Associazione Casa maternità Prima Luce

Documenti analoghi
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

ASSICO Associazione Società Italiana Condòmini STATUTO

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS

STATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

STATUTO PER L ASSOCIAZIONE. Associazione Italia Patrimonio dell Umanità

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

S T A T U T O APPROVATO il

Statuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)

STATUTO I CAMMINI DI FRANCESCO IN TOSCANA Associazione di promozione sociale Onlus. ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

STATUTO dell associazione di promozione sociale onlus denominata: Accanto al Prossimo ONLUS

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O. Art.1 denominazione e sede

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

Sottosezione del CAI di Verona. (Approvato nell assemblea del 27 Ottobre 2011)

STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI

ACCADEMIA D'ARTE VITTORIO MARUSSO NUOVO STATUTO APS

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

MOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO denominata. È costituita l Associazione di volontariato denominata..

STATUTO. Dell ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS CIRCOLO DI LEGAMBIENTE

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICO LIBRO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

Associazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

STATUTO ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE TORINO DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Genitorinsieme

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE APS MAYA SALUTE E BENESSERE ONLUS SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Statuto dell Associazione SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

VIVERE CORREZZANA STATUTO. E costituita in Correzzana l associazione Vivere Correzzana (di seguito indicata in modo abbreviato VC, o Associazione ).

ASSOCIAZIONE DOTTOR CLOWN RIMINI

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

STATUTO. Titolo I - Denominazione, Sede e Finalità

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

Trasformà une passion STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. Associazione cooperativa scolastica. Anno scolastico

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA OTTAVO REPARTO

STATUTO. E costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l associazione. sotto la denominazione AMICI DEL CAMPUS DELLE ARTI con sede

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

Transcript:

Associazione Casa maternità Prima Luce STATUTO Articolo 1 Denominazione È costituita l Associazione di promozione sociale denominata Casa maternità Prima Luce ai sensi della Legge 383/2000 e della Legge Regionale 7/2006 e loro successive modifiche e nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Articolo 2 Sede e caratteristiche dell Associazione Casa maternità Prima Luce, con sede nel Comune di Torino, è un associazione senza fini di lucro, apartitica, libera, democratica, senza distinzione di razze o popoli, che svolge attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e di terzi prevalentemente sul territorio della Regione Piemonte alla quale potrà chiedere il riconoscimento legale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta. La durata dell Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l Assemblea dei soci ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto. Articolo 3 Finalità e attività L Associazione ha le seguenti finalità: a) diffondere la cultura delle scelte libere e consapevoli in tema di nascita, di crescita e di salute sessuale e riproduttiva a tutte le età della vita; b) promuovere la diffusione del parto extraospedaliero (parto a domicilio e in Casa Maternità) gestito da ostetriche attraverso l offerta di una più ampia scelta sui luoghi del parto (in attuazione della vigente normativa in materia, anche regionale) soddisfando i bisogni di sicurezza, continuità assistenziale e salute della donna e della sua famiglia; c) promuovere la diffusione di una cultura di gravidanza, nascita e crescita che garantisca il rispetto della fisiologia degli eventi; d) promuovere la ricerca e la diffusione di informazioni scientifiche relative a nascita e crescita; e) salvaguardare gli aspetti antropologici e culturali dell esperienza parto-nascita; f) sostenere il percorso nascita e crescita rispettando la complessità e la diversità delle scelte; g) sostenere le differenze sociali e culturali con particolare attenzione ai bisogni della nuova famiglia e della comunità di appartenenza; h) tutelare le scelte minoritarie in tema di salute materna e infantile; i) riconoscere la persona e la collettività come centri naturali e potenziali di salute per sé e per gli altri, recuperando e condividendo i saperi perduti; j) sostenere la coppia nel percorso verso la genitorialità e favorire il benessere psico-fisico del nucleo famigliare; k) sostenere la donna nel complesso passaggio dalla gravidanza al dopo parto, al fine di evitare senso di solitudine psico-sociale; l) promuovere la salute e il benessere del bambino, dal concepimento ai primi anni di vita; m) sostenere il valore sociale della prima relazione madre-bambino-padre iniziata in gravidanza, sigillata nel parto e rinforzata nei mesi successivi con l allattamento; n) promuovere il gioco, la creatività e altre forme di espressione per accompagnare bambini e genitori nel loro percorso crescita; o) promuovere la salute e il benessere della donna nei diversi cicli evolutivi (cultura della salute di genere). 1

L Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) creazione di un punto di riferimento sociale e culturale sui temi della maternità e della nascita e uno spazio adatto a ospitare parti extraospedalieri in Casa Maternità gestiti da ostetriche; b) corsi e percorsi di educazione e formazione sui temi sensibili, corsi di aggiornamento teorico/pratici; c) interventi pubblici a tema, convegni, seminari, proiezioni multimediali; d) laboratori, conferenze, giornate studio come occasioni di incontro, scambio e socialità; e) creazione di reti di sostegno tra pari per la diffusione della cultura del mutuo aiuto; f) attivazione e promozione di servizi per la famiglia e per la donna; g) progetti di ricerca e di monitoraggio a livello locale, nazionale e internazionale. e ogni altra attività che sia consona agli scopi dell Associazione. Articolo 4 Soci Sono ammessi all associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l eventuale regolamento interno. I soci si distinguono in: a) ordinari; b) sostenitori. L ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati attraverso la compilazione di apposito modulo ed è deliberata dal Consiglio direttivo. Per ogni socio è prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo. L eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell Associazione. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. I soci hanno l obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli scopi dell Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali. Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente volontarie e gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio direttivo. L associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. L adesione all associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Articolo 5 Recesso ed esclusione dei soci Ciascun socio può in qualsiasi momento recedere dall Associazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Ciascun socio può in qualsiasi momento essere escluso dall Associazione per morosità protrattasi per 2 mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle quote associative ovvero per incompatibilità con gli scopi perseguiti dalla stessa o per gravi inadempienze nei confronti dell Associazione. L esclusione è deliberata dall Assemblea a maggioranza assoluta e con voto segreto su relazione motivata del Consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell interessato. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Articolo 6 Organi sociali Sono organi dell Associazione: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio direttivo; c) Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive, assunte e assolte a totale titolo gratuito. 2

Articolo 7 Assemblea L Assemblea è l organo sovrano dell Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale (se deliberata). È convocata almeno una volta all anno dal Presidente dell Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza e contenente l indicazione del luogo, del giorno e dell ora e l ordine del giorno dei lavori. Le convocazioni saranno ritenute validamente effettuate anche se comunicate utilizzando i moderni mezzi che la tecnologia rende disponibili. L Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o in sua assenza da altra persona eletta dall Assemblea, che nomina anche il Segretario dell Assemblea stessa. I verbali delle Assemblee devono essere trascritti su apposito libro e resi disponibili presso la sede dell Associazione per la consultazione dei soci. Articolo 8 Compiti dell Assemblea All Assemblea compete: a) approvare i bilanci o rendiconti consuntivo e preventivo; b) determinare le linee generali programmatiche dell attività dell Associazione; c) approvare l eventuale regolamento interno; d) deliberare sulla esclusione dei soci; e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo determinandone preliminarmente il numero dei componenti; f) deliberare su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Articolo 9 Validità Assemblee L Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi a una distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti (salvo le disposizioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell Associazione per le quali si rinvia a quanto stabilito rispettivamente negli articoli 14 e 15 del presente Statuto). Ogni socio ha diritto a un solo voto. Il socio non può farsi rappresentare in Assemblea se non da un altro socio. Sono ammesse deleghe, nel numero massimo di due per socio presente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Articolo 10 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È compito del Consiglio Direttivo: a) eleggere tra i propri componenti il Presidente, il vice Presidente, il tesoriere e il segretario; b) elaborare le attività dell Associazione; c) deliberare sulle domande di nuove adesioni; d) provvedere al controllo dell attività culturale e scientifica; e) curare l esecuzione delle delibere dell Assemblea; f) redigere e presentare all Assemblea il rapporto annuale sull attività dell Associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo; g) stabilire l importo della quota sociale annuale; h) instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; i) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente demandati. Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell opera di un professionista scelto dal Consiglio stesso, per l assistenza contabile dell Associazione. 3

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori (se esistente). Esso è convocato con un preavviso di almeno tre giorni, salvo il caso di comprovata urgenza. Esso si riunisce almeno due volte all anno e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ove necessario, non è esclusa la possibilità di partecipare alle suddette riunioni tramite videoconferenza o i moderni mezzi che la tecnologia mette a disposizione. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori (se esistente). La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo l eventuale rimborso delle spese connesse all esercizio della carica. Il Consiglio Direttivo può costituire comitati di consulenza per specifiche attività. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso da luogo alla sua cooptazione scegliendo il primo tra i consiglieri non eletti. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Articolo 11 Presidente Il Presidente dell Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. È compito del Presidente: a) rappresentare legalmente l Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; b) presiedere le riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) curare l applicazione delle deliberazioni adottate dagli organi predetti; d) assicurare lo svolgimento organico e unitario dell attività dell Associazione; e) assumere, in caso di motivata urgenza, i provvedimenti richiesti, riferendone appena possibile al Consiglio direttivo In caso di temporanea assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono assolte dal vice Presidente. Articolo 12 Risorse economiche Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: a) contributi e quote associative; b) donazioni e lasciti; c) sovvenzioni dello Stato; d) contributi di enti pubblici e privati; e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000. L associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. All Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Articolo 13 Rendiconto economico-finanziario L esercizio finanziario dell Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell Associazione almeno 20 giorni prima dell Assemblea e può essere consultato da ogni socio. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale. 4

Articolo 14 Modifica dello Statuto Lo Statuto può essere modificato dall Assemblea con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta dei presenti. Articolo 15 Scioglimento L eventuale scioglimento dell Associazione sarà deciso soltanto dall Assemblea col voto favorevole dei tre quarti degli associati e in tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a enti che svolgono analoga attività senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, sentito l organo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 16 Disposizioni finali Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia quali la legge nazionale 383/2000 e la legge regionale 7/2006, alle decisioni dell Assemblea dei soci e alle delibere del Consiglio direttivo, riportate nei rispettivi verbali. 5