C100 Convenzione sulla parità di retribuzione,

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Convenzione 100 Pagina 1 di 5 L Ufficio di Roma C100 Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 1 Convenzione sulla parità di retribuzione fra mano d opera maschile e mano d opera femminile per un lavoro di valore uguale Convenzione : C100 Luogo : Ginevra Sessione della Conferenza : 34 Data d'adozione : 29/06/1951 Si vedano le ratifiche per questa convenzione La Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al principio di parità di retribuzione fra mano d opera maschile e mano d opera femminile per un lavoro di valore uguale, questione che costituisce il settimo punto all ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventinove giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951. Articolo 1 Ai fini della presente convenzione : a) il termine «retribuzione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri emolumenti, pagati direttamente o indirettamente, in moneta o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell impiego di quest ultimo ; b) l espressione «parità di retribuzione fra mano d opera maschile e mano d opera femminile per un lavoro di valore uguale» si riferisce ai tassi di retribuzione fissati senza discriminazione fondata sul sesso. Articolo 2

Convenzione 100 Pagina 2 di 5 1. Ogni Stato membro dovrà, con mezzi conformi ai metodi in vigore per la fissazione dei tassi di retribuzione, incoraggiare e, nella misura in cui ciò sia compatibile con detti metodi, assicurare la applicazione a tutti i lavoratori del principio dell uguaglianza di retribuzione fra mano d opera maschile e mano d opera femminile per un lavoro di valore uguale. 2. Questo principio potrà essere applicato mediante : a) la legislazione nazionale ; b) qualsiasi sistema di fissazione della retribuzione stabilito o riconosciuto dalla legislazione ; c) contratti collettivi stipulati fra datori di lavoro e lavoratori ; d) una combinazione di questi diversi mezzi. Articolo 3 1. Quando tali misure saranno di natura tale da facilitare l applicazione della presente convenzione, saranno prese misure per incoraggiare la valutazione obiettiva degli impieghi sulla base delle attività che comportano. 2. I metodi da seguire per questa valutazione potranno costituire l oggetto di decisioni, adottate sia dalle autorità competenti per quanto riguarda la fissazione dei tassi di retribuzione sia, qualora i tassi di retribuzione siano fissati mediante convenzioni collettive, dalle parti stipulanti queste convenzioni. 3. Le differenze fra i tassi di retribuzione che corrispondono, senza considerazione di sesso, a differenze risultanti da una tale valutazione obiettiva nei lavori da effettuare, non dovranno essere considerate come contrarie al principio di parità di retribuzione fra mano d opera maschile e mano d opera femminile per un lavoro di valore uguale. Articolo 4 Ogni Stato membro collaborerà nel modo più conveniente con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, allo scopo di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione. Articolo 5 Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate. Articolo 6 1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

Convenzione 100 Pagina 3 di 5 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata. Articolo 7 1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell articolo 35 dello Statuto dell Organizzazione internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere : a) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche ; b) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche ; c) i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile ; d) i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori. 2. Gli impegni menzionati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti. 3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b), c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo. 4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell articolo 9, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori. Articolo 8 1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell articolo 35 dello Statuto dell Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche. 2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente. 3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell articolo 9, comunicare al Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l applicazione della presente convenzione. Articolo 9

Convenzione 100 Pagina 4 di 5 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolata per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo. Articolo 10 1. Il Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l attenzione degli Stati membri dell Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore. Articolo 11 Il Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti. Articolo 12 Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l opportunità di iscrivere all ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale. Articolo 13 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti : a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l articolo 11 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore ;

Convenzione 100 Pagina 5 di 5 b) a partire dalla data dell entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione. Articolo 14 Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede. 1 Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969. Creata da AS. Approvata da MS. Ultima modifica : 7 giugno 2001. Per maggiori informazioni, contattare l Ufficio di Roma Villa Aldobrandini - Via Panisperna 28, 00184 Rome, Italy at Tel: +39.06.678.4334/ 679.4950/679.1897, Fax: +39.06.679.2197, E-mail: rome@ilorome.it Rome/BO: [ Top Rome/BO Home ] [ ILO Home ILO Sitemap ILO Search About the ILO Contact ] Copyright 1996-2002 International Labour Organization (ILO) - Disclaimer