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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 04/05/2016-0011474 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO S Consiglio Regionale del Veneto N del 04/05/2016 Prot. 0011474 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della TERZA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Sede oggetto: Progetto di legge n. 104 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Franco Gidoni, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Sonia Brescacin, Roberto Ciambetti, Nicola Ignazio Fineo, Marino Finozzi, Nazzareno Gerolimetto, Gabriele Michieletto, Alessandro Montagnoli, Gianpiero Possamai, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Alberto Semenzato, Stefano Valdegamberi e Alberto Villanova relativa a: "Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili". Si comunica che con nota pervenuta il 29 aprile 2016, il Consigliere Dalla Libera ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti..seghi (dott. ENERALE lente) (Roheiko C, GV,?3d pd!\pdl 104 nuova sottoscrteicne SER^aZIO ATTR'ITÀ E R.\PPORTI ISTITUZIONALI Unità atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701416 tei +39 041 2701271 fax uai@consiglioveneto.it www.consigiioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 104 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Ciambetti, Finozzi, Montagnoli, Villanova, Gerolimetto, Valdegamberi, Fabiano Barbisan, Michieletto, Sandonà, Possamai, Fineo, Rizzotto, Semenzato, Brescacin, Riccardo Barbisan e Dalla Libera * PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELLE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE E DI ASSOCIAZIONI CONSIMILI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 dicembre 2015. * Con nota del 29 aprile 2016, prot. 11066 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELLE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE E DI ASSOCIAZIONI CONSIMILI Relazione: Le Confraternite enogastronomiche nascono con le finalità di diffondere e valorizzare la conoscenza delle componenti del gusto gastronomico e tradizionale dei prodotti locali, nelle componenti tecniche, storiche, dì costume e di folclore. In passato le Confraternite avevano scopi principalmente religiosi: infatti con la denominazione di Confraternita sì intendeva un'associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica il cui fine peculiare e caratterizzante era l'incremento del culto pubblico, oltre ali 'esercìzio dì opere di carità, dì penitenza e dì catechesi non disgiunte dalla cultura. Le prime notizie delle Confraternite si ebbero nel XI secolo: ali 'epoca gli aderenti sì riunivano come volontari per assistere i prelati nella preparazione delle funzioni religiose. Successivamente nel medioevo tali aggregazioni ebbero una evoluzione culturale: alcune di esse, infatti oltre al culto e al volontariato, ali 'arte, al teatro sì dedicarono anche alla gastronomìa: infatti al termine degli spettacoli teatrali era usanza cenare o pranzare con prodotti che provenivano dal territorio cui si esibivano. Nacquero così le Confraternite enogastronomiche, molto diffuse in Francia, in Spagna e anche in Italia dove se ne possono contare diverse centinaia e che oggi sono oggetto di un diffuso interesse, nonostante non se ne conosca con precisione il numero complessivo a causa della mancanza dì un reale riconoscimento istituzionale. Nell'ambito dei territori in cui operano esse ricoprono un ruolo fondamentale basti pensare al lavoro dì ricerca e dì valorizzazione della tradizione, dì conoscenza del vino e della cucina, promuovendo e sostenendo quelle iniziative a carattere nazionale e internazionale che meglio interpretano la nostra gastronomìa e vitivinicoltura. Oggi in Veneto operano, in modo del tutto volontario e senza scopo dì lucro, una trentina di sodalizi iscrìtti alla FICE (Federazione Italiana Circoli Enogastronomìci) alcuni con una conoscenza nazionale e internazionale come ad esempio: la Venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina (Sandrigo), la Confraternita del formaggio "Piave" (Feltre) e la Confraternita del Radicchio Rosso Veneto (Casaleone). Allo scopo dì sostenerne l'operato, con la presente proposta di legge sì riconosce e sì sostiene il ruolo socio-culturale delle associazioni e delle confraternite enogastronomiche presenti sul nostro territorio attraverso il riconoscimento istituzionale ritenendo opportuno creare un registro regionale al fine di riconoscere il lavoro che ì sodalìzi svolgono, senza finalità dì lucro, nonché promuovere e sostenere l'associazionismo enogastronomico quale strumento dì tutela e valorizzazione dei prodotti agroalìmentari e dei piatti tipici del territorio veneto. A tal proposito sì ricorda che la Regione Lombardia, con la legge regionale 23 maggio 201 l,n. 10, ha già riconosciuto le confraternite e le associazioni per il ruolo dì tutela che svolgono nel campo dei prodotti alimentari di qualità legati al territori.

r Nel dettaglio la proposta di legge prevede: l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione; l'artìcolo 2 indivìdua i requisiti che le associazioni, confraternite e consimilarì devono avere per poter accedere agli interventi di promozione da parte della Regione; l'artìcolo 3 istituisce il registro regionale delle associazioni; l'artìcolo 4 definisce le modalità dì iscrizione; l'articolo 5 individua gli interventi atti a promuovere l'associazionismo enogastronomico; l'artìcolo 6 definisce le disposizioni attuative alla legge; l'articolo 7 riporta la norma finanziaria con relativa copertura.

PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELLE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE E DI ASSOCIAZIONI CONSIMILI Art. I - Finalità e ambito di applicazione. 1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio veneto. 2. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio. Èli. Art. 2 - Requisiti delle associazioni. 1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri e consimili a condizione che: a) non abbiano fine di lucro; b) operino da almeno due anni; c) rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato); d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali; e) abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3. Art. 3 - Registro regionale delle associazioni. 1. Presso la Regione è istituito il registro regionale delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio regionale. 2. La Regione predispone l'elenco regionale delle associazioni registrate. 3. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate. Art. 4 - Modalità di iscrizione nel registro regionale. 1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell'associazione al Presidente della regione e deve essere corredata dalla seguente documentcìzione: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione; c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma. 2. La Regione provvede all'accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6. 3. Le associazioni entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno trasmettono alla regione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il

.alì,..ick.ijaaà::.,. permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative. 4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dal registro regionale. 5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere regionale. i Art. 5 - Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico. 1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso: a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali; b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione. Art. 6 - Disposizioni di attuazione. 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina termini e modalità per l'accettazione delle domande di iscrizione nel registro regionale, nonché requisiti, strumenti e modalità per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5. 2. La Giunta regionale adotta, inoltre, tutte le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge. Art. 7 - Norma finanziaria. 1. Alle spese correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificate in euro 5.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb 0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo"; contestualmente la dotazione dell'upb U0070 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" è incrementata di euro 5.000,00 per l'esercizio 2015. I' fv

INDICE Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 3 Art. 2 - Requisiti delle associazioni 3 Art. 3 - Registro regionale delle associazioni 3 Art. 4 - Modalità di iscrizione nel registro regionale 3 Art. 5 - Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico 4 Art. 6 - Disposizioni di attuazione 4 Art. 7 - Norma finanziaria 4

PDLR n. 104 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 2 4' Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 (BUR n. 73/1993) NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLE n 1 Art. 3 - Organizzazioni dì volontariato. 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge. 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà. I' m'