Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

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Traduzione 1 0.747.224.31 Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per la navigazione sul Lago Inferiore e il Reno tra Costanza e Sciaffusa Conchiuso il 1 giugno 1973 Approvato dall Assemblea federale il 26 giugno 1974 2 Ratificato con strumenti scambiati il 20 novembre 1975 Entrato in vigore il 1 gennaio 1976 La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, animate, conformemente all articolo 1 numero 3 della convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza, del 1 giugno 1973 3, dal desiderio di sostituire la convenzione del 28 settembre 1867 4 tra la Svizzera ed il Gran Ducato di Baden, istitutiva di un regolamento internazionale per la navigazione ed il servizio dei porti sul Lago Inferiore ed il Reno tra Costanza e Sciaffusa, mediante un nuovo trattato e prescrizioni uniformi di navigazione, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I Disposizioni generali Art. 1 Il presente trattato regola la navigazione sul Lago inferiore e il tronco renano tra Costanza (ponti stradale e ferroviario) e Scaiffusa (ponte stradale Sciaffusa-Feuerthalen). Art. 2 (1) La navigazione è libera per tutti, purché le disposizioni del presente trattato e le prescrizioni, emanate giusta l articolo 6, siano osservate. (2) I Contraenti trattano in modo uguale tutti i natanti, legittimati a navigare giusta il presente trattato e le prescrizioni emanate conformemente all articolo 6. RU 1976 33; FF 1973 II 872 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. ted. della presente Raccolta. 2 RU 1976 17 3 RS 0.747.223.11 4 [CS 13 437] 1

0.747.224.31 Navigazione Art. 3 Il semplice attracco d un natante nei porti o a banchine accessibili al pubblico è gratuito. Tuttavia si può prevedere la riscossione di tasse per prestazioni particolari, fornite in detti porti o banchine, purché si osservi il disposto dell articolo 2 capoverso 2. Art. 4 I Contraenti provvedono affinché, in occasione di costruzioni, impianti o altro, la navigazione sia ostacolata soltanto nella misura manifestamente inevitabile per la salvaguardia degli altri interessi pubblici. Essi si informano reciprocamente dei progetti di costruzioni ripuali o idriche e si intendono per la loro esecuzione allorché accertano che le opere possano ostacolare la navigazione. Art. 5 I Contraenti prendono, insieme, i provvedimenti necessari per la segnaletica fluviale ove il canale varia. Ogni Contraente si assume la metà delle relative spese per le tratte di via d acqua situate sul confine. Capitolo II Prescrizioni uniformi di navigazione Art. 6 I Contraenti mettono in vigore le prescrizioni emanate in base alla convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza 5 (prescrizioni di navigazione). Nella misura richiesta dalle peculiarità locali, essi possono formulare prescrizioni speciali, applicando analogicamente l articolo 5 della convenzione (prescrizioni speciali di navigazione). Art. 7 (1) I natanti devono possedere, in quanto previsto dalle prescrizioni di navigazione emanate giusta l articolo 6, un permesso di circolazione rilasciato dallo Stato competente giusta il capoverso 2. (2) Per il rilascio del permesso di circolazione è competente lo Stato nel quale il natante ha il proprio luogo abituale di stazionamento. Qualora il natante non abbia tal luogo in alcuno dei Contraenti, è competente lo Stato nel quale il proprietario abitualmente risiede. Qualora nessuna di queste condizioni risulti soddisfatta, ciascun Contraente è competente. Lo Stato che ha rilasciato il permesso è parimente competente per mutarlo o ritirarlo. (3) Ogni Stato può connettere il rilascio di un permesso di circolazione all esistenza d una assicurazione per responsabilità civile. 5 RS 0.714.223.11 2

Sul Lago Inferiore ed il Reno tra Costanza e Sciaffusa trattato con la Germania 0.747.224.31 Art. 8 (1) Per condurre un natante occorre un autorizzazione o un permesso di condurre, rilasciato dallo Stato competente in virtù del capoverso 2, purché ciò sia previsto nelle prescrizioni di navigazione emanate giusta l articolo 6. (2) Per il rilascio dell autorizzazione o del permesso di condurre è competente lo Stato nel quale il richiedente ha la sua residenza abituale. Qualora il richiedente non abbia tal residenza in alcuno dei Contraenti, ogni Contraente diviene competente per tale rilascio. Lo Stato che ha rilasciato l autorizzazione o il permesso è parimente competente per mutarlo o ritirarlo. Art. 9 Il permesso di circolazione, le autorizzazioni o permessi di condurre, o qualunque altra autorizzazione, rilasciati da un Contraente in base alla convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza 6 alle prescrizioni di navigazione, valgono parimente nell ambito d applicazione del presente trattato, tranne qualora le prescrizioni speciali di navigazione sanciscono delle eccezioni. Art. 10 Ogni Contraente può, oltre ai disposti del presente capitolo, emanare delle prescrizioni per l esercizio della navigazione professionale. Capitolo III Applicazione del trattato Art. 11 (1) Ogni Contraente applica il presente trattato, e le prescrizioni emanate giusta l articolo 6, sul proprio territorio. (2) Salvo restando il comma 1, gli organi d uno Stato contraente sono facoltati ad accertare i fatti, nonché a prendere i provvedimenti indifferibili, anche sul territorio dell altro Contraente, purché abbiano constatato, segnatamente in connessione con un infortunio, circostanze inducenti forte presunzione d infrazione grave alle prescrizioni di navigazione, oppure stiano inseguendo un natante impiegato per una tale infrazione. Il fermo di persone non è consentito. (3) Gli organi d uno Stato contraente sono parimente facoltati a prendere i provvedimenti, di cui nel comma 2, anche sul Lago Inferiore, se intervengono, a richiesta dell altro Contraente, nel territorio del medesimo, segnatamente per disciplinare il traffico o in occasioni di manifestazioni eccezionali. 6 RS 0.747.223.11 3

0.747.224.31 Navigazione Capitolo IV Disposizioni finali Art. 12 Il presente trattato è completato dal protocollo aggiuntivo della convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza. 7 Art. 13 Il presente trattato vale parimenti per il Land Berlino, tranne se il governo della Repubblica federale di Germania avrà fatto una dichiarazione contraria, ai governi della Repubblica d Austria e della Confederazione Svizzera, entro tre mesi a contare dall entrata in vigore del presente testo. Art. 14 Il presente trattato è sottoposto a ratifica. I relativi strumenti saranno scambiati a Berna. Art. 15 (1) Il presente trattato è conchiuso a tempo indeterminato. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati. (2) Il presente trattato può essere disdetto per scritto seguendo la via diplomatica. La disdetta diviene effettiva alla fine del successivo anno civile. (3) In caso di disdetta del presente trattato, i Contraenti avviano immediatamente dei negoziati onde allestire un nuovo disciplinamento comune per la navigazione sul Lago Inferiore e il tronco renano tra Costanza e Sciaffusa. Il presente testo continuerà ad essere applicato sino all entrata in vigore della nuova regolamentazione. Art. 16 (1) Con l entrata in vigore del presente trattato, sono abrogati le convenzioni, i protocolli e gli altri accordi concernenti il disciplinamento della navigazione sul Lago Inferiore e il tronco renano Costanza-Sciaffusa, segnatamente la convenzione, del 28 settembre 1867 8, tra la Svizzera e il Granducato di Baden istitutiva di un regolamento della navigazione e dei porti sui detti lago e tronco fluviale, il protocollo di Sciaffusa del 13 maggio 1893 9, nonché gli accordi del 10 novembre 1899/6 gennaio 1900, 16/18 giugno 1915, 25/27 aprile 1927 e 8 dicembre 1933. (2) Gli Stati contraenti continuano ad applicare le vigenti prescrizioni emanate, per la navigazione, in virtù delle convenzioni, dei protocolli e degli accordi menzionati nel capoverso 1, nonché le convenzioni, i protocolli e gli accordi stessi, nella misura 7 RS 0.747.223.11 8 CS 13 437 9 CS 13 448 4

Sul Lago Inferiore ed il Reno tra Costanza e Sciaffusa trattato con la Germania 0.747.224.31 in cui contengano dei disposti relativi alla navigazione, ma non oltre tre anni dopo l entrata in vigore del presente trattato. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato. Fatto sul Lago di Costanza il 1 o giugno 1973, in due originali in lingua tedesca. Per la Confederazione Svizzera: Diez Per la Repubblica federale di Germania: Frank 5

0.747.224.31 Navigazione 6