazione in violazione dei suindicati articoli della Costituzione e della stessa L. 107/15, e, nelle more, in ogni caso, sospendere l assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'ambito Territoriale della Provincia di Cagliari Ambito 0008, assegnando anche temporaneamente e con riserva la prof. Ricci Maria Bonaria presso la Provincia di Oristano Ambiti 0005 o, in subordine, Ambito 0006 e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all Amministrazione Scolastica di dare attuazione all emanando provvedimento cautelare; Nel merito Previo espletamento e/o accertamento di rito e di merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione presso l'ambito Territoriale di Oristano Ambito 005 o in subordine Ambito 006, e per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione del definitivo annullamento e/o risoluzione del provvedimento di assegnazione del 29.07.2016 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, definitivamente assegnare la ricorrente all'ambito 005 o, in subordine, all'ambito 006 sempre per la Provincia di Oristano, con condanna del MIUR dell'usr Sardegna e dell'usr Sardegna Ambito VIII di Oristano all'adozione di ogni provvedimento necessario ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti emanandi dall'intestato Tribunale. Condannare il M.I.U.R., l Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito Territoriale di Oristano al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dalla ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa. Vinte le spese e le competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Istanza di notificazione per pubblici proclami In considerazione del rilevante numero dei docenti controinteressati, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., come peraltro prassi di questo Tribunale in giudizi simili, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna / Ambito Territoriale della Provincia di Oristano. Ad istruzione del giudizio si producono i seguenti documenti: 1) Contratto del 01.12.2015 codice OR00000000002239Z4000001; 2) Domanda di mobilità; 3) Comunicazione del 29.07.2016 di assegnazione Ambito 0008 Cagliari; 4) Reclamo/Istanza di conciliazione del 10.08.2016; 5) Dichiarazione personale; 6) Decreto assegnazione docenti negli Ambiti della Provincia di Oristano con allegato prospetto (pubblicato sul sito dell'usp Oristano su n. 4 fogli separati) dal quale si evince l assegnazione, negli Ambiti 005 e 006, di docenti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente; 7) CCNL del 08.04.16; 8) Art 1 L. 107/2015; 9) O.M. 241/2016; 10) Prospetto assegnazioni provvisorie a.s. 2016/2017; 11) Estratto GAE Provincia Oristano aggiornato al 24.7.15; 12) Documento identità ricorrente. Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e il contributo unificato versato è di 259,00. Oristano, lì 19 ottobre 2016 Avv. Robert Sanna