REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA

SOMMARIO ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 4 ART. 2. AREA E FORME DELLA PROCEDURA... 4 ART. 3. LIMITI DI APPLICAZIONE... 4 ART. 4. RESPONSABILE DEL SERVIZIO... 4 ART. 5. TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA... 4 ART. 6. TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA... 5 ART. 7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO... 5 7.1 ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI RICHIESTA DI PLURALITÀ DI PREVENTIVI... 5 7.2 ELEVAMENTO DEL LIMITE D'IMPORTO... 5 ART. 8. SCELTA DEL CONTRAENTE E MEZZI DI TUTELA... 5 ART. 9. CASI PARTICOLARI... 6 ART. 10. VERIFICA DELLA PRESTAZIONE... 6 ART. 11. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI... 6 ART. 12. ABROGAZIONI... 6

Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Co.Ge.S.Co. 2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Art. 2. Area e forme della procedura 1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, come di seguito individuato con riguardo alle specifiche esigenze dell amministrazione. 2. L'acquisizione in economia può essere effettuata: a) in amministrazione diretta; b) a mezzo di cottimo fiduciario; 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Art. 3. Limiti di applicazione 1. le procedure in economia per l'esecuzione di lavori sono consentite fino al limite di importo di 200.000 euro, con esclusione dell'iva. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro 2. le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 211.000 euro, con esclusione dell'iva. 3. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata. Art. 4. Responsabile del servizio 1. Il Co.Ge.S.Co. opera a mezzo di un proprio responsabile del servizio. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle proprie norme di organizzazione il responsabile del servizio risulta individuato nella figura del responsabile di area. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile di area si avvale, al fine di orientarsi nella valutazione della congruità dei prezzi formulati in sede di offerta, di rilevazioni dei prezzi di mercato. Tali rilevazioni possono essere quelle effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti. Art. 5. Tipologia dei lavori eseguibili in economia 1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.lgvo 163/2006; b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 2. Possono altresì essere eseguiti in economia, tutti i lavori e le somministrazioni, rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il miglioramento o il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata

ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa. Art. 6. tipologia di beni e servizi acquisibili in economia 1. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia è ammesso per tutte le tipologie di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici e degli organi istituzionali, per la conservazione, gestione manutenzione e utilizzo del patrimonio comunale, per lo svolgimento delle attività, iniziative, servizi e funzioni di competenza comunale e per le spese di rappresentanza. Art. 7. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario 1. per l'esecuzione del cottimo fiduciario, le amministrazioni richiedono, di norma, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. quest'ultima di norma contiene: a) l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, b) le caratteristiche tecniche, c) la qualità e le modalità di esecuzione, d) i prezzi, e) le modalità di pagamento f) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative. 2. Per l'affidamento di lavori per cottimo di importo inferiore a 40.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto. 1 3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito. 7.1 esclusione dell'obbligo di richiesta di pluralità di preventivi Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'iva. 7.2 elevamento del limite d'importo Il limite di importo di cui al comma precedente è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'iva, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. Art. 8. Scelta del contraente e mezzi di tutela 1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione. 2. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 3. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito. Il dirigente del servizio adotterà il sistema del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della specificità della prestazione, valutando cioè l'opportunità di introdurre o meno, elementi qualitativi di valutazione che tengano conto o del valore tecnico o, in termini più generali, e della qualità della prestazione. 4. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. 1 Art. 125 comma 8 ex d.lgvo 163/2006

Art. 9. Casi particolari Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale. Art. 10. Verifica della prestazione 1. I beni e servizi sono soggetti alla verifica da parte del responsabile di area o del servizio. Art. 11. Modalità di conclusione dei contratti 1. Nel caso di commesse di importo superiore ad euro 50.000,00 più IVA, si dovrà procedere sempre alla stipula del relativo contratto, anche in forma di scrittura privata autenticata. Per i contratti di importo inferiore, questi possono assumere le seguenti forme: per mezzo di scrittura privata firmata dall'aggiudicatario e dal Dirigente o suo delegato che rappresenta il Comune; per mezzo di sottoscrizione d'impegno in calce alla determina d'affidamento; con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dall'aggiudicatario. Art. 12. Abrogazioni Il presente regolamento, con la sua entrata in vigore, abroga ogni altro precedente dispositivo.