Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

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Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Concluso il 9 luglio 2002 Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 febbraio 2003 La Confederazione svizzera e la Repubblica delle Filippine (qui di seguito denominate «Parti contraenti») animate dal desiderio di mantenere e intensificare lo spirito di solidarietà e la reciproca cooperazione, determinate a lottare contro la migrazione illegale, animate dal desiderio di agevolare la riammissione di persone senza dimora autorizzata, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Principio di riammissione (1) Ciascuna Parte contraente riammette, su richiesta dell altra Parte contraente, qualsiasi persona che non presenta o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è provato o può essere reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. (2) Su domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta rilascia senza indugio alla persona da riammettere i documenti di viaggio necessari al suo rimpatrio. (3) La Parte richiedente riammette, alle medesime condizioni, tale persona sul suo territorio se da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, essa non era in possesso della cittadinanza della Parte contraente richiesta. Art. 2 Prova della cittadinanza La cittadinanza è provata mediante presentazione di un passaporto o di una carta d identità nazionale validi. Se è presentato uno di tali documenti, le autorità della Parte contraente richiesta riconoscono la cittadinanza della persona senza procedere ad ulteriori accertamenti. RS 0.142.116.459 1 Traduzione dalla versione originale tedesca (AS 2003 1172). 1172 2002-2527

Riammissione delle persone in situazione irregolare. Convenzione con la Filippine RU 2003 Art. 3 Presunzione di cittadinanza (1) La cittadinanza può essere presunta se è presentato uno dei seguenti documenti: (a) uno dei documenti menzionati nell articolo 2 la cui validità è scaduta al momento del ricevimento della domanda di riammissione; (b) carta d identità militare che dimostri l appartenenza all Esercito svizzero o alle Forze Armate filippine; (c) patente di guida; (d) certificato di nascita; o (e) libretto per marinai. In questo caso, la cittadinanza è presunta, a condizione che la Parte contraente richiesta non l abbia contestata. (2) La presunzione di cittadinanza può anche essere corroborata: (a) da fotocopie di uno dei documenti sopra menzionati; (b) dal protocollo dell audizione condotta con l interessato in base all articolo 4, debitamente registrato dalle autorità competenti della Parte contraente richiedente; (c) da dichiarazioni di testimoni; (d) da indicazioni fornite dalla persona interessata; o (e) dalla lingua della persona interessata. Art. 4 Audizioni e altri mezzi di prova o presunzione della cittadinanza (1) Se la cittadinanza della persona non può essere provata o resa verosimile in base ai documenti presentati, la rappresentanza diplomatica o la missione consolare della Parte contraente richiesta procede, senza indugio e su domanda della Parte contraente richiedente, a un audizione della persona interessata. (2) Se la cittadinanza della persona interessata è stabilita o resa verosimile nel corso dell audizione condotta dalla rappresentanza diplomatica o dalla missione consolare della Parte contraente richiesta, la rappresentanza diplomatica o la missione consolare rilascia immediatamente un documento di viaggio. (3) Qualora l autorità centrale della Parte contraente richiesta lo ritenga necessario e se la Parte contraente richiedente lo desidera, possono essere nominati esperti per procedere ad audizioni allo scopo di accertare la cittadinanza della persona interessata. Qualora, in seguito a tali audizioni, la cittadinanza possa essere resa verosimile, le autorità diplomatiche o consolari della Parte contraente richiesta rilasciano senza indugio un documento di viaggio. 1173

Riammissione di persone senza dimora autorizzata. Accordo con le Filippine RU 2003 Art. 5 Presentazione della domanda di riammissione (1) La domanda di riammissione è presentata per scritto e deve comprendere le seguenti informazioni sulla persona interessata: (a) nomi e cognomi, se del caso cognome da nubile per le donne; (b) sesso; (c) data e luogo di nascita; (d) cittadinanza; (e) ultimo indirizzo noto nello Stato contraente richiesto; e (f) tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio, nonché, se disponibili, indicazioni sull autorità di rilascio. Una fotocopia di questo documento di viaggio, se disponibile, deve pure essere fornita. (2) Se la persona interessata ha bisogno di assistenza medica, occorre fornire una descrizione del suo stato di salute e delle cure mediche necessarie. Art. 6 Termini (1) La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione entro trenta (30) giorni civili a decorrere dal suo ricevimento. (2) La Parte contraente richiesta riammette sul suo territorio, entro un termine di trenta (30) giorni civili, le persone la cui riammissione è stata approvata. Su domanda, questo termine può essere prorogato del tempo necessario per far fronte ad esigenze legali o a difficoltà pratiche. Art. 7 Protezione dei dati (1) I dati personali trasmissibili in relazione alle riammissioni possono riguardare unicamente: (a) i dati personali della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua famiglia (nome, cognome, eventuali cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, nomi di copertura, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente); (b) il passaporto, la carta d identità nazionale o altri documenti d identità e di viaggio (numero, periodo di validità, data e luogo del rilascio, autorità di rilascio); (c) altri particolari, quali impronte digitali e fotografie, necessari all identificazione della persona da trasferire o per determinare se le condizioni di riammissione previste dal presente Accordo sono soddisfatte; e (d) i punti di transito e gli itinerari. (2) I dati personali comunicati in base al presente Accordo devono essere raccolti, elaborati e protetti secondo il diritto nazionale e internazionale. In particolare devono essere osservati i seguenti principi: 1174

Riammissione delle persone in situazione irregolare. Convenzione con la Filippine RU 2003 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) la Parte contraente che riceve i dati li utilizza unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente che li trasmette; su richiesta, la Parte contraente che riceve i dati informa la Parte contraente che li trasmette sull uso previsto dei medesimi; i dati personali possono essere trasmessi esclusivamente alle autorità responsabili dell esecuzione del presente Accordo e da queste utilizzati. I dati forniti in base al presente Accordo possono essere inoltrati ad altre autorità unicamente previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha trasmessi; la Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, nonché della loro necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la trasmissione. La Parte contraente che trasmette i dati deve rispettare le eventuali restrizioni di trasmissione previste dal suo diritto nazionale. Se i dati trasmessi sono inesatti o sono stati trasmessi illecitamente, la Parte contraente destinataria deve esserne immediatamente informata. Essa deve procedere alla loro rettifica o distruzione; alla persona interessata che ne faccia richiesta devono essere trasmessi i dati che la riguardano e l uso previsto, conformemente al diritto nazionale della Parte contraente a cui si è rivolta tale persona; i dati personali sono conservati solo finché sono necessari agli scopi per i quali sono stati trasmessi. Ciascuna Parte contraente affida ad un organismo indipendente adeguato il controllo del trattamento e dell uso dei dati conservati; ciascuna Parte contraente protegge i dati personali contro l accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione illecita. I dati trasmessi usufruiscono di una protezione almeno uguale a quella che il diritto della Parte contraente richiedente accorda ai dati del medesimo tipo. Art. 8 Spese Tutte le spese di trasporto relative alla riammissione dal territorio della Parte contraente richiedente al territorio della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente. Art. 9 Disposizioni relative all esecuzione del presente Accordo (1) Entro trenta (30) giorni dalla firma del presente Accordo, ciascuna Parte contraente comunica all altra il nome e l indirizzo dell Autorità centrale responsabile dell esecuzione del presente Accordo, nonché un elenco dei punti di entrata e di uscita utilizzati per la riammissione. (2) Ciascuna Parte contraente notifica immediatamente all altra ogni cambiamento relativo all Autorità centrale e al suo indirizzo, nonché ai punti di entrata e di uscita. 1175

Riammissione di persone senza dimora autorizzata. Accordo con le Filippine RU 2003 Art. 10 Modalità per una buona cooperazione (1) Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell applicazione e nell interpretazione del presente Accordo. Le controversie che possono sorgere dall interpretazione, dall applicazione o dall esecuzione del presente Accordo sono risolte tramite consultazioni, orali o scritte, dalle autorità competenti delle Parti contraenti o per via diplomatica. (2) Allo scopo di facilitare le procedure previste dal presente Accordo, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nel controllo della cittadinanza delle persone che lasciano il Paese. Art. 11 Altri obblighi di diritto internazionale Il presente Accordo non pregiudica gli altri obblighi di diritto internazionale assunti dalle Parti contraenti. Art. 12 Applicazione al Principato di Liechtenstein Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato di Liechtenstein e ai suoi cittadini. Art. 13 Sospensione Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo aver consultato l altra Parte contraente, sospendere totalmente o parzialmente l applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione deve essere notificata immediatamente per scritto all altra Parte contraente. La sospensione totale o parziale delle disposizioni del presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni civili dopo la data di ricevimento della notifica di sospensione da parte dell altra Parte contraente. Art. 14 Denuncia Il presente Accordo rimane in vigore finché una delle Parti contraenti notifica ufficialmente all altra Parte contraente, per via diplomatica, il suo desiderio di denunciarlo. La denuncia del presente Accordo entra in vigore dopo sei (6) mesi a decorrere dalla data in cui una delle Parti contraenti riceve la notifica della denuncia. Art. 15 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il giorno dell ultima notifica delle Parti contraenti concernente la sua conformità alle esigenze nazionali. 1176

Riammissione delle persone in situazione irregolare. Convenzione con la Filippine RU 2003 Fatto a Manila il 9 luglio 2002 in due esemplari redatti in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Confederazione svizzera: Ruth Metzler-Arnold Per il Governo della Repubblica delle Filippine: Hernando B. Perez 1177