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Il Sindaco ORDINANZA N. 7 del 19/05/2016 OGGETTO: provvedimenti per la prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla Zanzara Tigre e dalla Zanzara Comune IL SINDACO VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all uomo attraverso la puntura di insetti vettori, di zanzare appartenenti ai generi Aedes e Culex; CONSIDERATO che nel corso dei periodi estivi degli anni dal 2007 al 2015 nel territorio regionale dell Emilia-Romagna si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse dalla Zanzara Tigre e dalla Zanzara Comune, che hanno determinato un situazione di criticità sanitaria derivante dalla possibilità di un ulteriore diffusione connessa con la presenza di zanzare; DATO ATTO pertanto dell eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l incolumità dei cittadini e che determina l urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l ulteriore diffondersi del fenomeno; CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse dai insetti vettori e in particolare da zanzare, tra le quali la Zanzara Tigre e la Zanzara Comune, l intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva ed agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi; RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare quando si manifestano casi sospetti od accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di Calderara di Reno provvederà, con separate e ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati, oltre che ad attivare azioni dirette; ATTESA la mancanza di un adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte d acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche di laminazione, bacini per il deposito di acqua o specchi d acqua; CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell infestazione da Zanzara Tigre e Zanzare autoctone ha mostrato che nel territorio del Comune di Calderara di Reno è presente una popolazione significativa; CONSIDERATO di stabilire l efficacia temporale del presente provvedimento fino al 31 ottobre 2016, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto. 1 di 5 Tel. Piazza 051. 6461209 Marconi - e-mail: n. 7-40012 segreteria.sindaco@comune.calderaradireno.bo.it Calderara di Reno - Bologna comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale; DATO ATTO che, congiuntamente all adozione del presente provvedimento, il Comune di Calderara di Reno provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna; VISTO il T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss. mm. ii. ; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833; VISTA la L.R. 4 maggio 1982, n. 19; VISTO l art..50 c. 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ORDINA per il periodo fino al 31/10/2016 - A tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano disponibilità di aree aperte o abitazioni, di provvedere ad eseguire interventi preventivi di disinfestazione larvicida, utilizzando prodotti autorizzati a tale scopo secondo - Ai medesimi soggetti di rispettare i seguenti divieti e obblighi : a) Divieto di abbandono, definitivo o temporaneo, sia in luogo pubblico sia in proprietà privata, compresi terrazzi di contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d acqua stagnante anche temporanea; b) Divieto in ambito privato, presso orti e giardini, di raccolta prolungata di acqua in contenitori di uso frequente, e obbligo di svuotarli completamente e mantenerli capovolti tutti i mercoledì dalle 9,00 alle 12,00; nel caso di abbeveratoi o di bidoni e vasche per i quali non sia possibile lo svuotamento, in alternativa e solo in subordine alla precedente disposizione, obbligo di chiuderli con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa e di cambiare completamente il contenuto con cadenza settimanale; obbligo di sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia; c) Divieto di accatastare allo scoperto oggetti di qualsiasi natura e dimensione, nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana; nell eventualità di non potere per necessità evitare l'accatastamento allo scoperto di questi materiali, provvedere a coprire gli stessi dalle piogge in modo opportuno evitando l utilizzo di teloni o altri materiali che permettano la raccolta, anche accidentale, di acqua; - Nel caso di contenitori inamovibili presenti in proprietà private, quali caditoie per l'acqua piovana o simili, obbligo di trattare l acqua con prodotto larvicida seguendo le indicazioni di etichetta; - Nelle aree incolte od improduttive al taglio periodico dell erba; - Le piscine non in esercizio, le fontane e i laghetti ornamentali vanno svuotati o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurvi pesci larvivori (es. pesci rossi); - La pulizia accurata dei vasi e sottovasi prima di riporli all interno nel periodo invernale, o viceversa prima di ricollocarli all esterno nel periodo primaverile estivo, in quanto la mancanza di tale pratica favorisce la schiusa delle uova invernali allorché in primavera si riprenda la coltivazione delle piante; Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l effettiva disponibilità di 2 di 5

scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d acqua, aree incolte e aree dismesse, di: - Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d acqua stagnante; - Curare la manutenzione dell alveo dei corsi d acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di: - Adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di: - Stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d acqua sui teli stessi; - Svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione, Ai responsabili di cantieri, di: - Evitare raccolte d acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; - Sistemare i materiali necessari all attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d acqua; - Provvedere, in caso di sospensione dell attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche; A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di: - Eseguire l annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d acqua, in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l uso; - Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia; - Chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d acqua; 3 di 5

- Eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori delle piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione. - Effettuare idoneo trattamento di disinfestazione larvicida nell acqua delle idrocolture, utilizzando preferibilmente prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta. All interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia fino all orlo, se collocato all aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia. ORDINA ALTRESI A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l effettiva disponibilità di vasche di laminazione, di: - effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis alle dosi riportate in etichetta in ragione ai volumi d acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate; A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua o specchi d acqua di qualunque tipo (ornamentali, per l allevamento del pesce, per la caccia, vasche di decantazione, ecc.), di: - provvedere ad avvertire preventivamente almeno cinque giorni prima l avvio delle operazioni di allagamento e comunque delle variazioni significative del livello d acqua, sia esso in accrescimento che in diminuzione, l Ufficio Ambiente (fax. n. 0516461213) per consentire i necessari controlli da parte dei tecnici incaricati di fornire le indicazioni tecniche di lotta larvicida più idonee; - effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure introdurre negli specchi d acqua pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l abbattimento delle larve di zanzara in ragione dell ampiezza dello specchio d acqua stesso ed ai volumi d acqua presenti; AVVERTE L inadempienza della presente ordinanza, determina l irrogazione di una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 oltre l obbligo comunque di operare gli interventi necessari alla rimozione del problema. DISPONE Che all esecuzione, alla vigilanza sull osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all accertamento ed all irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l Azienda Usl Bologna Nord, BOLOGNAZOOFILA (C.F. 00543810378), nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti; sono altresì autorizzati ad effettuare gli opportuni controlli i tecnici del Servizio S.U.E., SUAP Commercio -Ambiente Rifiuti dell Ufficio Tecnico Comunale, i tecnici della società in House SUSTENIA S.r.l. 4 di 5

DISPONE ALTRESI - che in presenza di casi sospetti od accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati; - che nel caso in cui il Comune sia costretto ad operare in via sostitutiva di soggetti inadempienti, si procederà successivamente al recupero delle spese sostenute attraverso azione risarcitoria. Responsabili di eventuali inadempienze saranno coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente di dette aree. Che la presente ordinanza sia trasmessa : a tutti i cittadini gestori di area ad orto comunale; all Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (A.N.A.C.I.) Galleria Marconi, 1 40122 Bologna (fax. 051228487); all Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti (ANAPI) c/o Studio Tolomelli Via B. Gigli, 12/D E 40123 Bologna (fax 0514451147); all Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari (A.S.P.P.I) Via Testoni, 5 40126 Bologna; all Associazione Proprietaria Edilizia (A.P.E.) Via Altabella,3 Bologna; all Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.P.I) Via Marconi, 6/2 40122 Bologna; all A.P.I. Via Sebastiano Serlio, 26 40128 Bologna (fax. 05135 6118 all'attenzione del Sig. Giacomelli); alla Federazione provinciale Coltivatori Diretti di Bologna Via Del Gomito c/o Villa Due Torri 40127 Bologna; al Consorzio Bonifica Renana Via Amendola, 12 40121 Bologna (fax 051295270) ; alle Aziende Vivaistiche del territorio. Che sia trasmessa copia della presente ordinanza: alla Polizia Municipale Terred acqua presidio del Comune di Calderara di Reno, al Servizio di Igiene Pubblica di San Giovanni in Persiceto (Dr.ssa Santini Roberta), Circonvallazione Dante, 12/D, 40017 San Giovanni in Persiceto, Fax. 051.6810062; a SUSTENIA S.r.l., Via Argini Nord,.3351, 40014 Crevalcore (fax 051981908); - Che sia data comunicazione alla Cittadinanza a mezzo di pubblicazione all Albo Pretorio Comunale; - Che sia data adeguata pubblicità alla presente, assicurandone la più ampia diffusione. IL SINDACO Irene Priolo Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell art. 20 del Codice dell amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). In base alle indicazioni di cui all'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell atto impugnato. 5 di 5