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Consiglio regionale della Calabria

DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014

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Il giorno 10/01/2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 13 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Verbale n. 5 Adunanza del 27 marzo 2017

Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

Consiglio Regionale della Calabria

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Il giorno 28 marzo 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Consiglio Regionale della Calabria

Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit del 29/04/2016

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Consiglio regionale della Calabria DETERMINA DIRETTORIALE N. 83 DEL 03/06/2015

Consiglio Regionale della Calabria

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Consiglio regionale della Calabria DETERMINA DIRETTORIALE N. 81 DEL 03/06/2015

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 12/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ

Il giorno si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

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Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

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Comitato Regionale per le Comunicazioni

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Il giorno 9 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 22 giugno 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 1 dicembre si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 15/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 13 ottobre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

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Comitato Regionale per le Comunicazioni

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Il giorno 24 aprile 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 20 dicembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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Il giorno 07/09/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

Tit del 24/09/2014

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Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL

Transcript:

Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Ro DELIBERAZIONE N. 87 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Suraci xxx c/ H3G xxx. IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del giorno 24/03/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti: Prof. Alessandro Manganaro Prof. Carmelo Carabetta Dott. Gregorio Corigliano Presidente Componente Componente e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com; Visti: la legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lett. a), n. 14; la legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile; l art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche ; la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom e succ. modif. ed int.; la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni ; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e succ. modif. ed int.; l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l art. 4, comma 1, lett. e); la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ; Vista l istanza del 21 ottobre 2013, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 45261, con cui la Sig.ra Suraci xxx ha chiesto l intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in atto con la Società H3G xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.; Vista la nota del 28 ottobre 2013 (prot. n. 46180), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del summenzionato Regolamento, l avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia; Visto l avviso di convocazione (prot. n. 55685 del 23 dicembre 2013) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 15, comma 2 dell anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 22 gennaio 2014, alla relativa udienza di discussione; Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 22 gennaio 2014, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia; Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; Considerato quanto segue: Oggetto della controversia e risultanze istruttorie L istante, sig.ra Suraci xxx, titolare dell utenza di rete mobile con numero xxx, ha introdotto il presente procedimento per la definizione della controversia in atto con la società H3G xxx, lamentando l addebito di una penale di 240,00, di cui alla fattura n. xxx, per costi per recesso anticipato e ne chiede lo storno integrale. Il tentativo di conciliazione, promosso dall utente in relazione alla controversia de qua, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione del 18 ottobre 2013, in atti. La società H3G, tempestivamente costituita, contesta la domanda di parte ricorrente, assumendone la totale infondatezza per le ragioni che seguono: - l utenza mobile sopra specificata è stata attivata, previa portabilità, in data 3 marzo 2012, con abbinamento del piano tariffario Top 400 e con acquisto di un terminale (i-phone 4S) mediante finanziamento del prezzo, con un vincolo contrattuale di 30 mesi; - detta numerazione è stata disattivata in data 12 giugno 2013, su richiesta dell utente, per migrazione verso altro operatore; - l odierna istante contesta gli addebiti di 243,03, contenuti nella fattura n. xxx, per costi di recesso anticipato, ritenendoli non dovuti, e sostenendo che la migrazione sarebbe intervenuta dopo 24 mesi dall attivazione del contratto de quo; - tale ultima circostanza risulta smentita dalla documentazione in atti e dal fatto che il contratto, all epoca sottoscritto, prevedeva un vincolo della durata di 30 mesi, salvo penale nel caso di recesso anticipato, come, di fatto, avvenuto; - l art. 10.2 del Nuovo regolamento di Servizio Finanziamento Abbonamento prevede che il cliente, a seconda anche del terminale prescelto, sarà soggetto al pagamento degli importi di cui alla Tabella 1 quale riallineamento forfetario alle condizioni economiche base per il periodo contrattuale precedente la data di efficacia del recesso ;

- in ragione di quanto appena espresso, l operatore sostiene che i costi oggetto dell odierna contestazione siano dovuti per il fatto che la cliente ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto e che l accordo, all epoca sottoscritto, prevedeva condizioni di favore per la medesima, quali, l applicazione di sconti tariffari, l acquisto, tramite finanziamento senza interessi, di un terminale di alto valore commerciale e lo sconto della rata mensile del terminale sul canone del servizio reso. L utente, a fronte di questi vantaggi, si impegnava a rimanere vincolata per un certo periodo di tempo verso il Gestore, garantendogli così i tempi necessari ad ammortizzare i costi sostenuti in sede di avvio del contratto. L interruzione anticipata del contratto ha, invece, determinato uno squilibrio del rapporto contrattuale, rendendo necessario procedere alla compensazione con la richiesta di un costo per la risoluzione, allo scopo di generare un riallineamento delle migliori condizioni tariffarie fruite dall'istante rispetto a quelle generalmente praticate da 3 agli altri clienti; - l operatore evidenzia, in proposito, che la cliente ha beneficiato per oltre un anno dei suddetti vantaggi, giungendo a conseguire un risparmio di circa 330,00; - a sostegno di tale argomentazione, H3G produce alcuni precedenti giurisprudenziali (cfr. sent. n. 5554/2012 del Tribunale di Milano) nei quali si distingue tra il recesso, senza penali, da un normale contratto di abbonamento e il recesso dai contratti contenenti specifiche offerte promozionali, come nell odierna fattispecie, chiarendo che, in tale ultimo caso, i costi di recesso sono legittimi, per le ragioni sopra evidenziate, e che, pertanto, il divieto sancito dalla legge n. 40/2007, non è ad essi applicabile. Conclusivamente, la società resistente chiede il rigetto dell odierna domanda di storno, insistendo per la sua totale infondatezza, e chiede, altresì, il rigetto della richiesta di rimborso delle spese di procedura, atteso che l operatore ha attivamente preso parte all udienza per tentativo di conciliazione. 1. In tema di rito. Motivi della decisione L istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile. Quanto al comportamento delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che entrambe hanno aderito al tentativo di conciliazione, senza raggiungere l accordo, come da verbale di mancata conciliazione, in atti, e che all udienza di secondo grado, tenutasi presso questo Co.Re.Com, si è presentato unicamente il legale dell operatore. Attesa l impossibilità di un accordo, la questione è stata portata in decisione. 2. Riguardo al merito. L odierna ricorrente contesta la fattura emessa da H3G, che prevede l addebito di 240,00 a titolo di costi per risoluzione contrattuale anticipata ed avanza richiesta di storno. Preliminarmente, risulta provato che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione di servizi telefonici di rete mobile, attivato, previa portabilità, in data 3 marzo 2012 (con piano tariffario Top 400 e con acquisto di un terminale i-phone 4S, mediante finanziamento del prezzo, con un vincolo contrattuale di 30 mesi) e che detto contratto è stato risolto in data 12 giugno 2013, su richiesta dell utente, per migrazione verso altro operatore; il tutto risulta ampiamente documentato in atti. La domanda di storno della fattura suddetta non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. L istante invoca, a motivo della sua richiesta, il divieto di addebito delle penali per recesso anticipato, contenuto nell art.1 della L. n. 40/2007 (c.d. Decreto Bersani). La convenuta ne eccepisce l inapplicabilità all odierna fattispecie, sostenendo che il contratto di che trattasi non è un normale contratto di abbonamento, ma presenta alcune specificità, quali, l applicazione di sconti tariffari, l acquisto, tramite finanziamento senza interessi, di un terminale di alto valore commerciale e lo sconto della rata mensile del terminale sul canone del servizio reso. Per poter accedere a tali agevolazioni, l utente si è impegnata, all epoca della sottoscrizione, a rimanere vincolata a tale contratto per un periodo di 30 mesi, accettando, in caso di recesso anticipato, di pagare dei costi, che risultano indicati nella Tabella 1 del Nuovo regolamento di Servizio Finanziamento Abbonamento, contenuto nelle CGC. La tabella, tuttora disponibile sul sito web dell operatore,

riporta i costi di recesso, distinti per tipologia di contratto. Le penali variano in ragione del piano tariffario sottoscritto dall utente e della durata del finanziamento per l acquisto del terminale (24 o 30 mesi). Come emerge dall istruttoria, tali condizioni sono state rese note alla cliente all epoca della sottoscrizione del contratto e sono agevolmente conoscibili con l ordinaria diligenza. Orbene, come ampiamente documentato in atti, la decisione di sciogliere il contratto de quo è stata liberamente assunta dalla sig. ra Suraci; la schermata di sistema, esibita, evidenzia chiaramente che l utenza di che trattasi è migrata verso altro operatore dopo circa 15 mesi dall attivazione del contratto in parola. Tale circostanza non risulta, peraltro, confutata dall odierna utente. Di conseguenza, la risoluzione contrattuale è stata disposta concordemente alla volontà della cliente ed è, pertanto, legittima. In proposito, la giurisprudenza di merito ha chiarito che i contratti contenenti siffatte offerte promozionali derogano al divieto contenuto nell art. 1 della L. 40/2007, citata e che, nel caso di risoluzione contrattuale anticipata, la ratio giustificativa delle penali risiede nella necessità di garantire all operatore un ritorno economico al fine di ammortizzare i costi sostenuti in sede di avvio del contratto e di riequilibrare i benefici economici concessi al cliente con un riallineamento forfetario alle condizioni economiche dei contratti base. Nel caso di specie, l operatore evidenzia che l odierna utente, giovandosi, per oltre un anno, delle promozioni nascenti dal contratto in questione, ha potuto conseguire un risparmio di circa 330,00. Tanto premesso, si condividono i rilievi espressi dall operatore e, conseguentemente, si rigetta la domanda di storno formulata dall odierna ricorrente. 3. Sulle spese di procedura. L art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura sancisce che, nel determinare tali rimborsi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione ; Ciò stante, atteso che l operatore ha aderito ad entrambe le udienze fissate dal Co.Re.Com. Calabria, sia in fase conciliativa che nel successivo procedimento di definizione della controversia, pur senza raggiungere l accordo con l utente, si ritiene che non ricorrano, nel caso di specie, le condizioni per il rimborso delle spese di procedura; Per tutto quanto sopra esposto Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell odierna seduta; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge DELIBERA Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente 1) Il rigetto della domanda di storno della fattura n. xxx, contenente costi per recesso anticipato, avanzata dalla sig.ra Suraci xxx nell atto introduttivo del presente procedimento; 2) Nulla per le spese di procedura; 3) E in facoltà della ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.; 4) Ai sensi dell art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità, come disposto dall art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ;

5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009; Ai sensi dell art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 dell anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo. I Componenti f.to Dott. Gregorio Corigliano f.to Prof. Carmelo Carabetta Il Presidente f.to Prof. Alessandro Manganaro V. Il Direttore f.to Avv. Rosario Carnevale