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Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori dello Spettacolo. SOMMARIO: Premessa 1. Fonti normative dell obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria lavoratori dello spettacolo 2. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20 maggio 2010 n. 12355. 3. Istruzioni operative Premessa.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12355 del 20 maggio2010 hariaffermato alcuni principi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di indennità di disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo. Con la presente circolare, scaturita da ulteriori approfondimenti nonché dal confronto con l ENPALS e con le parti sociali interessate, si intende fornire un riepilogo del quadro normativo e indicazioni atte a superare residue incertezze. 1. Fonti normative dell obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria lavoratori dello spettacolo L assicurazione contro la disoccupazione involontaria è disciplinata, quanto all individuazione degli assicurati, dalle disposizioni recate dal R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal Regolamento di cui al R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270 (Approvazione del Regolamento per l esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), da considerarsi vigente ai sensi di quanto disposto dall art. 140 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935. Al riguardo, l art. 37, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935 dispone l obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti coloro i quali prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi. In linea generale, quindi, l assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati. Peraltro, il successivo art. 40 del medesimo R.D.L, esclude dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati. In particolare, tale norma dispone che Non sono soggetti all assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: ( ) 5) il personale artistico, teatrale e cinematografico. La definizione di personale artistico è quella recata dall art. 7 del regolamento di cui al R.D. n. 2270 del 1924, secondo cui Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell art. 2, n. 5, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158 [recepito poi nell art. 40, n. 5 del R.D.L. n. 1827 del 1935], tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica. Secondo la normativa sopra richiamata, pertanto, anche i lavoratori dello spettacolo intendendosi per tali quelli assicurati obbligatoriamente all ENPALS ai fini pensionistici ed attualmente individuati dai due Decreti Ministeriali del 15 marzo 2005 emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze sono soggetti all assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la propria opera in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi dell art. 37 del R.D.L. n. 1827 del 1935. Fanno eccezione i lavoratori dello spettacolo che, seppure lavoratori subordinati, siano da considerarsi artisti, secondo la definizione desumibile dal combinato disposto dell art. 40, n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 e dall art. 7 del RD n. 2270 del 1924. Il regime assicurativo sopra illustrato è stato più volte ribadito in numerose circolari dell Istituto emanate in materia, delle quali, di seguito, si riportano gli estremi: Circolare n.11 C. e V. del 9.05.1961 Circolare n.178 Ce V del 19.09.1967 Circolare n. 869 R.C.V./272 del 24.11.1987 Circolare n. 202 del 30.06.1994 Circolare n. 130 del 24.06.1996 Circolare n. 175 del 31.07.1997 Circolare n. 137 del 26.07.2002 Circolare n. 67 del 16.04.2004 Messaggio n. 277 del 30.04.2002. 2. Sentenza 20 maggio 2010 della Suprema Corte di Cassazione n. 12355 Coerentemente con il sopra richiamato quadro normativo, la già citata sentenza n. 12355 del 2010 della Corte di Cassazione ha riaffermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui

all art. 40 n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 (che costituisce solo una parte dei lavoratori dello spettacolo, rientrando in tale più ampia qualificazione anche i lavoratori adibiti ad attività non presupponente una preparazione artistica) deve ritenersi escluso dall assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Detta sentenza ha, peraltro, stabilito il principio secondo cui la circostanza del versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenersi di per sé presupposto costitutivo del diritto all indennità qualora detto contributo non sia dovuto. Posto inoltre che è stata rilevata una prassi alquanto diversificata da parte dei datori di lavoro dello spettacolo in merito agli adempimenti contributivi verso l INPS con conseguenti ricadute sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, si è pertanto ritenuto di effettuare una ricognizione delle diverse categorie interessate, al fine di dare indicazioni univoche in merito al corretto versamento della contribuzione. Pertanto, in esito ad una serie di incontri svolti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e l ENPALS, è stato redatto un elenco delle categorie professionali da annoverare nell ambito del personale artistico, teatrale e cinematografico con relativo codice ENPALS. Tale personale, non essendo soggetto all assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell elemento <TipoContribuzione> il valore 10, avente il significato di Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione controla Disoccupazione(DS). 3. Istruzioni operative In allegato alla presente circolare viene riportato l elenco relativo al personale dipendente artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria. Al riguardo si precisa che detto elenco, fornito dall ENPALS, contiene, solo per completezza, anche il Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali codice 500. È appena il caso, infatti, di sottolineare che i lavoratori autonomi, in quanto tali, sono esclusi dall assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Come sopra affermato, il personale appartenente alle categorie di cui all elenco allegato, non essendo soggetto all assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell elemento <TipoContribuzione> il valore 10, avente il significato di Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione controla Disoccupazione(DS). Detto valore determinerà l assenza del contributo per l assicurazione contro la Disoccupazione carattere D nella colonna Assicurazioni Coperte delle applicazioni di visualizzazione dei dati contributivi individuali e non consentirà la concessione dell indennità di disoccupazione sia con requisiti normali che con requisiti ridotti. Con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione, e con riferimento alle domande di indennità giacenti a causa di eventuali incertezze e non ancora definite secondo i criteri illustrati nella presente circolare, le Strutture territoriali INPS avranno cura di verificare l attività svolta dal lavoratore dello spettacolo utilizzando la documentazione disponibile, ivi incluso il contratto di lavoro, al fine di determinare se l azienda fosse o meno tenuta, in base all elenco ENPALS allegato, al versamento del contributo di disoccupazione per il lavoratore la cui domanda di prestazione è in corso di trattazione. In caso di reiezione si richiama l attenzione sulla necessità di fornire, nella comunicazione all interessato, adeguata ed esauriente motivazione. Qualora si riscontri una errata denuncia del tipo di rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive (uniemens e DM10/Emens), si avrà cura di provvedere alla regolarizzazione della posizione

contributiva del datore di lavoro interessato. Il Direttore Generale Nori

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