Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Documenti analoghi
Traduzione 1. (Stato 13 luglio 1994)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Ucraina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti.

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

(2) Il termine «investimenti» include ogni tipo di valori patrimoniali e averi, in particolare:

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione 1. (Stato 7 maggio 2015)

Protezione degli investimenti

Protezione degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Bosnia Erzegovina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 5 ottobre 1990 Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 agosto 1991

Traduzione 1. (Stato 19 novembre 2002) Preambolo

Traduzione 1. (Stato 16 agosto 1999) Preambolo

Traduzione 1. (Stato 17 aprile 1990)

Traduzione 1. (Stato 9 agosto 2008)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Traduzione 1. (Stato il 24 novembre 1998)

Articolo 1. Articolo 2

Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti di capitali

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Romania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

A C C O R D O. La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka (di seguito indicati come le Parti Contraenti),

ACCORDO. tra. Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Azerbaijan,

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Accordo

Titolo III Della protezione degli investimenti

Traduzione 1. Preambolo

Traduzione 1. (Stato 31 ottobre 2006)

Articolo 1 CAPITOLO I: DEFINIZIONI

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Serbia e Montenegro concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Scambio di lettere

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA CECA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Traduzione 1. (Stato 13 agosto 1964)

Traduzione 1. (Stato 15 settembre 1969)

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sul trasferimento dei delinquenti

A C C O R D O. Articolo 1. Definizioni

Concluso il 17 marzo 2014 Approvato dall Assemblea federale il 20 marzo Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 luglio 2015

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama concernente il promovimento e la protezione degli investimenti

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Scambio di note del 18 marzo 2010

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1.

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Accordo. Traduzione 1

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Accordo

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marino sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Accordo

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Conchiuso il 21 agosto 1948 Approvato dall Assemblea federale il 29 settembre Entrato in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948

Traduzione 1. (Stato 29 luglio 1963)

Legge 5 novembre 1996, n.593

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Brasile sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Belize sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Traduzione 1 Accordo

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

1 Presentazione dell Accordo 1.1 Situazione iniziale

Protocollo

Traduzione 1. (Stato 17 agosto 2012)

Decreto del Consiglio federale

R E L A Z I O N E. Segue una descrizione delle caratteristiche tecniche della Convenzione in parola.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Convenzione

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA RELATIVO AD UN ACCORDO SUI VISTI/PERMESSI PER VACANZA E

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI TRANSIZIONE DELL ETIOPIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Adottato dall Assemblea dell INMARSAT il 25 settembre 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 luglio 2001

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2013)

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011

Traduzione 1. Concluso il 12 aprile 2007 Entrato in vigore tramite scambio di note il 3 giugno 2008

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Accordo

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Traduzione 1

Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti 0.975.278.5 Concluso il 18 novembre 1993 Entrato in vigore mediante scambio di lettere il 30 novembre 1994 (Stato 30 novembre 1994) Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Venezuela, detti qui di seguito «Parti contraenti» animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell intento di garantire e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell altra Parte, in particolare il trattamento giusto ed equo degli investimenti, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente; (c) gli enti giuridici che non sono costituiti secondo la legislazione di questa Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o RU 1999 2149 1 Dal testo originale francese. 1

0.975.278.5 Protezione degli investimenti da enti giuridici di questa Parte contraente, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo. (2) Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi, segnatamente ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione in virtù di un contratto; (d) i diritti di proprietà intellettuale, procedimenti tecnici, know-how e clientela; (e) le concessioni e altri diritti conferiti conformemente al diritto pubblico. (3) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, incluse le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione. Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima o dopo l entrata in vigore dell Accordo. Tuttavia, il presente Accordo non si applica alle divergenze o controversie sorte prima della sua entrata in vigore. Art. 3 Promozione, ammissione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Ciascuna Parte contraente facilita il rilascio, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, delle autorizzazioni necessarie a tali investimenti, incluse quelle per l esecuzione di contratti di licenza, d assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, nonché le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di esperti. Art. 4 Trattamento (1) Ciascuna Parte contraente garantisce, conformemente alle regole e principi del diritto internazionale, un trattamento giusto ed equo nonché una protezione piena ed intera agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell altra Parte contraente; nessuna delle Parti contraenti ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il funzionamento, il mantenimento, l uso, il godimento, l estensione, l alienazione o la liquidazione di tali investimenti. (2) Il trattamento accordato da ciascuna Parte contraente sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell altra Parte contraente, o agli investitori stessi in merito ai loro investimenti, non sarà meno favorevole del trattamento accordato agli investimenti dei suoi propri investitori o di quelli di uno Stato terzo, o agli investitori interessati per quanto concerne i loro investimenti. 2

Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Acc. con il Venezuela 0.975.278.5 (3) Se una Parte contraente accorda privilegi particolari agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo al fine di evitare la doppia imposizione, detta Parte non sarà costretta ad accordare tali privilegi agli investitori dell altra Parte contraente. Art. 5 Libero trasferimento Ciascuna Parte contraente permette agli investitori dell altra Parte contraente il trasferimento senza indugio in moneta liberamente convertibile dei pagamenti relativi a tali investimenti, in particolare: (a) gli utili, i dividendi, gli interessi, i canoni e altri redditi legati a un investimento; (b) gli importi necessari al rimborso di prestiti e altri debiti, al pagamento di canoni o di qualsiasi altro pagamento relativo alla proprietà intellettuale o a diritti analoghi; (c) gli importi necessari all acquisto di beni e servizi destinati al mantenimento, al funzionamento o all accrescimento dell investimento; (d) il ricavo della vendita o della liquidazione totale o parziale di un investimento; (e) qualsiasi importo ricevuto come indennizzo. Art. 6 Espropriazione Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L indennizzo ammonta al valore commerciale dell investimento espropriato immediatamente prima che il provvedimento di espropriazione sia intrapreso o sia di pubblica ragione, il primo di questi fatti essendo determinante; l indennizzo comprende gli interessi a partire dalla data di espropriazione, è versato senza indugio all avente diritto in moneta liberamente convertibile ed è liberamente trasferibile. Art. 7 Compensazione delle perdite Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti sul territorio dell altra Parte contraente abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, insurrezione o disordini civili sopraggiunti sul territorio di quest ultima Parte contraente, fruiscono di un trattamento non meno favorevole di quello accordato nelle medesime circostanze a un investitore di questa stessa Parte contraente o a un investitore di uno Stato terzo per quanto concerne la restituzione, l indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra liquidazione. 3

0.975.278.5 Protezione degli investimenti Art. 8 Surrogazione Se una Parte contraente o una persona giuridica pubblica o privata debitamente autorizzata da questa Parte contraente corrisponde un indennizzo a uno dei propri investitori a titolo di garanzia contro i rischi non commerciali in relazione a un investimento effettuato sul territorio dell altra Parte, quest ultima riconosce la surrogazione della prima Parte contraente o della persona giuridica debitamente autorizzata nei diritti dell investitore in virtù del presente Accordo. Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione amichevole alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda delle consultazioni, l investitore può sottoporre la controversia per arbitrato al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 2. (3) Qualora le due parti in causa vi acconsentano, la controversia può essere sottoposta, invece che al CIRDI, a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario delle parti in causa, sarà costituito secondo le norme d arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCI- TRAL). Tale arbitrato s impone nel caso in cui quello del CIRDI non fosse possibile per qualsivoglia ragione. (4) La sentenza arbitrale si limita a stabilire se la Parte contraente in causa ha disatteso a un obbligo in virtù del presente Accordo, se ne è risultato un danno per l investitore e fissa, se del caso, l ammontare dell indennizzo che questa Parte contraente deve pagare all investitore. (5) Ciascuna Parte contraente consente a sottoporre all arbitrato internazionale qualsiasi controversia in merito a un investimento, conformemente alle disposizioni del presente articolo. (6) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura d arbitrato, eccepire la sua immunità o il fatto che l investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in causa. Art. 10 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all interpretazione o all applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. 2 RS 0.975.2 4

Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Acc. con il Venezuela 0.975.278.5 (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un intesa entro sei mesi dall insorgere della controversia, quest ultima è sottoposta, a richiesta dell una o dell altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all invito rivoltole dall altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l arbitro è nominato, a richiesta di quest ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest ultimo è nominato, a richiesta dell una o dell altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti. Art. 11 Altri obblighi (1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o obblighi di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni o obblighi prevalgono sul presente Accordo in quanto siano più favorevoli. (2) Ciascuna Parte contraente si conforma agli obblighi da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell altra Parte contraente. Art. 12 Entrata in vigore e durata (1) Le Parti contraenti si notificheranno l adempimento delle procedure interne richieste per l entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui la seconda Parte contraente farà tale notifica. (2) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo iniziale di dieci anni; dopo questo termine, sarà rinnovato per una durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente Accordo alla scadenza del periodo iniziale o in qualsiasi momento successivo, notificandolo per scritto all altra Parte contraente con preavviso di almeno un anno. 5

0.975.278.5 Protezione degli investimenti (3) In caso di denunzia, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per un periodo aggiuntivo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima. Fatto a Caracas, il 18 novembre 1993, in due originali, in francese in spagnolo e in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d interpretazione, prevarrà il testo inglese. Per il Consiglio federale svizzero: Ernst Iten Per il Governo della Repubblica del Venezuela: Fernando Gerbasi 6