Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Documenti analoghi
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Legge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sulla ricerca

Decreto federale Disegno

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Spiegazione delle note

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza sull assicurazione militare

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Legge sul censimento federale della popolazione

del 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Accordo

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Codice civile svizzero

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

(Proroga del decreto federale) del 28 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri,

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI)

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

A Legge federale concernente l aggiornamento formale del diritto federale

Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Transcript:

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 164 capoverso 1 lettere e, g della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1999 2, decreta: Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina il trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento). Le collezioni di dati gestite in seno al Dipartimento possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Art. 2 Promozione della pace, rafforzamento dei diritti dell uomo e aiuto umanitario 3 1 Per la pianificazione e l esecuzione delle missioni nell ambito di azioni di promozione della pace, di rafforzamento dei diritti dell uomo e d aiuto umanitario, i servizi competenti del Dipartimento possono gestire collezioni di dati riguardanti le persone che prendono parte a tali missioni. 4 2 Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se necessari in via eccezionale per una determinata missione, possono essere trattati anche dati relativi all appartenenza religiosa. 3 I dati di cui nel presente articolo, eccettuati quelli relativi alla salute, possono essere comunicati, allo scopo di coordinare la gestione del personale, ad altre unità amministrative competenti a livello operativo per l impiego di personale per azioni di promozione della pace, di rafforzamento dei diritti dell uomo e d aiuto umanita- RU 2000 1915 1 RS 101 2 FF 1999 7979 3 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 20 mar. 2008 concernente l aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1 ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575). 4 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 20 mar. 2008 concernente l aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1 ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575). 1

235.2 Protezione dei dati rio. 5 Al servizio medico o all assicurazione militare 6 possono essere comunicati i dati relativi alla salute necessari per adempiere i loro compiti legali. Art. 3 Familiari del personale del Dipartimento 1 Allo scopo di valutare le possibilità di impiegare all estero una persona accompagnata dai familiari e di stimare i rischi legati alla situazione personale, i servizi del personale del Dipartimento possono trattare dati relativi ai familiari. 2 Per quanto concerne i coniugi, possono trattare dati relativi a generalità, formazione e cittadinanza. Se necessario per una determinata missione, i dati possono comprendere anche informazioni relative alla salute e, in via eccezionale, all appartenenza religiosa e all attività professionale. 3 Per quanto concerne gli altri familiari, possono trattare, se necessario per una determinata missione, dati relativi alla salute e, in via eccezionale, all appartenenza religiosa. 4 I dati di cui al presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati relativi alla salute. Questi possono essere trasmessi all assicuratore malattie del Dipartimento se è necessario ai fini del pagamento delle spese di trattamento. Sono conservati in incarti speciali. Art. 4 Persone all estero 1 Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all estero (rappresentanze) e la Direzione consolare gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro degli Svizzeri all estero con i dati delle persone che si sono iscritte presso la rappresentanza, dei loro coniugi, dei loro partner registrati e dei loro figli. 7 2 Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti: a. 8 gli Svizzeri all estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all estero, eventualmente i loro coniugi, i loro partner registrati e i loro figli, nell ambito della protezione consolare; b. le persone e i loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di tutela o che beneficiano della tutela di interessi stranieri. 2bis I dati sulle persone di cui al capoverso 2 lettera a contengono il numero di assicurato conformemente all articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 9 5 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 20 mar. 2008 concernente l aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1 ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575). 6 Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. a della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell assicurazione militare all INSAI, in vigore dal 1 lug. 2005 (RU 2005 2881 2883; FF 2004 2493). 7 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all estero, in vigore dal 1 nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723 2379). 8 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all estero, in vigore dal 1 nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723 2379). 9 RS 831.10 2

Trattamento di dati personali in seno al DFAE. LF 235.2 sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone. 10 3 Le collezioni di dati possono contenere: a. le segnalazioni e le foto necessarie per il rilascio e la proroga di documenti d identità; b. i dati personali degni di particolare protezione relativi a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali; c. 11 dati degni di particolare protezione relativi al patrimonio e al reddito nonché alla salute delle persone che hanno chiesto l aiuto sociale, per quanto necessario per adempiere i compiti previsti dalla legge; nonché d. 12 indicazioni relative al patrimonio e al reddito delle persone che hanno chiesto un prestito d emergenza, nonché sulle ragioni dell emergenza; in casi eccezionali possono essere trattati dati relativi allo stato di salute, nella misura in cui siano assolutamente indispensabili per giustificare la situazione di emergenza. 4 Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento possono trasmettersi i dati di cui al capoverso 3 in forma elettronica, per quanto necessario per adempiere i loro compiti. Art. 5 Obblighi di diritto internazionale della Svizzera 1 Per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera, la Segreteria di Stato e la missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra gestiscono collezioni elettroniche di dati concernenti: a. i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera; b. i membri delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in Svizzera; c. i membri delle delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali in Svizzera; d. i membri delle rappresentanze permanenti presso la Conferenza per il disarmo in Svizzera; e. i membri degli uffici di osservatori e delle organizzazioni a questi equiparate in Svizzera; f. i membri delle missioni speciali in Svizzera; g. le persone impiegate dalle organizzazioni internazionali in Svizzera; 10 Introdotto dal n. 3 dell all. alla L del 23 giu. 2006 sull armonizzazione dei registri, in vigore dal 1 gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397). 11 Introdotta dal n. III 2 dell all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all estero, in vigore dal 1 nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723 2379). 12 Introdotta dal n. III 2 dell all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all estero, in vigore dal 1 nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723 2379). 3

235.2 Protezione dei dati h. le persone autorizzate ad accompagnare in Svizzera le persone di cui alle lettere a g. 2 I dati rilevati servono per: a. il trattamento delle questioni legate all accreditamento e alla dimora delle persone interessate; b. il rilascio e la gestione delle carte di legittimazione. 3 Per adempiere i loro obblighi e compiti di cui ai capoversi 1 e 2 e partecipare alla soluzione di controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso 1, i servizi competenti del Dipartimento possono trattare anche manualmente dati personali degni di particolare protezione, in particolare dati relativi a misure di assistenza sociale e a misure amministrative e penali. 4 I dati personali necessari per allestire le carte di legittimazione e la fotografia della persona interessata possono essere trasmessi elettronicamente alla ditta che produce le carte di legittimazione. 5 I dati personali degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali, se queste ne hanno bisogno per adempiere i propri compiti o se i dati contribuiscono a comporre controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso 1. 6 Il numero di assicurato conformemente all articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 13 sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone. 14 Art. 6 Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti: a. l organizzazione e la gestione delle collezioni elettroniche di dati; b. i cataloghi dei dati da rilevare; c. l accesso ai dati; d. il diritto di trattamento; e. la durata di conservazione; f. l archiviazione e la distruzione dei dati; g. 15 la trasmissione di dati personali all Ufficio federale di statistica. 13 RS 831.10 14 Introdotto dal n. 3 dell all. alla L del 23 giu. 2006 sull armonizzazione dei registri, in vigore dal 1 gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397). 15 Introdotta dal n. III 2 dell all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all estero, in vigore dal 1 nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723 2379). 4

Trattamento di dati personali in seno al DFAE. LF 235.2 Art. 7 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 2000 16 concernente l istituzione e l adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali. Data dell entrata in vigore: il 1 settembre 2000 17 16 RU 2000 1891 17 DCF del 13 lug. 2000 5

235.2 Protezione dei dati Allegato Modifica del diritto vigente 18 18 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 1915. 6