PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI



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PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI Articolo 1 (Campo di applicazione) 1. La Provincia di Trieste, in armonia con le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 "Disciplina dell'agriturismo" con successive modificazioni ed integrazioni, può concedere contributi in conto capitale agli operatori agrituristici operanti sul territorio di competenza per i seguenti scopi: a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria, degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica; b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea; c) la costruzione, nei centri aziendali collocati in zona agricola (come individuata dai vigenti strumenti urbanistici), ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati, di nuovi edifici ad uso agrituristico nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05mc/mq e comunque non superiore a 2500mc; d) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con l esclusione del materiale d uso per la gestione dell attività stessa; e) la realizzazione, l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili; f) la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, telefonici compresi i relativi allacciamenti, necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c); d) ed e); g) la realizzazione, l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali; h) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica; i) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite; j) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica, nonché l acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione; k) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio; l) la realizzazione, l adeguamento, l allestimento, incluse le attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all interno dell impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l impresa stessa ottenga l accreditamento da parte dell Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate; Articolo 2 (Interventi ammissibili a contributo).

1. Nella concessione dei contributi per gli scopi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, lettera b) della legge regionale 25/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, è finanziabile l'ampliamento in aderenza degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, fino ad un massimo del 75% della volumetria esistente. 2. Nella concessione di contributi per gli scopi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera j), per locali ed impianti da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica sono ricompresi oltre ai vani utilizzabili per la prima lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli anche quelli necessari per consentire la fase di maturazione e stagionatura degli stessi. 3. Per l'allestimento dei piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali, si intende l'esecuzione dei lavori di preparazione, rifinitura e messa a punto - anche attraverso l'acquisto delle attrezzature necessarie - delle strutture e locali a ciò destinati, avuto presente la capacità ricettiva dell'attività agrituristica in termini di posti letto, posti tavola o posti campeggiatori. 4. Non è ammesso il finanziamento di opere i cui lavori siano iniziati o di acquisti effettuati prima della data di presentazione della domanda di contributo. Articolo 3 (Modalità per la presentazione delle domande) 1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Provincia di Trieste e sottoscritte dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverle, ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 D.P.R. 445/2000), in corso di validità. 2. Le domande di contributo devono contenere i seguenti elementi: a) estremi anagrafici dei richiedenti ed ubicazione dell'azienda ove verrà effettuato l'intervento; b) autocertificazione resa ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa agli estremi di iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580; c) autocertificazione resa ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa agli estremi di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici previsto dall'articolo 7 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25; d) descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa, evidenziando separatamente le ristrutturazioni e gli ampliamenti; e) dichiarazione che gli edifici destinati ad attività agrituristiche sono stati costruiti prima o dopo l adozione del P.R.G.C. e che sono utilizzati dal richiedente in rapporto di connessione con l attività agricola che deve rimanere prevalente; f) dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi o di qualsivoglia altra provvidenza pubblica per l'intervento; g) dichiarazione di impegnarsi a richiedere l'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di agibilità del fabbricato; h) impegno, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 22.07.1996, n. 25, a mantenere la destinazione agrituristica negli immobili oggetto di incentivi per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, pena la revoca dei benefici erogati. Per gli investimenti mobili dovrà essere assunto impegno di durata quinquennale a non alienare e non distogliere gli stessi dal previsto impiego nonché per i beni usurabili, a provvedere alla loro sostituzione con strumento ed attrezzo avente analoga funzione pena la revoca dei benefici specificatamente erogati per l'acquisto di tali beni; i) dichiarazione di consapevolezza che la revoca dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1996 determina l'obbligo della restituzione dei benefici erogati;

j) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativa agli aiuti "de minimis" di cui si è beneficiato nei tre anni precedenti. Il triennio del regime di aiuto de minimis decorre dalla data della prima concessione di un qualsiasi contributo concesso nell ambito del citato regime. k) dichiarazione di essere stato informato che i dati raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici, che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto, e che pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'ente di intervenire a favore degli interessati, che i dati verranno trattati esclusivamente dalla Provincia di Trieste e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge, che il titolare del trattamento è la Provincia di Trieste, che il responsabile del trattamento è la Provincia di Trieste nella persona del Dirigente competente, che gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Le domande di contributo devono essere corredate della documentazione necessaria all'istruttoria composta da: a) scheda illustrativa dell'attività agrituristica firmata dal richiedente. Detto elaborato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 1996, dovrà consentire di evidenziare analiticamente il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con l'attività agricola. Dovranno in particolare desumersi i dati relativi alla attività agricola, zootecnica, di trasformazione, con analisi riferita sia alla consistenza che al fabbisogno di manodopera. Parimenti dovrà risultare descritta l'attività agrituristica con specificazione della previsione di disponibilità in materia prima per la somministrazione di pasti. A tal fine si farà riferimento a criteri di ordinarietà; b) preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico relativo alle opere e da offerte formulate da ditte specializzate, adeguatamente illustrate da relazione giustificativa delle scelte operate, relative ad acquisti di attrezzature, arredamenti e posa in opera di impianti e relativi allacciamenti; c) atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, composto da idonei elaborati grafici attestanti, ove necessario, la conformità agli elaborati approvati con permesso di costruire o autorizzati/denunciati in base alla specifica procedura urbanistica applicabile e da relazione tecnico-costruttiva; d) provvedimento autorizzativo ai fini urbanistici o documentazione equipollente laddove prevista, relativa alle opere da realizzare; e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, della documentazione identificativa dei fondi (certificato catastale ed estratto di mappa) e dei fabbricati interessati alle opere, comprovante la disponibilità degli stessi; f) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal/i titolare/i dell azienda o dal legale rappresentante, atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali e tavolari degli immobili costituenti l'azienda medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari; g) nel caso in cui l'istanza contributiva sia presentata da una società regolarmente costituita o dagli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, idonea a documentare la vigenza del soggetto societario, gli scopi dell'attività statutaria e l'individuazione degli amministratori, inoltre, verbale relativo all'approvazione dell'investimento da parte del competente organo societario e autorizzazione a presentare

l istanza contributiva a cura del legale rappresentante; h) eventuale dichiarazione relativa al metodo di produzione biologica di cui al Regolamento UE 889/2008; i) eventuale dichiarazione dei materiali e delle tecniche ecocompatibili utilizzati per gli interventi di cui al presente Regolamento; j) eventuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui alla DGR n. 798 dd. 15.04.2005. Articolo 4 (Data di riferimento per l'esame delle domande) 1. Ai fini della ripartizione dei contributi verranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Le domande non accolte per insufficienza di fondi restano valide ai fini dei riparti degli anni successivi, purché confermate da parte del richiedente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, diversamente vengono escluse dalle graduatorie successive 3. In sede di prima applicazione verranno prese in esame le domande di contributo pervenute entro il secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento. Entro lo stesso termine, le domande già presentate dovranno essere confermate ed adeguate alle disposizioni del presente Regolamento. Articolo 5 (Priorità) 1. Per la concessione degli incentivi si applicano le priorità sottoelencate: A) Priorità relative alla tipologia dell'investimento Punti 13 Investimenti finalizzati all'ospitalità per soggiorno, comprendenti anche attività di somministrazione di pasti e bevande. Punti 11 Investimenti finalizzati alla sola ospitalità per soggiorno. Punti 11 Interventi mirati all'adeguamento igienico sanitario dei locali di soggiorno e/o di ristoro, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche. Punti 10 Investimenti finalizzati all accoglienza degli ospiti per la degustazione organizzata di prodotti aziendali. Punti 10 Investimenti finalizzati alla somministrazione di pasti e bevande. Punti 7 Interventi mirati alla realizzazione di impianti e locali da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica. Punti 7 Investimenti realizzati da aziende agricole che adottano il metodo di produzione biologico.

Punti 6 Interventi mirati prevalentemente all'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali. Punti 6 Accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di altri mezzi di pernottamento mobili e autonomi. B) Priorità relative alle caratteristiche soggettive dei richiedenti (possedute alla data di presentazione della domanda) Punti 7 Imprese agricole nelle quali sia presente almeno un giovane di età tra 18 e 40 anni occupato a tempo pieno, con qualità di titolare di impresa individuale, socio amministratore di società semplice, socio accomandatario di società in accomandita, socio amministratore di società cooperativa. Punti 6 Imprese agricole nelle quali sia presente almeno un giovane di età tra 18 e 40 anni come coadiuvante iscritto alla previdenza agricola. Punti 5 Titolari di azienda agricola di età superiore ai 40 anni, società di persone e cooperative aventi per oggetto la gestione di un'azienda agricola. Punti 3 Altri soggetti previsti dalla vigente legislazione. 2. Nel caso di interventi che comprendono più tipologie di intervento il punteggio attribuito, ai sensi della lettera A) del comma 1, è quello relativo all'investimento che presenta in termini monetari la maggiore spesa ammissibile a contributo. 3. Nel caso di soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui alla DGR n. 798 dd. 15.04.2005, i punteggi previsti al punto B) del comma 1 vengono elevati di tre unità. 4. La graduatoria delle domande per la concessione degli incentivi agli operatori agrituristici si determina sommando i punteggi attribuiti in base ai criteri di cui ai punti A) e B) del comma 1. 5. Il punteggio attribuito ai sensi del comma 4 viene aumentato di quattro unità nel caso in cui l'intervento riguardi immobili appartenenti al patrimonio edilizio di architettura rurale spontanea. Ai fini del presente Regolamento si intendono appartenenti al patrimonio edilizio di architettura rurale spontanea gli immobili costruiti prima dell'adozione del P.R.G.C. 6. Il punteggio attribuito ai sensi del comma 4 viene aumentato di due unità qualora gli interventi vengano realizzati con materiali e tecniche ecocompatibili, secondo i principi della bioedilizia, al fine di garantire la riduzione dei consumi energetici e la salubrità dell'ambiente oggetto dell'intervento. 8. A parità di punteggio sarà data priorità al beneficiario più giovane, nel caso di società, si considera l età del socio con poteri di rappresentanza più giovane. In caso di ulteriore parità, prevale la data di ricevimento della domanda, cioè che la priorità sarà assegnata alle domande pervenute prima rispetto al termine di presentazione previsto dal bando. Articolo 6 (Misura del contributo)

1. I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti "de minimis" nella misura massima del 60% nei territori classificati montani alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nella misura massima del 40% nelle restanti parti del territorio provinciale. 2. Per l'arredamento dei locali destinati ad ospitalità per soggiorno, la cui fornitura deve essere effettuata da ditte del settore mobiliero, la spesa massima ammissibile è pari a euro 2.500,00 posto letto elevabili a euro 4.000,00 posto letto nel caso l'arredo riguardi anche i vani in comune per la prima colazione e per il soggiorno. 3. La determinazione della spesa ammissibile a contributo avviene, relativamente ai lavori edili e fondiari, mediante computo metrico estimativo preventivo, accompagnato da dichiarazione asseverata di congruità delle misure, costi e prezzi applicati, rilasciata dal progettista, e relativamente agli acquisti di beni mobili e attrezzature, attraverso preventivi di spesa dettagliati proposti da ditte specializzate (offerte). 4. Nella determinazione della spesa ammissibile sono comprese altresì le spese tecniche, quelle generali, di amministrazione ed oneri vari, quantificate nella misura massima del 10% delle spese relative agli investimenti in beni immobili. Articolo 7 (Concessione e liquidazione dei contributi e decadenza dal beneficio) 1. Le assegnazioni dei contributi avvengono in base ai criteri precedentemente evidenziati e tenendo conto del numero delle domande e delle disponibilità di bilancio. 2. Nella fase istruttoria gli uffici possono effettuare sopralluoghi o richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria. 3. Una volta divenuta esecutiva l'assegnazione, la Provincia invia ai beneficiari una comunicazione relativa alle modalità di concessione del contributo, con l'indicazione dei termini entro i quali dovrà essere inviata la deliberazione o dichiarazione di accettazione del contributo con l'impegno ad assumere a proprio carico la parte della spesa non finanziata dalla Provincia nonché dei termini entro i quali dovrà essere inviata la rendicontazione finale della spesa. 4. Il mancato ricevimento della deliberazione o dichiarazione di accettazione nel termine che sarà indicato viene considerato come rinuncia al contributo accordato. 5. La liquidazione avviene, di norma, in unica soluzione, ad avvenuta presentazione ed approvazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute ed in base all'effettiva consistenza delle medesime (computo metrico estimativo consuntivo e/o fatture in originale quietanzate, certificato di regolare esecuzione, se necessario); 6. Per opere di particolare consistenza, a richiesta degli interessati, la liquidazione potrà avvenire per stati di avanzamento non inferiori al 30% della spesa ammessa e saldo non inferiore al 10% a consuntivo. 7. La mancata rendicontazione finale della spesa ammessa entro i termini indicati comporta la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato già erogato, la restituzione del medesimo maggiorato degli interessi legali. 8. Eventuali proroghe dei termini per l'inizio e la fine dei lavori e per la presentazione della rendicontazione finale potranno essere concesse, per una sola volta, previa attenta valutazione dell'eccezionalità dell'evento che ne impedisce il rispetto. Articolo 8 (Controlli) 1. La Provincia può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti. 2. La verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari ha luogo attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5

per cento delle domande liquidate, da effettuarsi nell'ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il volume della spesa ammessa a contributo e le tipologie degli interventi. 3. La Provincia provvede all'eventuale revoca dei contributi concessi e conseguente ripetizione delle somme erogate. Articolo 9 (Trattamento dei dati personali) 1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto. Pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'ente di intervenire a favore degli interessati. 3. I dati verranno trattati esclusivamente dalla Provincia di Trieste e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. 4. Titolare del trattamento è la Provincia di Trieste. 5. Responsabile del trattamento è la Provincia di Trieste nella persona del Dirigente competente. 6. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. Il presente regolamento costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Articolo10 (Norme transitorie e finali) 1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applica tutta la normativa regionale e comunitaria di settore attualmente vigente. 2. Copia del presente Regolamento può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta. Articolo 11 (Entrata in vigore) Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell esecutività della relativa deliberazione consigliare di approvazione.