C o p i a A l b o COMUNE DI VALLEBONA Provincia di Imperia VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA PER L'INSERIMENTO DELLA DISCIPLINA DI RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. ADOZIONE. L anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco Sì 2. GUGLIELMI Mirco - Vice Sindaco Sì 3. AIME' Giuseppe - Consigliere Sì 4. PANETTA Rita - Consigliere Sì 5. MARCHOT Ingrid - Consigliere Sì 6. CORREDDU Elisa - Consigliere Sì 7. GUGLIELMI Matteo - Consigliere Giust. 8. MARINO Fortunato - Consigliere Giust. 9. GUGOLE Giorgio - Consigliere Sì 10. GRASSANO Dario - Consigliere Sì 11. FANNI Paolo - Consigliere No Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3 Assiste l adunanza il Segretario Comunale Signora LA MENDOLA Tommaso il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco Presidente presenta la pratica all o.d.g. relativa a: VARIANTE URBANISTICA PER L INSERIMENTO DELLA DISCIPLINA DI RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 E SS.MM.II.. ADOZIONE ed invita il Vice Sindaco Mirco Guglielmi a relazionare in merito. Oggetto della presente delibera è la procedura di variante al vigente strumento urbanistico generale per consentire il recupero dei sottotetti. E una procedura di variante sia dimensionale, che temporale che permetterà il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all art. 5 costruiti entro novembre 2014. E un recupero dimensionale perché la legge da la possibilità ai comuni di stabilire alcune varianti. Il Comune di Vallebona intende fissare il limite massimo di innalzamento della linea di gronda o di colmo a 1,60 metri per consentire il recupero dei sottotetti esistenti. In questo modo si consentirebbe di raggiungere l'altezza media interna netta, pari a ml. 2,30, da osservare per il recupero a fini abitativi dei sottotetti prevista dalla citata Legge Regionale. Questa è una buona norma che consente di soddisfare crescenti esigenze abitative, utilizzando il costruito e quindi evitando ulteriore consumo di territorio. Terminata l esposizione di cui sopra il Sindaco invita i Signori Consiglieri ad esprimersi in merito. Non essendovi altri interventi il Sindaco mette in votazione la proposta di delibera in oggetto. IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 24 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 22 agosto 2001; RICHIAMATA altresì la Legge Regionale 12 novembre 2014, n. 30 - Modifiche alla L.R. N 24/2001 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla L.R. n 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia), pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 14 novembre 2014 VISTO l art. 7 della Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 24, così come modificato dalla Legge Regionale 12 novembre 2014, n. 30, il quale introduce la facoltà per i Comuni di inserire nel vigente PUC o nello strumento urbanistico generale la disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all articolo 5 negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica, nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all articolo 1, dei parametri previsti all articolo 2, commi 2 e 6, e delle condizioni stabilite all articolo 5; CONSIDERATO che in tale disciplina il Comune deve individuare le zone o gli ambiti in cui sono ammessi gli interventi di recupero in relazione alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture, prevedendo, anche, le eventuali prestazioni di standard urbanistici da assolvere, e stabilire per gli interventi comportanti modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei locali sottotetto: a) le percentuali di ampliamento volumetrico o superficiario consentite, comunque entro il limite massimo del 20 % del volume geometrico dell edificio esistente; b) le altezze massime consentite per l innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura; c) le tipologie costruttive ammesse per l apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16); d) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia. STABILITO che questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà data dalla Legge Regionale n. 24/2001 così come modificata dalla L.R. n. 30/2014, di introdurre nel
Programma di Fabbricazione la disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all articolo 5 negli edifici esistenti alla data del 14/11/2014, nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all articolo 1, dei parametri previsti all articolo 2, commi 2 e 6, e delle condizioni stabilite all articolo 5. RITENUTO che la disciplina da adottarsi da parte del Consiglio Comunale ai fini della introduzione nello strumento urbanistico vigente della disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all articolo 5 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i. negli edifici esistenti alla data del 14/11/2014, dovrà rispondere ai seguenti paramenti ed indirizzi prestazionali e compositivi, stabiliti qui come atto di indirizzo: zone e ambiti in cui ammettere gli interventi: tutto il territorio comunale con le esclusioni di cui al comma 2, dell'art. 7, della Legge Regionale 24/2001 così come modificata dalla L.R. 30/2014; prestazioni di standards urbanistici da assolvere: Ogni intervento di recupero dovrà farsi carico degli standards necessari all aumento del carico insediativo stabilito in base ai seguenti criteri: Numero Abitanti= Superficie agibile / 25 mq - Standards minimi =18 mq / abitante. In caso di realizzazione di standards l intervento è subordinato a rilascio di titolo edilizio convenzionato. In caso di dimostrata impossibilità di reperimento di aree necessarie per il soddisfacimento degli standards è possibile procedere alla loro monetizzazione nei termini e modi definiti con separato provvedimento da assumere da parte dell Amministrazione Comunale, in tale caso l intervento è eseguibile mediante rilascio di titolo edilizio diretto e/o D.I.A. obbligatoria. percentuali di ampliamento volumetrico o superficiario consentite: L ampliamento volumetrico o superficiario deve essere contenuto nel 20% del volume geometrico dell intero fabbricato esistente, calcolato in base alla definizione di cui all art. 70 della l.r. n. 16/2008; altezze massime consentite per l innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura: L innalzamento massimo assentibile della linea di gronda o di colmo non può potrà superare i mt. 1.60 nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell altezza massima degli edifici circostanti; La pendenza delle falde di copertura deve essere contenuta nel limite massimo del 35% rispetto all orizzontale passante per la linea di gronda; le tipologie costruttive ammesse per l apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi: Ai fini del rispetto del rapporto aeroilluminante nei limiti minimi previsti dall art. 2 2 comma della l.r. n. 24/2001 e s.m.i. è consentita la realizzazione di abbaini, di finestre a filo delle murature perimetrali, nei limiti consentiti dalle leggi, compatibilmente con le bucature già esistenti in facciata, vietandone comunque l apertura laddove si tratti di pareti non finestrate, e di aperture a filo delle falde per una superficie massima del 10% rispetto alla superficie della falda su cui insistono. Gli abbaini dovranno essere arretrati rispetto alla linea do gronda, senza interromperla, e posizionati in linea con il muro perimetrale del prospetto; Il manto di copertura deve essere realizzato in tegole marsigliesi o coppi di materiale laterizio; Le gronde ed i pluviali dovranno essere in rame di forma rispettivamente semicircolare e circolare; requisiti di prestazione energetica da soddisfare: requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia e, nel caso in cui gli interventi previsti dalla presente norma comportino la realizzazione di nuove unità abitative o turistico ricettive, le stesse dovranno possedere una classe di Prestazione Energetica Globale, ai sensi della l.r. 22/2007 e relativo Regolamento di attuazione n. 6 del 13/11/2012 e s.m.i., non inferiore alla B. per tutto quanto non previsto dalla presente norma deve essere fatto esplicito riferimento alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 24/2001 come modificata dalla legge regionale n. 30/2014.
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 24 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti; VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n. 30 - Modifiche alla L.R. N 24/2001 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla L.R. n 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia); VISTO il D.M. 2.4.1968 n 1444; VISTO il vigente strumento urbanistico del Comune di Vallebona; ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 così come sostituito dall art. 3 - punto 1, lett. b) - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali entrato in vigore l 11.10.2012; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; VISTO lo Statuto Comunale; INVITATO dal presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano; Con voti favorevoli 6 e voti 0. contrari espressi per alzata di mano, essendo 8 i presenti dei quali 6 i votanti e 2 astenuti (Grassano e Gugole) e per proclamazione del Presidente, DELIBERA LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati; DI AVVALERSI della facoltà data dalla Legge Regionale n. 24/2001 così come modificata dalla L.R. n. 30/2014, di introdurre nello strumento urbanistico generale la disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all articolo 5 negli edifici esistenti alla data del 14/11/2014, nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all articolo 1, dei parametri previsti all articolo 2, commi 2 e 6, e delle condizioni stabilite all articolo 5; CONFERMARE le esclusioni stabilite dal comma 2, dell'art. 7, della Legge Regionale 24/2001 così come modificata dalla L.R. 30/2014; ADOTTARE ai sensi dell' art. 7 comma 3 della L.R. n 24/2001 e s.m.i. l'introduzione nello strumento urbanistico della disciplina per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all articolo 5 negli edifici esistenti alla data del 14/11/2014, quale articolo 11 bis delle norme tecniche di attuazione del Piano di Fabbricazione, che dovrà rispondere ai seguenti paramenti ed indirizzi prestazionali e compositivi: zone e ambiti in cui ammettere gli interventi: tutto il territorio comunale con le esclusioni di cui al comma 2, dell'art. 7, della Legge Regionale 24/2001 così come modificata dalla L.R. 30/2014; prestazioni di standards urbanistici da assolvere: Ogni intervento di recupero dovrà farsi carico degli standards necessari all aumento del carico insediativo stabilito in base ai seguenti criteri: Numero Abitanti= Superficie agibile / 25 mq - Standards minimi =18 mq / abitante. In caso di realizzazione di standards l intervento è subordinato a rilascio di titolo edilizio convenzionato. In caso di dimostrata impossibilità di reperimento di aree necessarie per il soddisfacimento degli standards è possibile procedere alla loro monetizzazione nei termini e modi definiti con separato provvedimento da assumere da
parte dell Amministrazione Comunale, in tale caso l intervento è eseguibile mediante rilascio di titolo edilizio diretto e/o D.I.A. obbligatoria. percentuali di ampliamento volumetrico o superficiario consentite: L ampliamento volumetrico o superficiario deve essere contenuto nel 20% del volume geometrico dell intero fabbricato esistente, calcolato in base alla definizione di cui all art. 70 della l.r. n. 16/2008; altezze massime consentite per l innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura: L innalzamento massimo assentibile della linea di gronda o di colmo non può potrà superare i mt. 1.60 nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell altezza massima degli edifici circostanti; La pendenza delle falde di copertura deve essere contenuta nel limite massimo del 35% rispetto all orizzontale passante per la linea di gronda; le tipologie costruttive ammesse per l apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi: Ai fini del rispetto del rapporto aeroilluminante nei limiti minimi previsti dall art. 2 2 comma della l.r. n. 24/2001 e s.m.i. è consentita la realizzazione di abbaini, di finestre a filo delle murature perimetrali, nei limiti consentiti dalle leggi, compatibilmente con le bucature già esistenti in facciata, vietandone comunque l apertura laddove si tratti di pareti non finestrate, e di aperture a filo delle falde per una superficie massima del 10% rispetto alla superficie della falda su cui insistono. Gli abbaini dovranno essere arretrati rispetto alla linea do gronda, senza interromperla, e posizionati in linea con il muro perimetrale del prospetto; Il manto di copertura deve essere realizzato in tegole marsigliesi o coppi di materiale laterizio; Le gronde ed i pluviali dovranno essere in rame di forma rispettivamente semicircolare e circolare; requisiti di prestazione energetica da soddisfare: requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia e, nel caso in cui gli interventi previsti dalla presente norma comportino la realizzazione di nuove unità abitative o turistico ricettive, le stesse dovranno possedere una classe di Prestazione Energetica Globale, ai sensi della l.r. 22/2007 e relativo Regolamento di attuazione n. 6 del 13/11/2012 e s.m.i., non inferiore alla B. per tutto quanto non previsto dalla presente norma deve essere fatto esplicito riferimento alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 24/2001 come modificata dalla legge regionale n. 30/2014. DI STABILIRE che la presente deliberazione di adozione di variante al vigente strumento urbanistico generale del Comune sarà depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, con possibilità di presentazione di osservazioni da parte di qualunque interessato entro i successivi quindici giorni.
Del che si è redatto il presente verbale Il Sindaco F.to : GUGLIELMI Roberta Il Segretario Comunale F.to : LA MENDOLA Tommaso CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. del Registro Pubblicazioni La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/08/2015 al 06/09/2015 come prescritto dall art.124, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267. Vallebona, lì 22/08/2015 Il Responsabile della Pubblicazione F.to : CAMILLO Davide E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Vallebona, lì Il Segretario Comunale DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Il Segretario Comunale F.to : LA MENDOLA Tommaso PARERE DI REGOLARITA TECNICA Reso ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica. Data, 30/07/2015 Il Responsabile del Servizio F.to : LA MENDOLA Tommaso PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Reso ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole Data, Il Responsabile del Servizio F.to : CONSIGLIO COMUNALE N. 20/2015